Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26624 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26689/2015 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Gaetano Iannotta;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 12

settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Roma, in persona del consigliere designato, ha dichiarato inammissibile, per tardività, la domanda di equa riparazione proposta il 6 marzo 2015 da M.G. in relazione ad un giudizio civile definito con sentenza della Corte di cassazione depositata l’11 settembre 2014;

che avverso questo decreto il M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che preliminare alla stessa esposizione del motivo del ricorso per cassazione è il rilievo della inammissibilità del ricorso stesso, atteso che avverso il decreto emesso dal Presidente della Corte d’appello o da un magistrato da lui designato è proponibile solo l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter (Cass. n. 19238 del 2014);

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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