Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26628 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 12/12/2011), n.26628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto a n. 7131 del R.G. anno 2011 proposto da:

G.A.R. domiciliato in ROMA, P.le Clodio 12 presso

l’avv. Spaziani Luigi con l’avv. Franco Beretti del Foro di Reggio

Emilia che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Reggio Emilia;

– intimato –

avverso il decreto 7.09.2010 del Giudice di Pace di Reggio Emilia;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. 1.12.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso: CHE il Giudice di Pace di Reggio Emilia, esaminando l’opposizione proposta dal cittadino (OMISSIS) G.A.R. contro l’espulsione 28.8.2005 emessa dal Prefetto di Reggio Emilia e comunicata nelle stessa data, con decreto 7.09.2010 ha respinto l’opposizione del 4.3.2010 dichiarandone la tardività sul rilievo per il quale 1) il decreto espulsivo, in testo italiano, era stato anche tradotto in lingua araba, lingua generalmente parlata in Pakistan 2) nessun rilievo aveva il fatto che il deducente affermasse di conoscere solo la lingua URDU posto che viveva da tempo in Italia, presso una famiglia di pakistani, dai quali avrebbe agevolmente potuto ricavare la comprensione del testo nelle due lingue di stesura (italiana e araba) 3) in siffatto quadro nessuna esimente rilevava ad escludere l’assorbente rilievo di tardività CHE per la cassazione di tale decisione il cittadino pakistano ha proposto ricorso il 7.03.2011 al quale il Prefetto di Reggio Emilia non ha opposto difese; CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, che censura di violazione del D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e di inadeguatezza e contraddittorietà di motivazione il provvedimento del Giudice di Pace; CHE infatti questa Corte ha anche di recente rammentato che la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullità del provvedimento, che può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, trattandosi di una tipologia d’invalidità e non d’inesistenza dell’atto amministrativo; tale vizio, pur potendo essere fatto valere con l’opposizione tardiva, non è deducibile senza limiti di tempo, occorrendo a tal fine verificare se la violazione dell’obbligo stabilito al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, abbia effettivamente determinato una ignoranza sul contenuto dell’atto tale da impedirne l’identificazione e se “medio tempore” lo straniero non abbia comunque avuto modo di avere un’adeguata conoscenza della natura dell’espulsione e del rimedio proponibile con l’effetto di far maturare da quel momento il “dies a quo” per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell’intervenuta nullità (Cass. 17908 del 2010); CHE il Giudice di Pace ha fatto corretta applicazione di tale principio. Ed infatti, a parte l’assorbente rilievo per il quale la traduzione in lingua araba era stata scelta non implausibitmente, sull’assunto che essa fosse diffusa in Pakistan e quindi, come tale, “conosciuta” (Cass. n. 17572 del 2010) anche dal G.A.R., è corretto il rilievo per il quale, quand’anche la comunicazione fosse affetta da nullità dovendo nell’atto essere attestata la indisponibilità di traduttore in Urdu e necessitata la traduzione in inglese, nondimeno per l’espulso, soggiornante in Italia ospite di famiglia pakistana, non sarebbe stato certo arduo farsi spiegare la natura e la portata della espulsione e quindi procedere sollecitamente, e non dopo quasi cinque anni, alla opposizione innanzi al GdP senza neanche addurre la ragione per la quale inopinatamente fosse insorta la vocazione oppositoria);

CHE pertanto la tardività della opposizione è stata correttamente dichiarata;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA

La relazione, ad avviso del Collegio, merita piena condivisione.

Nessun rilievo critico è del resto giunto dalla difesa del ricorrente. Si rigetta pertanto il ricorso, senza che sia luogo a provvedere sulle spese in difetto di difese dell’intimato Prefetto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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