Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26629 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. II, 18/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14058-2015 proposto da:

CEFA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo

studio dell’avvocato LETIZIA TILLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO, 78,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CASTELLANI;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.L., D.G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 401/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dr. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicata il 18 aprile 2014, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Chieti n. 761 del 2006.

1.1. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 245 del 2005, aveva accolto la domanda proposta dalla s.n.c. C.E. & A. nei confronti di C.E.F.A. s.r.l. e, per l’effetto, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura e vendita al pubblico di prodotti ittici, per inadempimento di CEFA, disponendo la prosecuzione della causa ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria proposta dalla società attrice.

1.2. Il giudizio, interrotto per l’avvenuto decesso del legale rappresentante della società attrice e riassunto da CEFA sia nei confronti della snc C.E. & A. sia del socio C.E. e degli eredi del socio defunto, era stato definito con sentenza del 30 ottobre 2006 che aveva dichiarato irrituale la riassunzione e aveva condannato CEFA al risarcimento del danno emergente.

2. La Corte d’appello, nella contumacia degli eredi di C.E., ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione di condanna al risarcimento del danno, ritenendo che non potesse essere pronunciata a favore della società originaria attrice, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, ma soltanto a favore del socio superstite e degli eredi del socio deceduto, i quali peraltro avevano reiterato, nelle rispettive comparse di costituzione, la domanda risarcitoria già avanzata dalla società.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione CEFA s.r.l., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso C.E.. Non hanno svolto difese in questa sede gli eredi di C.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 161 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. nonchè violazione del giudicato interno, e si contesta che la Corte d’appello, affermando che la statuizione di condanna al risarcimento del danno non potesse essere pronunciata in favore della società ormai estinta, avrebbe pronunciato su un punto non specificamente censurato, così ignorando il vincolo derivante dal giudicato interno nonchè in violazione dell’art. 342 c.p.c. e del divieto di reformatio in peius.

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti.

In assunto della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere rinunciata la domanda risarcitoria originariamente avanzata dalla società, in quanto dopo la riassunzione del giudizio sia C.E. sia gli eredi di C.A. si erano costituiti soltanto in proprio, e la domanda in oggetto non era stata riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè connesse, sono infondate.

3.1. Premesso che la questione della legittimazione al processo è rilevabile d’ufficio, atteso che la corretta individuazione delle parti attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (ex plurimis, Cass. 13/10/2009, n. 21703), nella vicenda in esame la Corte d’appello ha rilevato l’errore in cui era incorso il Tribunale nel ritenere che il giudizio fosse proseguito nei confronti della società originaria attrice nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

Il rilievo è corretto. Secondo il principio ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della ictio iuris contemplata dall’art. 10 L. Fall.), e pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (per tutte, Cass. Sez. U 12/03/2013, n. 6070).

3.2. Come si legge a pag. 6 della sentenza impugnata, a seguito dell’estinzione della società originaria attrice il processo era proseguito nei confronti del socio superstite e degli eredi del socio deceduto, tutti succeduti alla società. Costoro avevano riproposto tempestivamente (nell’atto di costituzione) la domanda risarcitoria, sicchè neppure vi era materia per discutere di rinuncia alla domanda.

4. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale, nel confermare la quantificazione del danno emergente operata dal giudice di primo grado, avrebbe omesso di tenere conto di una serie di circostanze fattuali e ritenuto provata la domanda senza valutare adeguatamente le risultanze istruttorie.

4.1. La doglianza è infondata riguardo al vizio di omessa pronuncia, che è palesemente insussistente in quanto la Corte d’appello ha pronunciato sulle questioni poste con il secondo motivo di appello, riguardanti la domanda risarcitoria, escludendo l’ultrapetizione e ritenendo congrua la stima del danno subito dall’attrice per l’acquisto di prodotti ittici destinati ad essere venduti il 2 marzo 1999 e nei giorni immediatamente successivi.

4.2. Per la restante parte, la doglianza è inammissibile.

Benchè prospettate con riferimento a pretesi errori di diritto ed a lacune della motivazione, le riferite obiezioni, nella misura in cui investono il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, si risolvono in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede. L’apprezzamento del materiale istruttorio è censurabile in cassazione solo deducendo che il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista, oppure, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (ex plurimis, Cass. 10/06/2016, n. 11892), mentre non è denunciabile secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053). Nella specie, la ricorrente non ha dedotto fatti storici di portata decisiva che la Corte d’appello non avrebbe esaminato, limitandosi a muovere critiche alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata.

5. A rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetto il ricorso e condanna la ricorrente alle spese dei giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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