Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26631 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.21/12/2016), n. 26631
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3977/2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO
TORRENTE;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
08/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 4 novembre 2010 C.A. ha convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti la Corte d’appello di Roma per chiederne la condanna all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania.
Con decreto dell’8 luglio 2015 la Corte d’Appello di Roma accoglieva la domanda, liquidando l’indennizzo di Euro 2.000,00.
Per la cassazione di questo decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, mentre C.A. si difende con controricorso.
Il motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anzichè il Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della prima.
Il controricorrente replica che sarebbe spettato all’Avvocatura dello Stato eccepire nella prima udienza la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri; essendo la stessa rimasta contumace davanti alla Corte d’Appello di Roma, essa non potrebbe ora dedurre tale eccezione in sede di impugnazione.
Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esposto.
In tema di giudizio per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 2, quanto si tratti di procedimenti svoltisi davanti alla Corte dei Conti, il ricorso va proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Avendo C.A. proposto, invece, l’istanza evocando avanti alla Corte d’Appello di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa Corte d’Appello, rilevato l’errore d’identificazione riguardante distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico, entrambe ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in forza dell’ineludibile principio dell’effettività del contraddittorio, avrebbe dovuto concedere un termine al ricorrente per la proposizione del ricorso nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze (in applicazione del principio dettato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8516 del 29/05/2012; si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 358 del 13/01/2015).
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, perchè, in diversa composizione, assegni al ricorrente un termine per la proposizione del ricorso nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze e proceda all’esame della domanda facendo applicazione del principio richiamato.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016