Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26625 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 29168 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010, proposto da:

MOVIMENTO POLITICO DE “IL CANTIERE PER IL BENE COMUNE”, nuova

denominazione del MOVIMENTO POLITICO DEI “RIFORMATORI PER L’ULIVO” o

“GRUPPO OCCHETTO” Coofondatore della “LISTA OCCHETTO DI PIETRO”, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via del Babuino n. 48 presso l’avv. PAOLA Francesco, che con

l’avv. De Caterini Paolo, lo rappresenta e difende, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

“ITALIA DEI VALORI”, associazione con sede in (OMISSIS), in

persona

del legale rappresentante on. M.S. elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Emilio Faà di Bruno n. 4, presso

l’avv. Scicchitano Sergio, che lo rappresenta e difende per procura a

margine della memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.;

– chiamato in garanzia o interventore nel giudizio principale –

nonchè

CAMERA DEI DEPUTATI, quale ente erogatore dei fondi elettorali ai

sensi della L. n. 157 del 199, in persona del legale rappresentante

p.t., ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso;

– intimata –

avverso l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Roma nel

procedimento R.G. n. 22077/08 che, omettendo di pronunciarsi sulle

eccezioni di litispendenza e/o continenza fra la presente causa e

quella pendente dinanzi al Tribunale di Milano (n. R.G. 56687/06),

non aveva pronunciato sulle stesse;

Lette le memorie delle parti, depositate ai sensi dell’art. 378

c.p.c., e per replicare alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto dal Movimento politico Il cantiere per il bene comune, avverso l’ordinanza del G.I. nella causa n. 22077/2008 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, avente ad oggetto l’opposizione della Camera dei deputati, ente erogatore dei fondi elettorali di cui alla L. n. 157 del 1999, al decreto ingiuntivo ottenuto dal Movimento Politico “Il cantiere per il bene comune” per il pagamento in suo favore di detti fondi con l’intervento della associazione Italia dei Valori. In tale causa il G.I., all’udienza del 2 novembre 2 011, investito della questione della continenza e/o litispendenza della presente causa con altra pendente dinanzi al Tribunale di Milano, avente ad oggetto la controversia sul diritto ai rimborsi elettorali tra il ricorrente Movimento politico e la resistente Italia dei Valori, ha disposto il rinvio della causa per conclusioni al 22 marzo 2011, omettendo, secondo il ricorrente, di pronunciarsi sulla indicata questione di cui all’art. 39 c.p.c..

FATTO: Viene proposto dal Movimento politico “Il cantiere per il bene comune” in persona del suo rappresentante p.t., regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. avverso il provvedimento richiamato del G.I., nel giudizio di opposizione della Camera dei deputati a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’opponente per il pagamento di fondi elettorali al ricorrente in questa sede che ha chiamato in causa anche la resistente Italia dei valori, come movimento e non come associazione, in qualità cioè diversa da quella per cui chiedeva anche il terzo di detti fondi per la restituzione eventuale di quanto a lei rimborsato per le elezioni europee del 2004, ordinanza che ha rinviato la causa per le conclusioni, tacitamente denegando la sussistenza della questione di litispendenza/continenza tra detta causa e quella pendente tra lo stesso Movimento e Italia dei valori in ordine alla spettanza di detti contributi con il rinvio per le conclusioni della causa. Nel ricorso per il regolamento di competenza proposto dal Movimento “Cantiere per il bene comune”, senza precisare il nome del “rappresentante pro tempore” dello stesso, che, peraltro, dalla memoria difensiva dell’interventrice in questa sede Italia dei valori, risulta essere stato nella causa principale l’on. A. O., è apposta in calce una procura speciale a firma illeggibile (con prima lettera che certamente è una C, per cui deve escludersi che la sottoscrizione sia quella dell’ O.). In tale procura, il sottoscrittore si qualifica: rappresentante de Il Cantiere, quale nuova denominazione e comunque quale successore del Movimento politico dei Riformatori per l’Ulivo o Gruppo Occhetto, co- fondatore della Lista Di Pietro Occhetto, con esclusione d’ogni riferimento alla denominazione del Movimento ricorrente in qualità di dante causa della posizione dell’associazione che ha conferito la procura in questa sede per il solo regolamento.

A seguito di presentazione di una rinuncia del Movimento ricorrente al presente regolamento del 24 marzo 2011, sottoscritta dai soli difensori, muniti di procura speciale, che non conferisce loro il potere di rinunciare, l’invito del presidente della sezione a regolarizzare detto atto con la sottoscrizione di soggetto legittimato a disporre del processo in data 30 marzo 2011, è rimasto senza esito; anzi, l’8 aprile successivo, i due difensori del ricorrente hanno presentato istanza di sollecito della definizione del regolamento, dopo avere confermato il 2 aprile 2011 la rinuncia che precede, con comportamento da cui non sembra potersi desumere una univoca condotta diretta ad un preciso fine.

