Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26620 del 21/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 07/12/2016, dep.21/12/2016),  n. 26620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24033/2009 proposto da:

L.L., L.B., L.F., L.P.,

LA.LI., LA.FU. (OMISSIS), U.B.,

L.E., M.W., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO e FRANCESCO

CASELLATI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI, AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1122/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Alberto D’Auria per l’Avvocatura dello Stato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per la rimessione

alle Sezioni Unite o in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 28/4/1995, L.R., La.Fu., L.L., L.E., U.B., L.B., L.F. e M.W. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia l’Amministrazione dei Lavori Pubblici, il Ministero delle Finanze ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, per sentire accertare il loro diritto di proprietà su alcuni beni immobili, parte dei quali definiti spazi acquei, costituenti nel loro complesso la (OMISSIS), assumendo che, nonostante la proprietà privata dell’area, dai danti causa degli attori ottenuta mediante titoli risalenti nel tempo, fosse tale da molti secoli, l’Intendenza di Finanza di Venezia ne aveva rivendicato la proprietà, sul presupposto che si trattasse di un bene demaniale, intimando altresì il pagamento di esorbitanti indennità di occupazione.

Le Amministrazioni convenute chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento) della natura demaniale dell’anzidetta estensione del compendio vallivo, con la condanna al rilascio ed al pagamento dell’indennità di occupazione, da liquidarsi in separato giudizio.

Il Tribunale adito nel contraddittorio con l’Agenzia del Demanio, dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti accolse, in parte, la domanda principale, accertando la natura privata e non demaniale dell’intero complesso immobiliare, e rigettò quella di danni.

Tale decisione, gravata in via principale delle Amministrazioni è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Venezia, che, dopo aver rilevato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che non aveva censurato la decisione del Tribunale di sua carenza di legittimazione, rilevava che le valli da pesca, costituenti parte del sistema lagunare a carattere unitario, erano state ritenute di natura demaniale già in base alla normativa preunitaria, ed in ispecie ad un regolamento di polizia lagunare del 1841, rimasto) in vigore fino alla R.D.L. n. 1853 del 1936, ed affermò che l’area in contesa faceva parte del demanio marittimo necessario, ex art. 28 c.n., lett. b), sia per la sua conformazione trattandosi di bacini di acqua salsa o salmastra, comunicanti col mare seppur con l’ausilio di meccanismi idraulici – sia a salvaguardia dell’interesse primario di conservazione e tutela del fragile regime idraulico della laguna.

La Corte d’Appello ritenne, per l’effetto, fondate la domanda restitutoria e risarcitoria proposte dalla parte pubblica ed infondata quella risarcitoria proposta dalla Società.

L.P. e La.Li., quali eredi di L.R., La.Fu., L.L., L.E., U.B., L.B., L.F. e M.W., La Valle Sacchetta e Sacchettina S.a.s. ricorrono e per la cassazione della sentenza, con sette motivi, illustrati da memoria.

Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve constatarsi che il ricorso è rivolto anche nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza tuttavia censurare la statuizione relativa alla carenza di legittimazione passiva dello stesso, in ordine alla quale, pertanto, deve rilevarsi la formazione del giudicato.

2. Il primo motivo di ricorso denunzia la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in riferimento alla prima parte della motivazione della sentenza gravata (pagina 9, quarto rigo) laddove afferma che sia condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado circa il fatto che il concetto di lagunarietà e demanialità non sono sinonimi, trattandosi di affermazione che è in insanabile contrasto con il resto della motivazione

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e ss. del Regolamento austriaco 20.12.1841, essendosi erroneamente richiamata tale fonte, trascurando che il concetto di demanio non era affatto conosciuto nell’ordinamento austriaco dell’epoca.

Inoltre la sezione quarta del regolamento si limita esclusivamente a disciplinare l’attività di pesca all’interno delle valli, ma allo stesso tempo riconosce che le valli siano di proprietà privata, come confermato dall’art. 73, che prevede appunto una responsabilità del proprietario per eventuali accadimenti dannosi.

Confortano tale conclusione anche le previsioni di cui agli artt. 53 e 54 del regolamento che, nel riferire di una proprietà originaria pubblica della valle, sottintendono che la proprietà stessa sia poi passata ai privati.

Con il medesimo motivo si denunzia anche la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1853 del 1936, conv. nella L. n. 191 del 1937 e precisamente degli artt. 41, 42 e 45.

Infatti sebbene tale decreto sia ispirato al previgente regolamento del 1841, gli articoli in questione, nel disciplinare l’attività di pesca, dispongono che le valli ove può essere esercitata la pesca in forma stabile, sono soggette alle norme comuni a tutta la laguna, dizione questa che ha un senso solo laddove si reputi che le valli in questione, sebbene non demaniali, debbano essere assoggettate alle norme previste per tutta la laguna.

Il terzo motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.n., evidenzia che la Corte distrettuale ha ritenuto applicabile la norma in esame, di fatto pervenendo al risultato di trasformare in beni demaniali beni che in realtà erano da tempo immemore di proprietà privata.

