Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26621 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25717-2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO DALFINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1660/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 6209/17, sez. 18, rigettava i ricorsi riuniti proposti da G.A. avverso gli avvisti di accertamento (OMISSIS) per irpef 2012; (OMISSIS) per Irpef; (OMISSIS) per Irpef e diniego-revoca di agevolazioni irpef.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 1660/2018, accoglieva parzialmente l’impugnazione limitatamente all’avviso (OMISSIS) per irpef 2002 e lo rigettava nel resto.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta la regolarità che la notifica dei due avvisi di accertamento (OMISSIS) per Irpef; (OMISSIS) per Irpef avvenuta presso il domicilio fiscale ((OMISSIS)) invece che presso la propria abitazione, tenendo conto anche del fatto che la stessa, cittadina americana, era ritornata negli Stati Uniti, ove era residente, conservando tuttavia una abitazione in (OMISSIS) per poter fare visita alle figlie..

Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame delle circostanze di fatto da essa addotte per dimostrare che l’amministrazione era a conoscenza della propria effettiva abitazione.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già in svariate occasioni affermato il principio che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all’Ufficio tributario, nonchè di tenerne detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), (Cass. 27129/16; Cass. 18934/15; Cass. 1206/11).

E’ ben vero che la giurisprudenza ha altresì affermato che, in ragione del fatto che la citata disciplina è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, per cui a quest’ultima non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come quella prevista dall’art. 143 c.p.c., mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dell’ente, qualora non abbia comunicato le variazioni di indirizzo utili a consentire la notificazione. (Cass. 25272/14).

Trattasi con ogni evidenza di una interpretazione di favore per il contribuente che, come è del tutto evidente, lascia alla disponibilità dell’Amministrazione di effettuare una ricerca del domicilio del contribuente fermo restando che la notifica presso il domicilio fiscale del contribuente è in ogni caso valida.

Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.

Va premesso che la sentenza impugnata ha escluso che l’onere di comunicazione all’amministrazione della variazione di domicilio potesse essere adempiuto con la registrazione del contratto di locazione e che, quindi, una motivazione circa l’avvenuta o meno comunicazione sussiste.

Ciò posto la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso ritrascrivendoli i brani e le argomentazioni relativi alle circostanze in base alle quali si sarebbe dovuto considerare l’Amministrazione a conoscenza della nuova residenza.

Come è noto a questa Corte è inibito l’accesso agli atti della fase di merito e non è quindi in grado di verificare la fondatezza e la rilevanza degli argomenti esposti dalla ricorrente.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 20.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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