Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26622 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26622 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 28/11/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, _//t

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De.P031TAITIiNCANOPILMA
IL

8-110V,-21113
Il Fuzzi.an
M.4-cetio

Ct. 32954/07 (Avv. De Socio)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 23889/2007
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor MEZZETTI OTELLO e GALLONE GIOVANNA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 78/12/2007 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
PREMESSO
Che con nota del 4/10/2013 la Direzione Provinciale I di Roma ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. RCC1003088, ai
sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della
legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 21 ottobre 2013

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