Inoltre si sarebbe trascurata la circostanza che trattasi, infatti, di una valle chiusa, per la quale deve escludersi la possibilità di configurare qualsivoglia possibilità di uso pubblico del mare, quale la pesca o la navigazione.

Il quarto motivo denunzia del pari la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 c.n. e dell’art. 42 Cost..

Infatti la sentenza impugnata per legittimare la conclusione della demanialità della valle ha fatto riferimento ai pubblici usi del mare, che il bene tuttora assicura, trascurando tuttavia di considerare che sia la pesca che la pretesa navigazione non sono esercitate in maniera tale da beneficiare la collettività, essendo svolte con modalità del tutto peculiari.

Inoltre laddove si prevede che la valle assicura anche il perseguimento dell’interesse primario alla conservazione ed alla tutela del fragile regime idraulico della laguna, si omette di valutare che tale finalità ben può essere assicurata anche con il riconoscimento della proprietà privata della valle medesima.

Il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 366 del 1963, artt. 2, 9, 19 e 24, in (pianto la L. n. 366, contrariamente a quanto opinato dalla Corte d’Appello, lungi dal confortare la natura demaniale delle valli da pesca, nel prevalere anche sull’art. 28 c.n., prevede che il Magistrato delle Acque possa procedere alla ricognizione del tracciato della conterminazione lagunare, rilevando il perimetro di tutte le isole e zone recinte comprese.

Il richiamo alle zone recinte, con il conseguente richiamo anche a quanto disposto dell’art. 24, comma 2 della medesima Legge, impone di ritenere che la ridefinizione della conterminazione, ivi incluse le zone recinte, presuppone che queste siano escluse dagli spazi acquei demaniali.

Inoltre l’art. 19, nel prevedere una autorizzazione per estrarre argille o torbe fa riferimento al fondo lagunare anche se di proprietà privata, asserzione questa che conferma che vi possa essere proprietà privata di spazi acquei.

Infine della L. n. 366 del 1963, art. 8, al fine di destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell’interno o al margine del perimetro lagunare, presuppone la proprietà privata delle aree stesse, tanto da consentirne l’espropriazione, ma anche che tali aree debbano essere identificate con le zone recinte, e quindi con le valli di pesca oggetto di causa.

Il sesto motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per sopraggiunta carenza di interesse, nonchè degli artt. 101 e 102 c.p.c., per sopraggiunta irregolarità del contraddittorio, in quanto a seguito della riforma dell’art. 114 Cost., le valli della laguna di Venezia, laddove ritenute demaniali, non sono più beni statali, essendo quindi stato necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quegli enti territoriali che sono subentrati nella titolarità di beni oggetto di causa.

Il settimo motivo denunzia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., comma 3.

Si deduce che, come denunziato già con la comparsa conclusionale in appello, la difesa erariale aveva genericamente chiesto l’accertamento della demanialità di imprecisati beni costituenti la valle da pesca, senza limitare la domanda ai mappali costituiti in tutto o in parte da superfici aquee.

La Corte d’Appello ha però riconosciuto la demanialità dei soli specchi acquei, con esclusione delle terre emerse, ma la dichiarazione resa dalla difesa erariale alla pubblica udienza costituisce una rinunzia parziale alla domanda che imponeva che l’Amministrazione avrebbe dovuto pagare le spese di lite almeno in quota parte ai sensi dell’art. 306 c.p.c..

3. I motivi, tutti corredati da idonea formulazione del quesito di diritto e del quesito di sintesi, alla luce della disciplina processuale applicabile ratione temporis, sono infondati e devono essere rigettati.

4. Si impone in via preliminare la disamina del sesto motivo, concernente il preteso difetto di legittimazione sopravvenuta delle amministrazioni intimate in ragione della riforma del Titolo 5^ della Costituzione di cui alla L. Cost. n. 3 del 2001.

Il motivo è però evidentemente destituito di fondamento.

Dal punto di vista sostanziale deve escludersi che la suddetta modifica della Carta Costituzionale abbia inciso anche sulla titolarità dei beni del demanio marittimo che conservano quindi la loro appartenenza allo Stato, avendo inciso la modifica costituzionale solo sul riparto di competenze tra Stato e Regioni per quanto attiene alla funzione gestionale dei beni, potendosi a tal riguardo configurare il concorso delle Regioni, laddove la gestione investa direttamente materie riservate alla competenza esclusiva delle Regioni stesse (si veda a tal riguardo Corte Cost. n. 90/2006, n. 255/2007, in relazione al potere di rilascio delle concessioni per l’utilizzo di porti turistici, in ragione della competenza delle Regioni in materia di turismo ex art. 117 Cost.).

Laddove invece sia in gioco esclusivamente la funzione dominicale, come appunto) nel caso in esame, in cui la controversia investe direttamente l’accertamento della natura demaniale o meno del bene, resta confermata la titolarità, in capo allo Stato, e si conferma corretta la individuazione dello Stato, e nella specie del controricorrente quale parte effettivamente interessata al giudizio.

