Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2663 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2663 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 1958-2017 proposto da:
MT ATI AZIENDA TABAccfn ITALIANI SRL, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO BENINCASA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati FRANCESCO MA1,ATESTA, GIORGIO SICARI;

– ricorrente contro
I.A.P. SRl.„ in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENEDETTO CROCE 19,
presso lo studio dell’avvocato CORRADO CICIONI, rappresentata e
difesa dall’avvocato VINCENZO FARINA;

– contraricorrente contro

c

Data pubblicazione: 02/02/2018

COMUNE DI XLMDALONI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 5307/50/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 07/06/2016;

partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
R.G. 1958/17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui
confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la
sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso dì accertamento in tema
d’IC per il 2008 riferito a un terreno, in ordine al quale si contesta da parte del
contribuente il predetto accertamento ICI per difetto di motivazione e per
l’illegittimità della delibera comunale posta a base dell’atto impugnato.
Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, sia la violazione di norme di diritto, in
particolare, dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/92 e dell’art. 7 della legge n. 212/00, in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c, sia il vizio di omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sul medesimo profilo di censura, in quanto,
nell’avviso d’accertamento non sarebbe dato comprendere quali siano i criteri alla
base della rettifica di valore, alla luce del fatto che viene richiamata una delibera
comunale senza allegarla, impedendo al contribuente di conoscere la procedura
seguita dall’ufficio per addivenire alla determinazione del valore del terreno.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia sia la violazione di norme di diritto, in
particolare, dell’art. 7 e 2 comma 3 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell’art. 112 c.p.c.,
in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per la dedotta illegittimità del
provvedimento municipale posto a base dell’impugnato provvedimento di rettifica
dell’imposta e la sua mancata disapplicazione ex officio, sia il vizio di omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,
in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., relativamente alla mancata
applicazione, in termini di ius superveniens, dei nuovi parametri determinati dal
Comune con la sopravvenuta delibera di giunta comunale n. 55 del 2016.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo è infondato, in quanto, innanzitutto, sono esclusi dall’obbligo di
allegazione gli atti giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell’avvenuto
espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione, quali quelli a
contenuto normativo anche secondario, come le delibere o i regolamenti comunali
(Cass. ord. n. 13105/12, ord. n. 22254/16); inoltre, nel caso di specie, il ricorrente
ha contestato genericamente il merito della pretesa impositiva, senza riportare il
contenuto della delibera contestata, ai fini dell’autosufficienza e senza soprattutto
indicare secondo quali parametri, il criterio del valore venale in comune commercio,
ex art. 5 d.lgs. n. 504/92, sarebbe stato maggiormente rispettato.
Anche il secondo motivo è infondato.

Ric. 2017 n. 01958 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a pagare al Comune di Maddaloni, in persona del
Sindaco, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di C 4.100,00,
oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 21.12.2017
idente
re Cir•

In via preliminare, va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui,
l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica (con l’inserimento dell’area
oggetto di controversia all’interno di uno strumento di pianificazione generale, quale
il PRG) è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile anche se
l’imposizione va commisurata alla maggiore o minore potenzialità edificatoria (Cass.
n. 11182/14, sez. un. 25506/06).
Nel merito, l’indagine che il ricorrente pretende dal giudice di merito non è limitata
all’accertamento di presupposti obiettivamente identificabili, la cui sussistenza, cioè,
possa essere affermata o negata mediante una constatazione che non involga
apprezzamenti di opportunità amministrativa od anche di carattere tecnico, poiché
le valutazioni di tal genere rientrano nella discrezionalità amministrativa o tecnica
della PA nell’esercizio dei suoi poteri, non suscettibile di sindacato da parte del
giudice ordinario (SU/595/1974).
D’altra parte, la delibera n. 55/16 dell’ente impositore (ripotata dal ricorrente in
ricorso) di rideterminazione al ribasso dei valori delle medesime aree fabbricabili, è
atto amministrativo, non è “ius superveniens” e non rientra tra i nuovi documenti
producibile in cassazione ai sensi dell’art.372 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.

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