Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2663 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1671-2019 proposto da:

OMP DI V.O., ditta individuale, in persona dell’omonimo

titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CENTURIPE, 33,

presso lo studio dell’avvocato DORIANA MARRA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MATTEO BARREA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 270

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA BAGNAMI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BAGNARDI;

– controricorrente –

contro

QUATTROZETA SRL, C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6842/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente, “OMP di V.O.”, ha effettuato, per conto della “Quattrozeta srl”, la tempratura delle boccole, ossia di componenti destinati a far parte degli airbag delle automobili, e non avendo ricevuto corrispettivo, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo ai danni della detta Quattrozeta srl.

Quest’ultima ha proposto opposizione eccependo l’inadempimento della creditrice, per avere effettuato male il lavoro tanto da rendere inutilizzabili le boccole, che alla fine non sono state mai montate sugli airbag.

La Quattrozeta, di conseguenza, ha chiesto il risarcimento dei danni per tale inadempienza contrattuale.

La OMP, nel costituirsi in giudizio nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiamato in causa la Unipol con la quale aveva una polizza di copertura dei danni a terzi da prodotto difettoso, e la Unipol si è difesa eccependo la non operatività della copertura assicurativa.

Il Tribunale ha accolto la domanda della Quattrozeta, avendo accertato l’inadempimento della OMP ed ha condannato quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, ma ha ritenuto altresì obbligata la Unipol a tenere indenne la sua assicurata.

La compagnia di assicurazione ha proposto appello, ed ha svolto impugnazione incidentale anche la OMP.

La Corte di secondo grado ha accolto l’appello principale della Unipol, escludendo dunque la copertura assicurativa, ed ha dichiarato tardivo ed inammissibile l’appello incidentale della OMP.

Ricorre quest’ultima con quattro motivi, oltre a quello sulla inammissibilità dell’appello incidentale.

V’è costituzione della Unipol che, con controricorso, chiede il rigetto. OMP ha depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata. La corte di merito esclude che il danno provocato da OMP possa rientrare nella copertura assicurativa, volta a garantire i danni a terzi da prodotto difettoso, fattispecie diversa da quella oggetto di controversia; ritiene inammissibile perchè tardivo rispetto alla udienza di comparizione l’appello incidentale.

2.- La ricorrente propone quattro motivi relativamente all’accoglimento dell’appello principale ed uno quanto al proprio appello incidentale dichiarato inammissibile.

2.1.- I motivi relativi alla copertura assicurativa possono valutarsi insieme.

Con il primo motivo si lamenta erronea interpretazione dell’articolo delle condizioni generali di polizza (art. 1.1. e 2.1.) in relazione alla direttiva CEE n. 85/ 837.

Secondo la ricorrente la corte avrebbe errato nel ritenere che il prodotto non è stato messo in circolazione per il semplice fatto di non essere stato concretamente utilizzato da Quattrozeta, che, constatatane la difettosità, non lo ha installato.

Secondo la ricorrente la mera cessione al committente costituisce messa in circolazione del prodotto, ossia la condizione presupposta in polizza, non essendo necessario che il prodotto giunga ad un utilizzatore finale; uscito dalla sfera produttiva, deve ritenersi messo in circolazione.

Con il secondo motivo si lamenta pur sempre erronea interpretazione degli artt. 1.1. e 2.1. del contratto di polizza in relazione al codice delle assicurazioni, art. 166.

La corte di merito ha escluso che, nella fattispecie, si potesse parlare di prodotto, trattandosi piuttosto di una attività commissionata con appalto.

Secondo la ricorrente si tratta di una interpretazione restrittiva della nozione prodotto, che non ha riscontro nella legge, dove invece il termine prodotto vale a qualificare ogni attività volta ad un risultato cedibile, e dunque anche un servizio.

Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 2.1.2 delle condizioni generali di contratto e delle norme in tema di ermeneutica contrattuale (artt. 1321,1326 c.c. e ss.).

Si contesta la nozione di terzo acquirente fatta propria dalla corte di merito, che ha escluso tale condizione in capo alla Quattrozeta, riservandola ai terzi consumatori, ossia ai destinatari finali del prodotto, ai quali quest’ultimo non è mai pervenuto, perchè mai messo in circolazione.

