Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26623 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19715-2015 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO

CARONCINI, 51, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SCIVOLETTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BOSCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il

21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il difensore.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con decreto 21.4.2015 la Corte d’Appello di Brescia, accogliendo l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, ha dichiarato l’inefficacia del decreto di condanna L. n. 89 del 2001, ex art. e comma 5 emesso a favore di B.B. in relazione alla durata irragionevole di un giudizio civile,.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato che:

– l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell’opposizione era priva di fondamento;

– la notifica del decreto non spetta alla Cancelleria ma alla parte che vi abbia interesse;

– l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 era infondata;

– il termine di trenta giorni per la notifica è perentorio e non può quindi essere violato in previsione di una istanza di correzione materiale;

– la notifica del solo decreto senza il ricorso costituiva una ulteriore causa di inefficacia.

2 Per la cassazione del decreto ricorre il B. sulla base di quattro censure per violazione di legge.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere ritenuto tardiva la notifica del decreto, senza considerare che, essendo questo inficiato da un errore materiale (omessa distrazione delle spese), si era reso necessario attendere il provvedimento di correzione, depositato il 22.12.2014, per cui la notifica del decreto, eseguita il 20.12015, era avvenuta nel rispetto dei trenta giorni da detto termine. Rileva che una eventuale notifica del decreto privo della correzione avrebbe comportato inevitabilmente l’acquiescenza (e quindi la rinunzia anche alla correzione), penalizzando così il proprio diritto a vedersi riconoscere la distrazione delle spese.

1.2 Con il secondo motivo, (richiamandosi sempre l’art. 360 c.p.c., n. 3) il B. osserva che nessuna norma impone che la notifica del decreto debba essere effettuata dalla parte e non dal cancelliere e rileva che in ogni caso la notifica del ricorso non è essenziale, essendo il decreto di condanna caratterizzato da autosufficienza.

1.3 Col terzo motivo, sempre, sotto il profilo della violazione di legge, ci si duole del rigetto dell’eccezione di inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione, ribadendosi la tesi – già sostenuta davanti alla Corte – di merito secondo cui tale rimedio è consentito per contestare, rispettivamente, il rigetto o l’accoglimento della domanda, ma non per far valere l’efficacia, dovendosi in tal caso utilizzare lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, nel caso di specie non ancora avviati.

1.4 Col quarto ed ultimo motivo infine il B. denunzia la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e pertanto ripropone l’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 laddove, a vantaggio esclusivo dello Stato ed in pregiudizio del cittadino, si è inteso subordinare l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione a strettissimi termini a pena di inefficacia: la Corte d’Appello non ha dato, ad avviso del ricorrente, una risposta sulla differenza dei termini per chi agisce verso privati e chi agisce verso la P.A.

2. Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno l’esame preliminare del terzo motivo, con cui si contesta la ritenuta ammissibilità dell’opposizione per far valere l’inefficacia del decreto.

La censura è infondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2 della prevede l’inefficacia del decreto “qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento….” e questa Corte si è già posta il problema del rimedio da utilizzare per far dichiarare l’inefficacia, individuandolo nell’opposizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 ter (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015 Rv. 634873): nel caso di specie, la scelta del Ministero della Giustizia appare pertanto giuridicamente corretta e il decreto impugnato si sottrae a censura, avendo giustamente rigettato l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità avanzata dal B..

3 Passando all’esame delle altre doglianze, e sempre seguendo un ordine di priorità logica nella trattazione, va valutato il secondo motivo con cui si contesta l’esistenza di un onere di notifica a carico della parte.

Il motivo è infondato perchè l’affermazione che individua nel cancelliere il soggetto tenuto alla notifica del decreto avrebbe dovuto chiarire innanzitutto – ma non lo fa – perchè mai il legislatore avrebbe ritenuto di imporre, a pena di inefficacia, un tale onere a carico di un pubblico ufficiale (il cancelliere, appunto) che, come è ovvio, non ha alcun interesse ad evitare l’inefficacia.

Pertanto non si giustifica in alcun modo la invocata deroga al principio generale che individua il richiedente la notificazione nella parte che vi abbia interesse e, quindi, nel caso di specie, nel soggetto che ha ottenuto il provvedimento favorevole.

4 Infondato è anche il primo motivo con cui si sostiene la tesi della decorrenza del termine per la notifica del decreto (di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2) dal deposito del provvedimento di correzione di errore materiale, qualora la parte abbia inteso attivare tale procedura.

La norma è chiarissima nel sanzionare con l’inefficacia del decreto la notificazione eseguita oltre i trenta giorni e pertanto la Corte d’Appello ha correttamente pronunciato l’inefficacia, avendo il B. notificato il decreto in data 20.1.2015 e quindi ben oltre i trenta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria (avvenuto il 29.7.2014 e “comunicato lo stesso giorno telematicamente al ricorrente”: v. pag. 2 provvedimento impugnato).

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’acquiescenza al decreto per effetto della notificazione – prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 3 – rende improponibile “l’opposizione” e dunque non impediva affatto l’avvio del procedimento di correzione di errore materiale che – come è noto – non è certo un rimedio impugnatorio, ma di mera natura amministrativa (v. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1207 del 22/01/2015 Rv. 633960; Sez. 1, Sentenza n. 24061 del 28/12/2004 Rv. 579212; Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004 Rv. 571108).

Del resto – e il rilievo tronca ogni ulteriore discussione sull’argomento – in tema di impugnazione vige la regola secondo cui la decorrenza del termine è ancorato alla notifica del provvedimento di correzione solo allorchè l’impugnazione riguarda “le parti corrette” (v. art. 288 c.p.c., u.c.), mentre per le parti non corrette non opera la riapertura dei termini di impugnazione.

La censura, frutto di evidente confusione concettuale, non coglie pertanto nel segno.

5 Le esposte considerazioni assorbono logicamente l’esame della questione della notifica del decreto non accompagnato dal ricorso (pure proposta dal ricorrente nella parte finale del secondo motivo).

6 Manifestamente infondata è infine la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5 perchè il legislatore, per evidenti ragioni di celerità del procedimento, ben può prevedere termini a pena di inefficacia e quello di cui si discute, fissato in trenta giorni, appare del tutto ragionevole.

Il rigetto del ricorso, comporta, per il principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo che segue.

Trattandosi di procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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