Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2663 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per revocazione R.g. 12905-2015 proposto da:

A2A S.p.A., in persona del Direttore degli affari legali e

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LIMATOLA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO DAMOLI, ANDREA

DELL’OMARINO, LORENZO CANTONE, GILDA PISA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A.

(S.C.C.I.), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentati e

difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE e CARLA D’ALOISIO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9959/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata l’8/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONEIIA PAGETTA;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE, che insiste per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 9959 del 2014 questa Corte, pronunziando sul ricorso proposto da A2A s.p.a. avverso la sentenza n. 400/2011 della Corte di appello di Brescia, nei confronti dell’INPS – in proprio e nella qualità di mandatario di S.C.C.I. s.p.a. – e di Equitalia Esatri s.p.a., ha accolto il sesto motivo di ricorso e respinto gli altri; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda dell’INPS relativa ai contributi per maternità. A2A s.p.a. chiede la revocazione della decisione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, sulla base di un unico motivo articolato in più profili. L’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. resiste con controricorso. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

Successivamente la società ha depositato atto di rinunzia al ricorso per revocazione.

Ritiene il Collegio che in carenza di prova della rituale notifica a controparte dell’atto di rinunzia (in atti risulta versata solo documentazione relativa all’invio della raccomandata A.R. ma non anche alla ricezione della stessa da parte dei destinatari) non può dichiararsi l’estinzione del processo.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c., (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere. (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010, n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006, n. 15980 del 2006, n 22806 del 2004).

A tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione. Le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 8.669,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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