Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26630 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 12/12/2011), n.26630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 7384 del R.G. anno 2011 proposto da:

Ministero dell’Interno e Questore di Pordenone dom.ti in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

N.D.B.;

– intimato –

avverso l’ordinanza 9.9.2010 del Giudice di Pace di Pordenone;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 1.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino del (OMISSIS) N.D.B. – espulso con decreto 9.9.2010 del Prefetto di Pordenone adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B, per essere stato rifiutato il chiesto rinnovo del permesso di soggiorno (provvedimento impugnato innanzi al TAR per il Friuli V.G., che ebbe a negare la chiesta sospensione cautelare) – venne anche attinto da ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera da parte del Questore di Pordenone; CHE il GdP di Pordenone, con provvedimento a verbale dell’udienza di convalida 9.9.2010, ha negato la convalida stessa dopo aver analizzato elementi probatori afferenti il suo inserimento lavorativo e sociale; CHE il provvedimento è direttamente ricorri bile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 15.3.2011 dal Questore di Pordenone e dal Ministro dell’Interno, al quale non ha resistito l’intimato; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 9.9.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47; CHE nel ricorso viene censurata per violazione di legge la decisione del GdP di non convalidare la misura coercitiva fondandola non già su vizi del procedimento in executivis bensì esclusivamente su ragioni attingenti la inespellibilità dello straniero (o la spettanza allo stesso di una riconsiderazione delle ragioni della espulsione) e quindi su ragioni che nella sede della convalida non avevano alcuno spazio; CHE infatti è costante l’indirizzo di questa Corte per il quale è indebito che si sia esteso il sindacato a profili del decreto di espulsione non valutabili dal giudice della convalida del trattenimento, a questi spettando soltanto verificare esistenza ed efficacia della espulsione quali condizioni legittimanti la misura coercitiva temporanea, principio da questa Corte affermato (Cass. n. 20928 del 2009 e 5715 del 2008) ed al quale si ritiene di dare seguito; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione con il conseguente accoglimento del ricorso che denunzia l’errore commesso dal giudice della convalida. Cassata l’ordinanza, pertanto, e nessun altro accertamento essendo residuato, ben può decidersi nel merito con la correlata convalida della misura accompagnatoria. Le spese si regolano secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e convalida l’accompagnamento coattivo disposto dal Questore di Pordenone; condanna l’intimato alle spese in favore della ricorrente Amministrazione, per Euro 1.000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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