Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26629 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26629 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si compichi.,,
Roma, p
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
2 BOY… 2013
Il Fumai
Mora
93-t
)3
Data pubblicazione: 28/11/2013
Ct. 17257/2011 (Avv. Capolupo)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 24318/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcertavvocaturastatolt) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
OLGIATI FABIO E STAGNI SIMONA ELISABETTA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 101/45/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Milano
PREMESSO
Che con note n. 105271 e 105274 del 20/8/12 la Direzione Provinciale di
Varese ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 2 aprile 2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale