Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26632 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 12/12/2011), n.26632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto a n. 15201 del R.G. anno 2011 proposto da:

K.P. domiciliato in ROMA, via Val di Fassa 54 presso

l’avv. Felli Mario con gli avv.ti Gianluca Pertoldi e Massimiliano

Ponzetto che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Rovigo;

– intimato –

avverso il decreto 7.12.2010 del Giudice di Pace di Rovigo;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 1.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di Pace di Rovigo, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino albanese K.P. contro l’espulsione 9.9.2010 emessa dal Prefetto di Rovigo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. C e comunicata nella stessa data, con decreto 7.12.2010 ha respinto l’opposizione sul rilievo per il quale 1) dalla documentazione in atti emergeva che il P. sin dal 1995, e ripetuta mente e sino all’attualità, aveva commesso molteplici reati contro la persona, il patrimonio, la sicurezza delle persone e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si che ben poteva ritenersi persona socialmente pericolosa 2) nessun rilievo aveva il fatto che il deducente affermasse di convivere con la sorella, cittadina italiana per matrimonio, dato che emergeva come la sorella avesse residenza in Comune nel quale il P. non risultava affatto domiciliato 3) il predetto, già espulso in precedenza, aveva fatto rientro in Italia al di fuori del periodo per il quale il Questore lo aveva autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 17 CHE per la cassazione di tale decisione il cittadino albanese ha proposto ricorso il 31.5.2011 – articolando tre motivi – al quale il Prefetto di Rovigo non ha opposto difese; CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, considerando che:

1) quanto al primo motivo, che si duole della immotivata negazione di ingresso alla prova orale dispiegata sulla sua convivenza con la sorella cittadina italiana, la motivazione di rigetto, implicita nella considerazione della prevalenza della risultanza documentale, ben poteva essere contestata per insufficienza ex art. 360 c.p.c., n. 5 ma con piena ed autosufficiente riproduzione del capitolo di prova e con la sintesi della risultanza documentale da opporre: di contro la censura è generica e carente nulla precisando sul tempo della pretesa convivenza e sulle circostanze dedotte a sostegno della chiesta prova orale;

2) quanto al secondo motivo, la contestazione della ricorrenza delle condizioni per ravvisare la pericoiosità sociale del P. è del tutto generica posto che, a fronte di una valutazione che ha fatto applicazione dei principii di questa Corte (da ultimo ribaditi in Cass. 17S85 del 2010), non è stato addotto alcun elemento di fatto che faccia ritenere non sussistenti gli episodi delittuosi contestati o la loro attualità;

3) quanto al terzo motivo, esso censura la ammissione officiosa di una tardiva e non rituale documentazione della Prefettura, e la tardiva decisione dei ricorso: il primo profilo è del pari viziato dalla mancata affermazione di avere la difesa del P. eccepito prontamente, nella udienza di acquisizione del 22.11.2010, la irritualità e/o tardività della produzione, certamente non potendo siffatta eccezione essere posta per la prima volta in sede di legittimità; il secondo profilo muove da una ipotesi di inefficacia di una decisione tardiva che questa Corte ha ripetutamente negato (Cass. 15576 dei 2003, 12953 del 2004, 3841 del 2006) CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio.

Diritto

OSSERVA

La relazione, ad avviso del Collegio, merita integrale condivisione, anche alla luce della assenza di alcun rilievo critico proveniente dalla difesa del ricorrente.

Va quindi respinto il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese, in difetto di difese dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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