Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26628 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 24/11/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 24/11/2020), n.26628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27653-2014 proposto da:

BRITISH AIRWAYS PLC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

SAVORELLI 63, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA NEGRO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2101/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

British Airways PLC impugnava l’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle entrate di Roma 2 per omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di registro (anni 1997-1998) per IRPEF (anno 1997) e per Addizionale Regionale ed IRAP (anno 2000), relativa a cinque cartelle di pagamento.

La contribuente denunciava, inter alla, l’omessa notifica delle cartelle presupposte, riferendo di essere venuta a conoscenza della iscrizione a ruolo solo a seguito del diniego dell’istanza di rimborso di un proprio credito tributario. Lamentava, altresì, il difetto di motivazione dell’iscrizione a ruolo e della pretesa tributaria, anche per l’omesso invio degli avvisi di accertamento presupposti. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 490/54/2011, accoglieva il ricorso ritenendo non sufficientemente motivata l’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2101/35/14. British Airways PLC ricorre per cassazione svolgendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. si sono costituite con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel dichiarare non impugnabile l’estratto di ruolo, in quanto atto interno dell’amministrazione tributaria. Britisch argomenta di avere avuto conoscenza della pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria a causa del diniego all’esito della presentazione dell’istanza di rimborso: per tale ragione sarebbe evidente che l’interesse ad agire della ricorrente si è determinato solo a seguito del rigetto dell’istanza di rimborso della società.

2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto considerare che, sebbene nel processo tributario la norma di cui all’art. 58 consente la produzione di nuovi documenti in appello, l’art. 57 non permette la proposizione di domande nuove. Nella specie, l’Amministrazione finanziaria avrebbe introdotto in appello un nuovo ed ulteriore argomento di dibattito che non aveva fatto parte del primo grado di giudizio e sul quale non vi era stato un legittimo contraddittorio tra le parti. La ricorrente deduce che la produzione di nuovi documenti deve essere valutata alla luce della improponibilità di motivi nuovi in appello espressamente prevista dall’art. 57 cit. Se dunque fosse consentita l’ammissione di nuovi documenti in grado di appello, si dovrebbe ammettere la contestazione della documentazione prodotta solo in sede di gravame e si finirebbe per poter ammettere l’ampliamento del thema decidendum e l’introduzione di nuove deduzioni.

3.Con il terzo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente lamenta che nel primo grado di giudizio aveva eccepito la violazione dei termini per l’iscrizione a ruolo, l’intervenuta prescrizione e la carente e inadeguata motivazione della pretesa tributaria anche per mancato invio degli avvisi di accertamento che avrebbero dovuto precedere l’iscrizione a ruolo per mettere a conoscenza la contribuente delle ragioni della pretesa dell’Ufficio procedente e le relative causali. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe del tutto omesso la pronuncia su tale decisivo oggetto della controversia, atteso che la contribuente non avrebbe adeguatamente contestato la validità probatoria della documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate, essendosi limitata ad una mera riproduzione nel giudizio di appello delle contestazioni svolte in primo grado.

4. L’Agenzia delle entrate ha dedotto, con controricorso, il difetto di legittimatio ad processum della società ricorrente, la quale ha agito in giudizio, in violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, in persona dell’asserito “legale rappresentante per l’Italia”, signor M.M.A., il quale, alla stregua delle stesse allegazioni della parte ricorrente, non ricoprirebbe una carica alla quale sia attribuita la rappresentanza legale per statuto, ma che, in astratto, potrebbe trarre tali poteri da una procura generale. L’Ufficio eccepisce che nè la procura generale, nè l’eventuale diversa fonte del potere di rappresentanza sarebbero però state indicate nel ricorso.

4.1. L’eccezione è fondata.

L’Ufficio controricorrente ha contestato la qualità spesa dal rappresentante, assumendo il difetto di legittimatio ad processum. A fronte di tale contestazione, la società contribuente, pur essendo processualmente onerata, non ha dedotto alcunchè.

Nella fattispecie, la società British Airwaye PLC si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante per l’Italia, ma non è stato indicato in ricorso il nome di tale rappresentante, neppure in calce, nella parte relativa alla sottoscrizione.

Il nome dello stesso viene desunto dalla procura speciale rilasciata al difensore, allegata al ricorso per cassazione, in cui si riporta testualmente “Il sottoscritto M.M.A., nato a Barga (LU) il 15 settembre 1964, in qualità di legale rappresentante delle British Airways plc”, ma a fronte delle espresse contestazioni proposte dall’Agenzia delle entrate non viene prodotto alcun documento attestante il ruolo dichiarato. Il potere di rappresentanza processuale, da conferire per iscritto, presuppone un corrispondente potere di rappresentanza di diritto sostanziale e non può quindi attribuirsi ad un soggetto sfornito di tale potere. La rappresentanza processuale è una delle condizioni di esistenza del potere di azione giudiziaria, sicchè la relativa questione non è suscettibile di giudicato implicito e la sua mancanza deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo (purchè sul punto non si sia formato un giudicato esplicito).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, infatti, con sentenza 16 novembre 2009, n. 24179, che in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legittimatio ad processum del rappresentante; tale accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato esplicito sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (v. Cass. n. 16274 del 2015). Tale principio è in linea con l’ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza 18 febbraio 2009, n. 3822, delle medesime Sezioni Unite, secondo cui qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ma non produca nè con il ricorso nè successivamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., in quanto la Suprema Corte non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per Cassazione (v. anche Cass. n. 798 del 2013).

Laddove il difetto di rappresentanza processuale, come nella specie, sia eccepito da una parte, l’interessato ha l’onere di sanare il vizio immediatamente, fornendo la prova documentale dei suoi poteri rappresentativi, non occorrendo che il giudice conceda un termine apposito (Cass. S.U. n. 4248 del 2016). In mancanza di produzioni documentali comprovanti la sussistenza della legittimazione processuale, il vizio di rappresentanza travolge tutti gli atti del giudizio determinandone la nullità.

Tali principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, vanno applicati anche in relazione alla vicenda in esame.

Si può, quindi, riaffermare il principio secondo cui: “In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alle lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicchè, in difetto, è esclusa la “legittimatio ad processum” del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale- può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado dei giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto” (Cass. n. 16274 del 2015).

5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.600,00, per compensi, per ciascuna delle parti costituite, oltre alle spese prenotate a debito a favore dell’Agenzia delle entrate ed oltre agli accessori di legge ed al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% a favore di Equitalia Sud S.p.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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