Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26623 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35213-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI CALISI;

– ricorrente –

contro

D.P., nella qualità di erede di D.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 162/13, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto da D.L. avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS); n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) mentre dichiarava la carenza di giurisdizione in ordine ad una quarta cartella.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, innanzi alla CTR Molise

Il giudice di seconde cure, con sentenza 324/l/2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione per tardività rilevando che, a fronte del deposito della sentenza di primo grado avvenuta il 14.11.13, l’appello era stato proposto il 13.2.15 oltre il termine di sei mesi e che, in ogni caso, il termine predetto non poteva decorrere dalla emissione di una ordinanza di correzione della sentenza avvenuta il 29.5.14.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta l’erroneità della decisione assumendo che l’appello, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., poteva essere proposto emergendo dalla correzione della sentenza dei vizi della decisione in precedenza non percepibili.

Con il secondo motivo censura la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto illegittima la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo di raccomandate del servizio postale.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha in diverse occasioni chiarito che il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (da ultimo Cass. 8863/18).

Nel caso di specie la sentenza di primo grado così recita nella sua parte motiva riportata dal controricorrente GG relativamente all’eccezione di inesistenza della notifica va rilevato che almeno tre di esse sono state notificate regolarmente e direttamente a mani del contribuente a mezzo di ufficiale della riscossione che ha debitamente compilato la relativa relata di notifica.

Per le restanti cartelle, la questione prioritaria ed assorbente verte sulla regolarità della notifica che, eseguita direttamente dalla concessionaria, per giurisprudenza ricorrente di questa Commissione deve ritenersi inesistente”.

Questo dianzi riportato costituisce il contenuto decisorio della sentenza, basato sull’affermazione che per almeno tre cartelle la notifica era regolare mentre per le restanti era inesistente.

L’errore in cui è incorso il giudice di primo grado è stato quello di confondere nel dispositivo le cartelle la cui notifica era inesistente con quelle la cui notifica era invece valida.

In conseguenza di ciò, a seguito della correzione, il numero delle cartelle la cui notifica è stata ritenuta inesistente è stato portato a quattro con l’identificazione di cartelle diverse rispetto alle tre della sentenza di primo grado.

Non è dubbio che siffatta correzione rivesta un carattere sostanziale avendo integralmente modificato il contenuto della decisione prevedendo la nullità di quattro diverse cartelle in luogo delle tre previste dalla sentenza di primo grado, rendendo così necessaria l’impugnazione a partire dalla conoscenza della ordinanza di correzione poichè a seguito di essa sono emersi vizi della decisione in precedenza non percepibili perchè concernenti diversi atti amministrativi.

Il motivo va quindi accolto restando assorbito il secondo motivo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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