Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26629 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 12/12/2011), n.26629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 7309 del R.G. anno 2011 proposto da:

H.K.B.A. domiciliato in ROMA, via G.G. Belli 60

presso l’avv. Bolognesi Dario che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Ferrara – Ministero dell’Interno, dom.ti in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avv.ra Gen.Stato controricorrenti avverso il

decreto 13.1.2011 del Giudice di Pace di Ferrara;

udita la relazione della causa svolta nella 1.12.2011 dal Consigliere

Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni che si trascrivono:

H.K.B.A. (cittadino (OMISSIS)), attinto da espulsione 6.5.2010 con intimazione di allontanamento ed ingiustificatamente inottemperante alla medesima, venne arrestato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter come modificato dalla L. 94 del 2009, (imputazione dalla quale venne prosciolto con sentenza 20.5.2010 del Tribunale di Ferrara) e quindi, con decreto del Prefetto di Ferrara in data 14.10.2010, espulso nuovamente. L’ H. si oppose innanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso il primo decreto, che venne annullato con decreto 29.7.2010 del GdP di Ferrara e avverso il secondo decreto, in data 14.10.2010.

Il GdP di Ferrara, in dissenso dalla prospettazione afferente il divieto di ne bis in idem, rilevata la diversità dei presupposti dei due decreti, con provvedimento del 13.1.2011, ha rigettato il ricorso. Ricorre l’ H.K. con atto del 15.3.2011, resistito da controricorso delle intimate Amministrazioni, nel quale propone cinque articolate censure afferenti la carenza di motivazione, il mancato rilievo della preclusione da giudicato civile e penale, la sopravvenienza della Direttiva 2008/115/CE. Il ricorso appare meritevole di accoglimento, con particolare ed assorbente riguardo alla questione posta nel quinto motivo: Occorre rammentare, con riguardo alla censura afferente la inesistenza di alcuna automaticità espulsiva da “inottemperanza”, il testo della novellata disposizione (della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. M): In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5 bis …

Appare non implausibile la tesi, in dissenso da quanto affermato nel decreto del GdP, per la quale non sia oggi più predicabile l’automaticità espulsiva da inottemperanza al pregresso decreto. Si rammenta infatti che, dopo la Direttiva 115/2008/CE, non tradotta in norme nazionali, è intervenuta la Corte di Giustizia con la nota sentenza 28.4.2011 in proc. C-61/11 PU ( H.E.D.) che ha fornito l’interpretazione degli artt. 15 e 16 ed imposto al giudice italiano la disapplicazione del nuovo testo dell’art. 14, comma 5 ter nella parte in cui sanziona penalmente la inottemperanza al pregresso ordine di allontanamento. Questa Corte ha immediatamente e con vari pronunziati (tra i quali Cass. Sez. Prima penale n. 22105 del 2011) affermato che la accertata incompatibilità equivalga a vera abolitio criminis con la conseguente dichiarazione di non doversi procedere per il fatto, non più previsto dalla legge come reato. Per quel che occupa appare pertanto necessario interrogarsi sulla permanente validità di una espulsione amministrativa che tragga la propria unica (ed ex lege dichiarata) ragione di essere nella violazione del pregresso ordine di allontanamento ex art. 14 c.p.c., comma 5 bis, la cui stessa validità è revocata in dubbio dalla lettura della sentenza 28.4.2011 (che esclude la stessa adozione del presupposto intimatorio per adottare la misura coercitiva). La non implausibilità della tesi della invalidità sopravvenuta è del resto correlata alla constatazione che la nuova espulsione attuativa ha una sua consistenza solo perchè offre la premessa logica di una ulteriore adozione di misura in executivis, con modalità coercitiva o intimatoria, nessun diverso dato valutativo essendo al Prefetto offerto e consentito (come nella ordinaria espulsione ex ari. 13, comma 2 del T.U.). Sostenere, quindi, che, venuta meno ut supra, la funzionalità dell’intero meccanismo intimazione – inottemperanza – sanzione penale residuerebbe un margine di ragionevolezza nell’adottare una nuova espulsione amministrativa, appare conclusione scarsamente plausibile (anche in considerazione del fatto che tutto il sistema presupponeva e presuppone l’esistenza della prima, irrevocabile, espulsione ancora non attuata ma sempre valida ed efficace).

Nella specie, quindi, la espulsione oggi impugnata era stata adottata per l’unica ed esclusiva ragione della inottemperanza ad intimazione del 6.5.2010 emessa ex art. 14, comma 5 bis del T.U.: ma con la applicazione – immediata e puntuale – delle citate disposizioni della Direttiva, quindi, la norma (art. 14, comma 5 bis) autorizzante l’intimazione 6.5.2010, originariamente valida, è divenuta inapplicabile, tanto nei suoi effetti cogenti sullo straniero quanto per quelli autorizzatori di misura consequenziale, perchè in contrasto con le previsioni della Direttiva stessa (art. 7, comma 1) ed è pertanto dal giudice nazionale, e da questa Corte di legittimità in sede di ricorso, immediatamente disapplicabile, secondo il costante indirizzo della Corte stessa (da S.U. 3457 del 1996 a S.U. 26948 del 2010 e 3674 del 2010): ma se viene meno per effetto della cennata disapplicazione l’intimazione espulsiva in discorso, viene a cadere l’unico titolo legittimante la espulsione che sia stata, come nella specie, adottata con riguardo al testo dell’art. 14, comma 5 ter.

Alla luce delle esposte considerazioni appare possibile definire il procedimento in camera di consiglio con pronunzia di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza delle esposte censure di cui al quinto motivo.

Diritto

OSSERVA

La relazione, ad avviso del Collegio, deve essere condivisa non senza rilevare che, dopo la sua redazione, questa Corte ha adottato ordinanza sulla stessa questione di diritto, che il Collegio condivide pienamente. L’ordinanza 18481 del 2011 ha invero notato che il Governo, ha inteso trasporre e recepire la direttiva 2008/115/CE con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (in vigore dal 24, pubblicazione sulla G.U. n. 144 del 2011), le cui norme sono state convertite in legge (L. 2 agosto 2011, n. 129) ed ha, come sopra ricordato nella trascritta relazione, e per le stesse ragioni, ritenuto essere immediatamente disapplicabile l’intimazione espulsiva con la conseguenza di dover caducare (unico titolo legittimante la espulsione che sia stata, come nella specie, adottata con riguardo al testo dell’art. 14, comma 5 ter (In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede alla adozione di un nuovo decreto di espulsione (…) per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal Questore ai sensi del comma 5 bis) e che diviene quindi suscettibile di annullamento.

Ed è quanto incombe fare a questa Corte, accolto il ricorso e cassato il decreto del Giudice di Pace di Ferrara: esaminando ex art. 384 c.p.c. l’opposizione alla espulsione del 14.10.2010 emerge infatti che, disapplicata la norma di cui all’art. 14, comma 5 bis per contrasto con l’art. 7, comma 1 della sopravvenuta Direttiva 2008/115/CE, l’espulsione opposta non ha alcun residuo titolo giustificativo e deve pertanto essere annullata, non senza rilevare che il predetto cittadino tunisino H.K.B.A. resta comunque soggetto agli effetti della prima espulsione ed agli esiti definitivi del giudizio oppositorio in questa sede non prospettati.

Le spese, compensate per il giudizio di merito, si regolano secondo soccombenza per il giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla la misura di espulsione emessa il 14.10.2010 dal Prefetto di Ferrara. Compensa tra le parti le spese di giudizio di merito e condanna l’intimata Amministrazione a versare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che determina in Euro 1.500 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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