Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26621 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. I, 18/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 18/10/2019), n.26621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29364-2017 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMO n. 144,

presso lo studio legale e commerciale SORRENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1518/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 9.7.2015 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione cd. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione S.L., che veniva respinta dal Tribunale di Ancona con decisione del 17.6.2016.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1518/2017, la Corte di Appello di Ancona, adita dal S. per l’impugnazione della statuizione di prime cure, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Ambedue le sentenze, di primo e secondo grado, evidenziavano l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando la sostanziale stabilità della situazione nel Paese di origine del richiedente (Gambia) e l’assenza in capo al richiedente di profili idonei a legittimare l’accesso alla protezione internazionale o umanitaria invocata.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione S.L. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato prima degli altri, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e degli artt. 2 e 10 Cost., nonchè l’omesso esame della condizione di vulnerabilità, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 Ad avviso del ricorrente la Corte di Appello non avrebbe considerato, ai fini della concessione della protezione per motivi umanitari, la situazione di vulnerabilità emergente dal racconto, nè avrebbe valutato il percorso di inserimento lavorativo e sociale intrapreso dal S. in Italia.

La censura è attinta dalla questione concernente la possibilità di applicare, con efficacia retroattiva, la normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018. Detta questione, già affrontata da questa Sezione con la sentenza n. 4890 del 19/02/2019 (Rv.652684) e risolta, in quella sede, in senso negativo, è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 3.5.2019.

Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del presente ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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