Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26630 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8870/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elett.te domiciliato in Acerra, alla via Balbo n.

4, presso lo studio del dr Clemente Vinciguerra;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3:29/47/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 12/12/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

luglio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 329/47/13, depositata il 12 dicembre 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 58/14/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento che conseguiva ad un avviso di rettifica del maggior valore per alcuni beni immobili ricevuti dal contribuente in donazione;

3. la CTP di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze relative ad una duplicazione di imposta e alla intervenuta decadenza dall’azione di riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25;

4. la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività dell’impugnazione, proposta con atto consegnato per la notifica a mezzo posta in data 19 marzo 2012, a fronte di una scadenza fissata al 17 marzo 2012, in presenza di una sentenza depositata in data 31 gennaio 2011;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 aprile 2014, affidato a due motivi, a cui il contribuente non ha resistito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 51 e dell’art. 155 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando l’impugnata sentenza per non aver rilevato che il termine era scaduto nella giornata di sabato, per cui doveva intendersi necessariamente differito al primo giorno utile non festivo;

2. con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni formulate con l’atto di appello.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1 Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte che “Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, lett. f), applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006″ (Vedi Cass. n. 6728 del 2012; n. 11269 del 2016).

1.2 L’estensione della proroga del termine prevista dal comma 4 anche alle giornate di sabato è stata introdotta dalla menzionata L. n. 263 del 2005, con esplicita applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006.

Con la successiva L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009, è stato poi stabilito (art. 58, comma 3) che “Le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006”

2. Pacifica l’applicazione “ratione temporis” della novella, la CTR ha errato nel non rilevare che il termine ultimo per l’impugnazione della sentenza di primo grado depositata il 31-1-2011, pari ad un anno + 46 giorni per la sospensione feriale, scaduto della giornata di sabato 17-3-2012, doveva ritenersi prorogato ex lege al 19-3-2012.

3. In applicazione di tale principio, va ritenuto ammissibile, perchè tempestivo, l’appello dell’Agenzia delle Entrate consegnato per la notifica in data 19-3-2012.

4. Per tutto quanto sopra esposto, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che procederà all’esame dei motivi di appello ed anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo, anche per le spese, alla C.T.R della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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