Ritiene la ricorrente che la qualifica di “terzo” invece si addice al proprio avente causa, in quanto acquirente del servizio reso.

Infine, con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione: la corte, dopo aver ritenuto necessario che il danno derivasse da prodotto, per ritenere operante la copertura assicurativa, ha affermato che nella fattispecie si è trattato di un appalto.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

Tra la OMP e la Quattrozeta è intercorso un contratto, non di vendita, ma di appalto: la prestazione di OMP consisteva nel trattamento termico delle boccole, destinate poi ad essere montate da Quattrozeta sugli airbag delle vetture.

Quindi, non vendita di un prodotto, o sua fabbricazione e vendita, ma prestazione di un servizio d’opera specifico.

Per contro, la polizza che OMP ha stipulato con Unipol prevedeva che: “si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto da questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza. Per i quali l’assicurato rivesta la qualità di produttore dopo la loro messa in circolazione, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”. Correttamente dunque la corte di merito ha ritenuto escluso dalla copertura assicurativa il danno in questione: la polizza copre danni a terzi causati dalla realizzazione di un prodotto difettoso, collegabili ad un qualche fatto accidentale. Ossia, la tipica assicurazione per responsabilità da prodotto difettoso, che presuppone, intanto, un prodotto, e la sua circolazione.

Nella fattispecie, invece, la ricorrente non può considerarsi produttrice, nè l’attività da lei svolta, mera tempratura di un bene fornito da altri, può considerarsi come produzione del bene.

Nè può assimilarsi la produzione di un bene alla prestazione di un’opera, che è cosa affatto diversa.

Infine, va considerato che il danno imputato alla OMP è un danno da inadempimento contrattuale, ossia da inesatta esecuzione della prestazione d’opera, mentre la copertura assicurativa ha ad Oggetto non gli inadempimenti e le loro conseguenze pregiudizievoli per il contraente, ma ha ad oggetto il danno da prodotto, ossia un danno che derivi a terzi dalla difettosa realizzazione del bene. Si tratta di due diverse fattispecie: una ha ad oggetto il danno che l’avente causa, il committente, lamenta per l’inesatta esecuzione della prestazione ed è un danno da inadempimento; l’altro è il danno che il terzo (ammesso che possa ricomprendersi l’acquirente del servizio) lamenta non in quanto creditore della prestazione inadempiuta, ma in quanto utilizzatore del prodotto e per via delle conseguenze della sua difettosità.

Nè v’è alcuna contraddizione nella motivazione per aver, da un lato, ritenuto che la responsabilità presuppone un danno da prodotto difettoso a terzi, e dall’altro per avere escluso nella fattispecie questa ipotesi.

4.- 1.’ultimo motivo denuncia erronea interpretazione degli artt. 343 e 166 c.p.c.

L’appello incidentale della ricorrente è stato dichiarato tardivo poichè proposto con la comparsa di costituzione del 9 settembre 2019 rispetto alla udienza del 30 settembre, in un momento in cui i termini feriali erano fino al 15 settembre.

La ricorrente ritiene che non si è tenuto conto del fatto che l’appello incidentale era proposto verso la Quattrozeta srl, (quello principale proposto da Unipol) e la Quattrozeta alla udienza del 30 settembre non si è costituita, tanto che Unipol ha nuovamente notificato la sua impugnazione, cosi che il termine a quo è slittato ad ottobre.

La tesi non è fondata.

Infatti l’appello incidentale va proposto nel termine della prima udienza di comparazione; salvo che vi sia differimento ex art. 166 bis c.p.c. (Cass. 3081/ 2017).

Nella fattispecie l’udienza di prima comparizione non è stata differita prima che si tenesse, caso che giustifica un diverso termine per l’appellante principale. V’è stato solo un rinvio, disposto nella prima udienza di comparizione, onde consentire a Unipol, appellante principale, di notificare nuovamente alla Quattrozeta srl.

Ed è evidente che i rinvii successivi alla prima udienza di comparizione, qualora questa si tenga, non determinano spostamento del termine per proporre appello incidentale.

Il ricorso va pertanto rigettato ma le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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