Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26628 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. II, 22/10/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 22/10/2018), n.26628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17353/2014 proposto da:

M.P., già titolare della ditta individuale NEW COLOR,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46 sc. D int.

5, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA PAVANETTO;

– ricorrente –

contro

V.L., T.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

GELERA, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO VIDA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 913/2013 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 20/11/2013 il Tribunale di Trieste, quale giudice del rinvio, ha accolto la domanda di V.L. e di T.L. di condanna di M.P., imprenditore edile esecutore di opere commesse dal condominio sul muro esterno, al risarcimento di danni da invasione di umidità in immobile per uso di vernice non traspirante.

2. Il predetto giudizio ha fatto seguito a sentenza di questa corte n. 17208 del 2011 che, accogliendo i ricorsi principale e incidentale, ha annullato la precedente decisione di appello del tribunale di Trieste su sentenza del giudice di pace.

3. A sostegno della decisione del 2013, il tribunale ha valorizzato quali prove della responsabilità dell’impresa edile le deposizioni testimoniali (p. 6), il doc. n. 2 (lettera del direttore dei lavori), la sentenza del 2009 in giudicato tra i danneggiati e il condominio, le n. 2 relazioni c.t.u. in sede esecutiva (p. 6 e 7). Dal complesso di elementi probatori il tribunale ha ritenuto di trarre la “convinzione indiziaria che la situazione lamentata… sia stata determinata dalle condizioni di umidità… a seguito della stesura della pitturazione non traspirante”, anche se possono aver concorso altre causali, non esimenti rispetto alla responsabilità dell’esecutore delle opere (p: 7). Sempre a comprova della responsabilità, il tribunale ha altresì notato come la situazione di umidità fosse. a conoscenza di M.P., se non altro per essere state disposte le opere in relazione proprio alla stessa situazione (p. 8).

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.P. su quattro motivi, cui hanno replicato V.L. e T.L. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 111 Cost., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2729 c.c.. In particolare, si contesta la circostanza che il tribunale abbia negato rilievo ad alcune fonti di prova (in particolare la c.t.u.) e dato invece rilievo a elementi probatori asseritamente incerti desunti da prove atipiche assunte fuori dal processo.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo, “nullità della sentenza per omessa valutazione di una prova documentale” e “omessa considerazione della c.t.u.” acquisita nel procedimento. Benchè le valutazioni della c.t.u. avessero formato oggetto di critica da parte della sentenza di questa corte di legittimità, i dati in essa contenuti erano dirimenti sul nesso di causalità e avrebbero dovuto essere considerati.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di fatto decisivo, “nullità della sentenza per omessa valutazione di una prova documentale” e “omessa considerazione della c.t.u.” acquisita nel processo contro il condominio. Si contesta che il tribunale abbia dato prevalenza alla relazione peritale nel processo esecutivo, trascurando che anche la c.t.u. nel procedimento nei confronti del condominio avesse escluso il nesso di causalità.

4. Con il quarto motivo si deduce omesso esame di fatto deciSivo, “nullità della sentenza per omessa valutazione di una prova documentale” e “omessa considerazione del giudicato” riflesso costituito dalla sentenza fra condominio e condomini, che pure avrebbe escluso la responsabilità dell’imprenditore.

5. Il quattro motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per analoghe ragioni.

5.1. Invero con essi, sotto la veste di censure per violazione di legge e omesso esame, il ricorrente avanza in effetti inammissibili istanze di riesame, nel merito, del convincimento raggiunto da tribunale locale circa il sussistere di responsabilità.

5.2. Al riguardo, va richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

5.3. Quanto, poi, a tale ultimo vizio (declinato nel presente procedimento ratione temporis secondo il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionale dell’omesso esame” di fatti storici il controllo sulla motivazione), esso sussiste in presenza di indicazione di effettivi “fatti storici” del tutto trascurati.

5.4. Orbene, nel caso di specie, fermo restando che nessuna erronea applicazione della legge la corte d’appello ha posto in essere, avendo fatto corretto governo della disciplina in tema di responsabilità per danni, dopo avere desunto – con apprezzamento incensurabile di merito – la responsabilità da una serie di elementi (v. sopra) che il ricorrente tenta di sminuire e smentire, le censure dedotte per violazione di legge attengono, piuttosto, alla ricognizione della fattispecie concreta, non ponendo questioni in tema di interpretazione di norme giuridiche. Quanto ai presunti omessi esami, di nessun fatto storico i motivi indicano la totale pretermissione da parte della corte d’appello. Trattasi, infatti, di doglianze relative non già a un fatto storico rilevante (il fatto generatore dei danni da umidità), trattandosi piuttosto di rilievi di omesso esame di elementi istruttori (le relazioni di c.t.u., la sentenza inter alios). Tale deduzione però, secondo la giurisprudenza, non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nel caso di specie, in sostanza, il fatto generatore di responsabilità), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

5.5. Tanto esime questa corte dall’esaminare se, in relazione agli elementi istruttori indicati nei motivi di ricorso, rimandanti ad altrui responsabilità, sussista ulteriore causa di inammissibilità dei motivi stessi, nella parte in cui con essi non si è impugnata la statuizione del tribunale che ammette l’esistenza di possibili altre fonti di danno, ritenute però – e tale è il decisum non impugnato – non esimenti rispetto alla responsabilità dell’esecutore delle opere (p. 7 della sentenza).

6. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, và dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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