Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26630 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. II, 18/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 18/10/2019), n.26630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18699/-2015 proposto da:

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE PARIOLI 98, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI

POLLARI MAGLIETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

MARINA ROSELLA ZAVATTARELLI;

– ricorrente –

contro

C.G., F.L.L., M.G.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO FELISARI;

– controricorrenti –

e contro

V.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 374/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ferrovie dello Stato spa propone ricorso per cassazione contro C.G., F.L.L., M.G.B. e V.F., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22.1.2015, che ha respinto l’appello di questi ultimi e dichiarato assorbito il suo appello incidentale alla sentenza del Tribunale di Milano che, pur avendo ritenuto il diritto degli attori alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo assunto dalle Ferrovie di concludere il contratto di compravendita, ha respinto le domande in quanto infondate per carenza della documentazione in ordine alla consistenza catastale degli immobili.

La Corte di appello ha precisato che l’appello incidentale delle Ferrovie, chiaramente proposto per l’ipotesi di accoglimento di quello principale, rimaneva assorbito dal rigetto di quest’ultimo.

Le parti hanno presentato istanza congiunta di rinvio per trattative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione della L. n. 560 del 1993, art. 1, commi 4, 5, 6, 8, 10, 12, circa il riconoscimento di un diritto di prelazione equiparabile a quella legale all’acquisto di immobili di cui sono assegnatari; 2) violazione della L. n. 392 del 1978, art. 38, in ordine alla denuntiatio prelationis; 3) violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., in tema di esclusione della impossibilità sopravvenuta della eventuale prestazione; 4) in via subordinata violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’implicito riconoscimento della sussistenza dei contratti preliminari.

Non si accoglie l’istanza congiunta di rinvio per trattative perchè il Collegio si pone in via preliminare il problema dell’interesse concreto ed attuale al ricorso posto che l’odierna ricorrente non è soccombente ma parte vittoriosa ed il suo appello incidentale è stato ritenuto assorbito dal rigetto del principale.

Vero è che la sentenza di primo grado, pur avendo ritenuto il diritto degli attori alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo assunto dalle Ferrovie di concludere il contratto di compravendita, ha respinto le domande in quanto infondate per carenza della documentazione in ordine alla consistenza catastale degli immobili, ma quella di appello ha dato atto a pagina due, nel riportare le conclusioni dell’appellante incidentale, della domanda di declaratoria della impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c., ed a pagina tre della doglianza di essa appellante incidentale sul fatto che il primo giudice avesse ritenuto concluso un contratto preliminare.

In particolare la Corte di appello ha riferito dell’unico articolato motivo degli appellanti principali e lo ha respinto e, come dedotto, ha statuito che l’appello incidentale, chiaramente proposto per l’ipotesi di accoglimento del principale, rimaneva assorbito dal rigetto di quest’ultimo.

L’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare quest’ultima ratio decidendi, dimostrando che il suo appello non era condizionato mentre, allo stato, rimanendo impregiudicate le censure sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione e sulla esistenza del preliminare, non è dimostrato l’interesse concreto ed attuale al ricorso, nemmeno sotto il profilo di un eventuale giudicato indiretto od implicito (Cass. 15.1.2018 n. 722).

Sostanzialmente viene impugnata la sentenza di primo grado.

Del resto il ricorso per cassazione può essere proposto o per violazione di legge dimostrando che la decisione si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione o per omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914), ferma restando la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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