Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26630 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26630 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 28/11/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co
Roma, /ff/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

93Z
/13

2 8.1111….21113

Ct. 44131/10 (Avv. Damiani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 3852/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor CONCERIA INCAS SPA
resistente
in punto
annullamento della

sentenza n. 83/08/09

emessa inter partes dalla

Commissione Tributaria Regionale di Firenze.
PREMESSO
Che con nota del 07/08/12 prot. n° 46499/2012, la Direzione Provinciale
di Pisa ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 27/09/2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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