Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26626 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1032/2016 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PILO

ALBERTELLI 1 (FAX 0698933754-TEL 0644233842), presso lo studio

dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE STARA’ giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 20 dicembre 2013, O.R. chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo civile conseguente alla richiesta di ammissione al passivo della (OMISSIS) S.r.l. del 12/1/1997, per crediti derivanti da rapporto di lavoro con la società fallita.

Esponeva che il Tribunale di Cagliari con la sentenza del 7 luglio 2003 aveva rigettato le richieste della ricorrente e che la Corte d’Appello di Cagliari aveva rigettato l’appello con sentenza del 16/5/2005.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 211/2010 aveva infine rigettato il ricorso della O. avverso la decisione della Corte distrettuale.

Successivamente la ricorrente, ritenendo che la pronunzia della Suprema Corte fosse erronea, proponeva ricorso per revocazione in data 5/1/2011, e la Corte con ordinanza del 27/6/2013 dichiarava inammissibile anche tale ulteriore ricorso.

Assumeva pertanto che, tenuto conto delle varie fasi, il processo aveva avuto una durata complessiva di anni 16 e mesi 5, ben maggiore rispetto al termine di durata ragionevole previsto dalla L. n. 89 del 2001, sicchè aveva maturato il diritto alla liquidazione del relativo indennizzo.

Con decreto del 20/5/2014 il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Roma dichiarava il ricorso inammissibile in quanto tardivo, e la statuizione era confermata dalla Corte in composizione collegiale, all’esito dell’opposizione proposta dalla O., con decreto del 1/6/2015, osservandosi che il processo presupposto si era concluso con la sentenza n. 211 dell’11 gennaio 2010 della Corte di cassazione, sicchè la domanda di equa riparazione andava proposta nei sei mesi da tale termine, non potendosi a tal fine tenere conto del fatto che la decisione fosse stata poi impugnata con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c..

Per la cassazione di questo decreto la ricorrente ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di censura, la ricorrente critica il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 6 della CEDU, assumendo che la nozione di sentenza definitiva di cui alla formulazione dell’art. 4 della Legge Pinto applicabile ratione temporis fa sì che debba aversi riguardo alla data in cui risulti definito il procedimento di revocazione promosso nei confronti della decisione della Suprema Corte, in quanto la stessa possibilità di proporre istanza ex art. 391 bis c.p.c., rende la pronuncia della Corte di Cassazione revocabile.

Si evidenzia altresì che la revocazione per errore di fatto è un mezzo di impugnazione ordinario, sicchè anche tale procedimento costituisce una parte del più ampio procedimento scaturente dalla domanda della ricorrente.

Inoltre deve ritenersi che a seguito della pronuncia della Cassazione, passi in giudicato non già la stessa sentenza della Suprema Corte, in quanto suscettibile di revocazione, ma quella impugnata in sede di legittimità.

Con il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, si sostiene la violazione e falsa applicazione del principio dell’overruling alla luce dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 Cost., in quanto il ricorso era stato proposto prima che la Suprema Corte con la sentenza n. 843/2014 avesse affermato che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., non impediva che la sentenza della cassazione in precedenza emessa fosse da ritenersi passata in cosa giudicata.

Il ricorso non merita accoglimento.

Come da ultimo ribadito da Cass. n. 4679/2013, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, applicabile alla specie ratione temporis, stabilisce: La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva (conf. Cass. n. 21863/2012).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, la decisione conclusiva del procedimento, nel quale la violazione si assume verificata, diventa definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1775 del 2012, 7874 e 24450 del 2006).

E’ stato quindi enunciato il principio di diritto – correttamente richiamato dai Giudici a quibus – secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute, sicchè detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da “rapporto di unicità” con il giudizio di revocazione (cfr. la sentenza n. 24358 del 2006, seguita per i giudizi in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti, dalle sentenze nn. 15778 del 2010, 3189, 8917 e 9843 del 2012);

Applicando tali principi alla fattispecie, non può esservi dubbio che nel caso in cui, quale quello di specie, il processo presupposto sia stato definito con sentenza della Corte di cassazione, di reiezione del ricorso, ed avverso tale sentenza sia stato proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. – il dies a quo del termine semestrale, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, coincide con la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso, determinando in tal modo il passaggio in giudicato della decisione impugnata con il ricorso ordinario per cassazione.

Appare poi del tutto improprio il richiamo al principio dell’overruling, così come affermato da Cass. S.U. n. 15144/2011, posto che nella specie non sussiste alcun diverso orientamento consolidato nella giurisprudenza, al quale abbia potuto fare affidamento la ricorrente, e che sia stato disatteso per effetto di un successivo mutamento di opinione, emergendo piuttosto una costante interpretazione delle norme in senso conforme a quanto sostenuto nel decreto in questa sede impugnato.

Infine deve ritenersi che non si profili alcun contrasto di tale interpretazione rispetto alle previsioni della Costituzione e della CEDU, essendo del tutto generica ed ipotetica la denunzia di illegittimità sollevata a tal riguardo da parte ricorrente, senza peraltro specificare in quali puntuali termini esso si configuri.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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