Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26629 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22672-2014 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIRO MENOTTI

24, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAPONETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4462/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. P.E. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 4462, pronunciata in data 11 giugno 2014, con la quale è stato accolto l’appello di Equitalia Sud s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia di primo grado con la quale, in accoglimento dell’impugnazione proposta da P.E. contro l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS), detta intimazione era stata annullata per difetto di prova della avvenuta notifica della sottesa cartella;

2. la commissione regionale, sulla scorta della documentazione prodotta con l’atto di appello da Equitalia Sud, rimasta contumace in primo grado, ha accertato che la cartella era stata ritualmente notificata;

3. Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso;

4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardiva;

5. la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 345 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., art. 6 Convenzione Europea del diritti dell’uomo; il motivo contiene più censure; la ricorrente sostiene che la commissione ha omesso di dare conto dello svolgimento del processo, ha ammesso una domanda del tutto nuova, quale deve ritenersi, a dire di essa ricorrente, la richiesta avanzata da Equitalia in appello di “dichiarare legittima, valida ed efficace la intimazione di pagamento e la sottesa cartella esattoriale”, ha ammesso la prova documentale della notifica sebbene la stessa fosse stata prodotta da Equitalia Sud solo in appello, ha accolto la domanda di Equitalia Sud riguardante le spese del processo malgrado tale domanda fosse nuova ed ha condannato essa ricorrente a rifondere ad Equitalia Sud anche le spese del primo grado malgrado Equitalia Sud si fosse costituita solo in appello;

2. il motivo è fondato esclusivamente per ciò che concerne quest’ultima doglianza; quanto all’esposizione dei fatti del processo, nella sentenza impugnata viene dato conto dell’oggetto della domanda per come proposta nel ricorso originario, dell’esito del giudizio di primo grado, della posizione assunta dalle parti in appello, nonchè, in particolare,, della produzione, solo in appello, della prova della avvenuta notifica della cartella; pur vero che non viene specificato che Equitalia non era costituita in primo grado; si tratta tuttavia di mancanza irrilevante; l’esposizione dei fatti (art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) è un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento; la mancanza di cui trattasi non incide sulla comprensibilità della pronuncia in esame; quanto alla novità ed alla ammissibilità della richiesta di Equitalia Sud di dichiarare “legittima, valida ed efficace la intimazione di pagamento e la sottesa cartella esattoriale”, detta richiesta non incorre nella preclusione di cui al D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 57 trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di domanda nè di eccezione in senso stretto, per le quali soltanto opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto (v. già Cass.n. 8313 del 04/04/2018 e n. 27774/2017); quanto alla novità ed ammissibilità della prova documentale della notifica della cartella, la commissione ha correttamente evidenziato che ” D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 a differenza di quanto stabilito per il diritto processuale comune, ammette el processo tributario la deduzione di prove nuove in appello”; l’art. 58 recita infatti che “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”; sulla base della chiara lettera della legge, questa Corte ha in più occasioni rimarcato l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello proprio con riferimento all’ipotesi di deposito, in sede di gravame, dell’atto impositivo notificato (v. le citate Cass. n. 8313/2018 e n. 27774/2017, nonchè, ancora, Cass. 3615 del 7/2/2019); a fronte della speciale previsione dell’art. 58 non è conferente il richiamo all’art. 345 c.p.c.; le norme del processo civile si applicano al processo tributario nei limiti di quanto dalle prime non disposto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1); sul punto questa Corte si è già ampiamente espressa (v., tra altre, Cass. n. 27774 del 22/11/2017: “In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado”; Cass. 3611 del 20/2/2006: “Nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima -, non può trasferirsi “tout court” l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre “nuove prove” (comma 1), fa espressamente “salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (comma 2)”); quanto, infine, alla censura rivolta al capo della sentenza impugnata con cui la ricorrente è stata condannata a rifondere ad Equitalia Sud anche le spese del primo grado, la stessa, come anticipato, è fondata; è un dato di fatto certo che Equitalia Sud si è costituita solo in appello; nessuna spesa (suscettiva di rifusione) ha sostenuto in primo grado;

3. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 112,115 e 132 c.p.c.; vengono riproposte, sotto diversa prospettiva, alcune delle censure già veicolate con il primo motivo; sostiene, infatti, la ricorrente che di fronte alla commissione provinciale la propria eccezione di difetto di notifica della cartella non sia stata contestata e non sia stata superata da alcuna prova; aggiunge che sulla pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata la insussistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella si sarebbe formato il giudicato; il motivo è infondato in quanto, come già si è detto in riferimento al primo motivo di ricorso, Equitalia Sud ha legittimamente sollevato tale contestazione in appello ed ha, altrettanto legittimamente, provato che l’eccezione non era fondata;

4. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata “omessa motivazione ed omessa decisione su un punto decisivo del processo, violazione dell’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60”; la ricorrente sostiene che Equitalia Sud, costituendosi in appello, abbia dedotto di aver notificato la cartella D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ma abbia prodotto la prova “relativa alla ricevuta di ritorno dell’avviso di deposito presso l’albo del Comune e non della cartella di pagamento che eventualmente il destinatario avrebbe dovuto ritirare in Comune, ove doveva essere affisso l’avviso medesimo”; la commissione ha affermato che “la prova dell’avvenuto ricevimento della cartella di pagamento.. è stata dimostrata nella presente fase di giudizio tramite il deposito dell’avviso di ricevimento in data 17 febbraio 2004”; ciò premesso, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; la contribuente non ha trascritto nè prodotto l’avviso di cui trattasi, onde non è dato scrutinare la censura proposta con il motivo in parola;

5. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso per quanto concerne il capo della sentenza impugnata con cui è stata disposta la condanna della ricorrente a rifondere ad Equitalia Sud le spese del primo grado del giudizio, vanno rigettati il primo motivo per la parte restante, ed il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il terzo motivo; in riferimento alla censura accolta, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere nel merito dichiarandosi che il ricorso originario deve essere rigettato, che la contribuente deve essere condannata a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 125,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito, che la contribuente deve essere altresì condannata a rifondere alla Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Sud s.p.a. le spese del grado di appello, liquidate in Euro 125 per ciascuna parte, oltre accessori di legge per Equitalia Sud s.p.a. ed oltre eventuali spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate. Si precisa che la liquidazione delle spese è condizionata dalla quantificazione effettuatane nella sentenza impugnata “… per entrambi i gradi di giudizio… (in) complessivi Euro 500,00, oltre accessori”;

6. la ricorrente va condannata a rifondere le spese di questo giudizio ad Equitalia Sud nei cui confronti è prevalentemente soccombente;

7. non vi è luogo a liquidazione di spese in favore dell’Agenzia delle Entrate in quanto quest’ultima non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso limitatamente alla doglianza relativa alle spese del primo grado di giudizio, rigetta il motivo per il resto, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in riferimento alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente e condanna la stessa a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro125,00, oltre eventuali spese prenotate a debito, alla Agenzia delle Entrate e ad Equitalia Sud s.p.a. le spese del grado di appello, liquidate in Euro125,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge per Equitalia Sud s.p.a. ed oltre eventuali spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate;

condanna la ricorrente a rifondere all’Equitalia Sud s.p.a., le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 1 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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