Lo stesso ricorrente ha prodotto l’ordinanza del G.I. del medesimo processo principale datata 22 luglio 2008, nella quale non solo si esclude ogni litispendenza o continenza tra la causa di opposizione di cui al presente giudizio e quella in corso a Milano, ma anche che il “Cantiere” possa ritenersi successore dei “Riformatori per l’Ulivo”, come invece si attesta nella procura in calce al presente regolamento.

DIRITTO: Il relatore opina che il ricorso per regolamento, data la irritualità e contraddizione della rinuncia ad esso che non consente di dichiarare estinto il procedimento incidentale, debba dichiararsi inammissibile, perchè la espressa negazione di ogni continenza e litispendenza tra il presente giudizio di opposizione e quello pendente dinanzi al Tribunale di Milano tra il ricorrente e l’interventore resistente in questa sede, che vi è nella ordinanza del Tribunale di Roma del 22 luglio 2008 prodotta dall’istante, sembra sia stata oggetto di pregresso regolamento, per cui deve presumersi violato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione per proporre il regolamento, di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, con conseguente preclusione della istanza di regolamento in questa sede.

Inoltre la procura in calce al regolamento è sottoscritta da un soggetto la cui firma certamente non è quella dell’on. O., in quanto il nome del firmatario comincia con la lettera C, e l’atto proviene quindi da un non meglio specificato rappresentante di un movimento che non è quello ricorrente, nè sembra possa considerarsi subentrato a quest’ultimo, non riportato tra i danti causa delle associazioni per le quali la procura è rilasciata, anche a non considerare quanto emerge dalla ordinanza citata del luglio 2008.

Nel caso la nullità della procura in calce al ricorso non è solo relativa, perchè è del tutto ignoto il nome di chi ha sottoscritto il conferimento dei poteri al difensore in modo illeggibile, ma la stessa qualifica del firmatario di rappresentante di movimenti nessuno dei quali ha la denominazione del movimento ricorrente, esclude che il ricorso possa riferirsi a quest’ultimo, quale autore della procura speciale in calce all’atto ai sensi dell’art. 83 c.p.c., per cui quest’ultima deve ritenersi affetta da nullità assoluta rilevabile di ufficio da questa Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 17 marzo 2009 n. 6439 e 18 luglio 2002 n. 10441). Il presente regolamento necessario di competenza deve quindi essere dichiarato inammissibile, per l’assoluta incertezza del soggetto che lo ha proposto, che non appare dalla procura essere il medesimo di cui alla intestazione del ricorso, che si è comunque proposto oltre il termine perentorio dell’art. 47 c.p.c. ed è tardivo rispetto all’ordinanza del G.I. del 22 luglio 2 008, che aveva negato nella vertenza ogni pregiudizialità, litispendenza e continenza di cause tra quella in corso dinanzi al Tribunale di Roma e l’altra pendente a Milano tra il ricorrente e l’interventore resistente in questa sede, che sarebbe soggetto diverso dal convenuto nel processo principale. Il relatore chiede pertanto che il Presidente della sesta sezione fissi l’adunanza in camera di consiglio per la decisione del ricorso per regolamento di cui all’art. 42 c.p.c., ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 4 e 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso la soluzione da essa proposta, anche dopo il deposito in data imprecisata di altra memoria difensiva del 6 aprile 2011, della stessa data di quella originariamente in atti da Italia dei Valori, ritenendo che debba pervenirsi alla inammissibilità del regolamento di competenza per il profilo preliminare del carattere non decisorio nè definitivo dell’ordinanza del G.i. impugnata in questa sede, come risulta chiaro dal rinvio contenuto in essa all’udienza di conclusioni, che è essa stessa presupposto di un provvedimento definitivo, per cui è da negarsi che tale sia il provvedimento impugnato in questa sede, che è invece privo di definitività e decisorietà, per cui il regolamento deve dichiararsi inairanissibile (Cass. ord. 16 giugno 2011 n. 13287, 21 dicembre 2010 n. 25884 S.U. ord. 10 dicembre 2009 n. 25798, 12 maggio 2008 n. 11657 tra altre) Può aggiungersi che, in entrambe le sue memorie, Italia dei Valori, che ancora non precisa se agisce come Associazione o Movimento, contesta che una pronuncia negativa sulla litispendenza o continenza con altra causa, di cui sia negata la pregiudizialità rispetto al giudizio in cui è emessa, costituisca pronuncia sulla competenza, in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra altre, Cass. n. 2729/2009, n. 19292/2005 e 9898 del 2004).

Afferma inoltre l’associazione chiamata in garanzia e interventrice in questa sede che, nel luglio 2008, vi è stata una ordinanza affermativa della competenza del tribunale adito, da qualificare sentenza, essa sola impugnabile con il regolamento, con conseguente preclusione anche per tale profilo della presente istanza, che in ogni caso non può dar luogo a contrasti con la decisione del regolamento di giurisdizione prospettato alle S.U. di questa Corte.

2. Il regolamento è quindi inammissibile, ma la inammissibilità della memoria difensiva dell’Italia dei Valori, che ancora non si comprende se è l’associazione o il Movimento politico e la mancata difesa della Camera dei deputati opponente nel giudizio di merito, inducono a compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio incidentale di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento e compensa tra le parti le spese del presente procedimento incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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