Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26626 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. I, 30/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 30/09/2021), n.26626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9929/2020 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno (C.F. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 591/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Vella Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino pakistano I.N. – il quale aveva dichiarato di essere fuggito dal Pakistan sia per timore di essere ucciso dal gruppo “Tarek-e-Taliban”, sia per paura di subire una lunga detenzione in carcere per non essersi presentato a testimoniare in relazione all’omicidio di due sciiti – ritenendo lacunoso, contraddittorio e inverosimile il racconto del ricorrente e comunque insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (stanti i più recenti rapporti sul Pakistan attestanti “il costante impegno delle autorità nel perseguire ed arginare i fenomeni di radicalizzazione, intervenendo nei confronti di gruppi terroristici di matrice religiosa”) o della protezione sussidiaria (alla luce del rapporto Easo di ottobre 2018) nonché del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (l’inattendibilità del racconto non consentendo la valutazione comparativa inaugurata da Cass. 4455/2018).

2. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato ha depositato un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere la corte d’appello motivato l’affermazione in base alla quale il racconto del ricorrente sarebbe stato poco circostanziato e generico, limitandosi a rilevare la mancata allegazione di prove sui fatti narrati.

2.2. Il secondo mezzo censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Omessa cooperazione istruttoria, mancato approfondimento della situazione Paese”, per non avere la corte territoriale “chiarito se le dichiarazioni del ricorrente fossero o meno attendibili” e non avere esaminato “la posizione del medesimo anche alla luce delle informazioni aggiornate sul contesto del sistema Pakistan”.

2.3. Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la “mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine”, nonché “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007. Omesso esame delle fonti informative. Mancata attualizzazione delle fonti informative. Motivazione solo apparente. Contraddittorietà della motivazione”, per essersi la corte d’appello limitata a citare il rapporto Easo e ad affermare che il Punjab non è teatro di violenza indiscriminata, quando invece “appare chiaro ed evidente che la condizione del paese di origine e della specifica zona di provenienza del ricorrente sia assolutamente pericolosa”, in quanto caratterizzata da “una incontestabile violenza diffusa e individuale non controllata dallo Stato”.

2.4. Con il quarto motivo si denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione degli D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in uno al “difetto di motivazione e travisamento dei fatti”, per “l’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni anche socio economiche del paese di origine del ricorrente unitamente alle sue condizioni personali e quindi a quella comparazione dovuta tra la qualità di vita raggiunta nel nostro paese e quella in cui ripiomberebbe in caso di rimpatrio”.

2.5. Il quinto mezzo lamenta infine, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che la corte d’appello avrebbe “omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione umanitaria”, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché “Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza. Omesso esame delle fonti relativamente alle condizioni socio/economiche del paese di provenienza”, anche alla luce delle fonti (citate a pag. 30 del ricorso) attestanti che “il 75% della popolazione del Pakistan sopravvive avendo a disposizione in reddito di soli 5.50 dollari pro capite al giorno”, con alti livelli di malnutrizione e disuguaglianze, che collocano il Paese “ad un livello medio-basso di sviluppo”.

3. Tutti i motivi sono affetti da plurime ragioni di inammissibilità.

3.1. In primo luogo tutti (salvo il primo) veicolano genericamente e confusamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

3.2. In secondo luogo, le censure motivazionali non sono conformi ai canoni del novellato art. 360 c.p.p., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020);

3.3. In nessun caso sussiste inoltre la lamentata mancanza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale supera ampiamente la soglia del cd. “minimo costituzionale” sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019).

3.4. Infine, tutti i motivi – al di là dell’estensione grafica di alcuni di essi (si vedano, in particolare, gli stralci delle cd. COI trascritte, senza una specifica valutazione critica, da pag. 13 a pag. 23 del ricorso) – difettano di specificità e veicolano in realtà censure meritali, come tali sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

3.5. In particolare, le censure genericamente mosse con il primo motivo alla valutazione di non credibilità del ricorrente, espresse dai giudici di entrambi i gradi del giudizio, si risolvono in una inammissibile confutazione di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (ex plurimis Cass. 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017), essendo stato ripetutamente chiarito che la valutazione di inattendibilità espressa ai fini della protezione internazionale, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 32064/2018, 27503/2018, 16925/2018), come risulta nel caso di specie, alla luce delle puntuali ragioni esplicitate a pag. 3 della sentenza impugnata.

3.6. Anche le doglianze ripetitivamente mosse con il quarto e il quinto motivo trascurano l’orientamento pacifico per cui, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), non potendo concedersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4. In ultima analisi, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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