Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26626 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 12/12/2011), n.26626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A.L.V. domiciliata in ROMA, piazza Prati

degli Strozzi 33 presso l’avv. Molfese Alessandro con l’avv.

Francesco Molfese del Foro di Milano che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto 31.3.2010 della Corte di Appello di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE la cittadina dell'(OMISSIS) E.A.L.V. ebbe a presentare al Questore di Milano domanda di rilascio del p.d.s., per coesione familiare motivato con la di lei convivenza con suo nipote C.C.K.J., cittadino italiano nato nel (OMISSIS), ma il Questore rigettò la domanda; il Tribunale di Milano, di contro, con decreto 19.10.2009 annullò il diniego ed ordinò il rilascio, sul rilievo per il quale pur avendo la richiedente abbandonato la convivenza con il nipote cittadino italiano, nondimeno ella aveva instaurato convivenza con il proprio fratello minore, D.A., regolarmente soggiornante per ricongiungimento effettuato da una sua sorella; la Corte di Appello di Milano, adita previa reclamo del Ministero dell’Interno, con decreto 31.3.2010, accolse il reclamo ed in riforma del primo pronunziato rigettò il ricorso della E.A. avverso il diniego di rinnovo del p.d.s.;

CHE nella motivazione del decreto la Corte di Milano ha osservato:

che quanto alla convivenza con il nipote minorenne (nato nel 2007) essa, in fatto da escludersi perchè il minore risultava convivente con il proprio nucleo dimorante in abitazione diversa da quella della E., tale neanche poteva ritenersi ai fini dell’art. 19, comma 2, lett. D del TU, difettando la espressione di una libera scelta del cittadino italiano; che quanto alla convivenza con il fratello minore D. essa era del tutto irrilevante, egli non essendo cittadino italiano ed essendo già stata “ricongiunto” alla propria zia, con la quale soltanto conviveva; che neanche rilevava la convivenza con il coniuge, munito di permesso di soggiorno, necessitando la ordinaria procedura di ricongiungimento;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 1.10.2010 al quale ha non resistito l’intimato Ministero;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 28.01.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c. introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE:

il primo motivo del ricorso, devesi ritenere privo di alcun fondamento, perchè:

quanto alla situazione di pregressa convivenza con il nipote cittadino italiano nato nel (OMISSIS) non vi è che da condividere quanto affermato dalla Corte di merito sulla base del fermo indirizzo di questa Corte (Cass. n. 567 del 2010) per il quale la situazione di convivenza dello straniero con parente entro il quarto grado di cittadinanza italiana e minore di età non configura la condizione per il divieto di espulsione del primo prevista dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. e) (nella formulazione vigente anteriormente alla modifica introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. p), in quanto la predetta condizione non può’ che essere fondata su una scelta volontaria che deve escludersi possa essere espressa da un minore, salvo che non sia fornita la prova che la convivenza è avvenuta nell’interesse del minore ed è stata frutto di una scelta, strumentale a tale interesse, manifestata dagli esercenti la potestà genitoriale, ovvero la tutela, sul medesimo minore (in tal senso la massima ufficiale).

quanto alla pretesa al permesso di coesione familiare per la sopravvenuta convivenza con fratello minore a sua volta munito di permesso per ricongiungimento in Italia, essa è destituita di ogni fondamento perchè la premessa per il rilascio del permesso richiesto al Questore era soltanto quella della coesione con parente cittadino italiano già con la istanze convivente, a nulla rilevando la funzione di accadimento svolta dalla istante per tale minore;

– quanto alla pretesa di ottenere il permesso familiare per la presenza in Italia del proprio coniuge, regolarmente soggiornante, essa non ha consistenza di sorta, a siffatta coesione essendo deputato il solo istituto del ricongiungimento dello straniero;

il secondo motivo del ricorso è del tutto privo di contenuto impugnatorio, limitandosi ad auspicare la decisione favorevole ex art. 384 c.p.c. CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

La decisione del ricorso, discusso in sede camerale in data 27.10.2011, è stata riservata alla data del 1.12.2011: in tal sede il Collegio, nella stessa composizione, in Camera di consiglio ha deciso. Il Collegio ritiene di pienamente confermare la trascritta la relazione, integrandosi le argomentazioni dispiegate con riguardo al primo motivo con l’assorbente ragione che la Corte di merito ha rettamente escluso ogni rilievo della questione di diritto del consenso del minore K.J. (o del suo legale rappresentante) alla convivenza con la E., posto che emergeva ex actis – e tal affermazione non è stata neanche contestata in ricorso – che il piccolo K.J. era stato sempre convivente con i propri genitori in dimora diversa da quella della E.. Restano totalmente condivisibili anche le affermazioni poste in relazione per le quali, ai fini dell’invocato permesso per coesione familiare (ex art. 19, comma 2, lett. C del T.U.), nessuna rilevanza assumevano le diverse convivenze con il proprio fratello minore D. o con il proprio coniuge, l’uno e l’altro essendo cittadini extracomunitari e pertanto in condizione suscettibile in tesi solo di provocare solo una (qui non rilevante) procedura di ricongiungimento ma non certo di integrare il profilo giuridico della “coesione familiare” diretta a stabilizzare i legami con parente cittadino italiano. L’assenza di difese dell’Amministrazione esime dal regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Seziona Civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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