Peraltro, la deduzione della ricorrenti si palesa infondata anche dal punto di vista processuale, in quanto, anche a voler accedere alla tesi di una successione delle Regioni o di altri enti locali nella titolarità dei beni oggetto di causa, trattasi di una successione che sarebbe intervenuta solo in corso di giudizio, e che dando vita ad un fenomeno riconducibile alla previsione di cui all’art. 111 c.p.c., non determina la perdita di legitimatio ad processum del dante causa, nè tanto meno impone la necessità che, ai fini della validità ed opponibilità della sentenza, debba partecipare al giudizio il successore.

5. I primi cinque motivi, che attengono alla medesima questione della contestata natura demaniale della valle, possono esaminarsi congiuntamente.

Gli stessi sono infondati, come già rilevato da questa Corte, anche di recente, in fattispecie sostanzialmente analoghe (cfr. Cass. n. 10337/2016; Cass. n. 1619 del 2016; n. 13519 del 2015; n. 7564 del 2012; SU nn. 3665 del 2011; n. 3937 del 2011) alle cui puntuali motivazioni, di rigetto di argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle, qui, proposte dai ricorrenti si rinvia (cfr. art. 360 bis c.p.c.).

La sentenza gravata ha affermato la natura demaniale della laguna di Venezia, muovendo dalle disposizioni del regolamento di polizia adottato dal competente organo dell’Impero austroungarico nel 1841, ma a tale riferimento deve attribuirsi un valore meramente storico ricostruttivo – essendo il regolamento rimasto in vigore fino all’emanazione della L. n. 191 del 1937 – nel senso di aver evidenziato come, già in base alla normativa previgente, la laguna, e le valli da pesca in esse ricadenti, erano considerate demanio pubblico nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo) necessario, che l’art. 28 c.n., individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica, e perciò distinti da quelli per i quali la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato (Cass. SU n. 3811 del 2011 e n. 3665 del 2011).

Tale riflessione che rileva sul piano fattuale, nel senso che dalla stessa si desume che, anche nel diciannovesimo secolo, le valli da pesca appartenevano, sotto il profilo geofisico, al sistema lagunare di carattere unitario, sistema che, nel preambolo del citato regolamento, veniva appunto descritto come: “seno di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile alla Conca di Brondolo, che è compreso fra il mare e la terraferma”, esclude quindi che possa indurre a conclusioni diverse in tema di individuazione della natura demaniale, la pretesa sussistenza di errori nella valutazione delle norme contenute nel regolamento de quo.

In ogni caso anche le specifiche previsioni del regolamento richiamate in ricorso non appaiono in grado di confutare la natura pubblica demaniale delle valli di pesca, in quanto laddove si fa riferimento alla qualità del proprietario, ben deve ritenersi che il richiamo concerna quelle porzioni della laguna non costituite da spazi acquei e che il riferimento a pretesi diritti o titoli legittimi, lungi dal sottintendere il rinvio al diritto di proprietà dei privati, deve essere inteso come riferibile all’attribuzione di un diritto di sfruttamento esclusivo, che ben può derivare da provvedimenti aventi carattere concessorio, e che come tali presuppongono a monte la natura pubblica del bene suscettibile di fornire particolari utilità.

La qualifica della demanialità dell’intero bacino contenuta nel R.D.L. n. 1853 del 1936, art. 1, convertito nella L. n. 191 del 1937 e nella L. n. 366 del 1963, art. 1, non è in sè decisiva, in quanto l’estensione del demanio marittimo necessario è determinata da eventi naturali e muta al mutare di essi, sicchè, da una parte, le delimitazioni dell’autorità amministrativa di detto demanio hanno valore puramente dichiarativo, e, dall’altra, i beni del demanio marittimo necessario sono tali se ed in quanto ordinati agli usi del mare e, a seconda che acquistino o perdano) l’attitudine a servire a tali usi, acquistano o perdono il carattere di bene demaniale (cfr. Cons. Stato n. 3032 del 2013, in fattispecie inerente ai canali e rii interni della città di Venezia, ritenuti parte del demanio).

Ne deriva quindi che le censure con cui si deduce il vizio di violazione o falsa applicazione di legge in riferimento a normativa preunitaria, o comunque non più vigore, sono inammissibili, per la loro irrilevanza ai fini qui in esame, e ciò in quanto l’accertamento del contestato carattere demaniale della Valle Musestre va condotto alla stregua del diritto positivo vigente.

La sentenza impugnata ha poi adeguatamente adempiuto a tale indagine, avendo, in concreto, accertato la demanialità dei menzionati beni acquei in riferimento all’art. 28 c.n., lett. b, secondo cui fanno parte del demanio marittimo “le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare”.

A tal fine dopo l’individuazione delle aree oggetto di causa, ha puntualmente riscontrato che si tratta di un bacino acqueo rimasto tuttora in collegamento con la laguna aperta e quindi con il mare, nonostante la realizzazione di più efficienti sbarramenti, anche quanto alla loro attitudine a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare, in particolare la pesca e la navigazione (quest’ultima, ovviamente, solo con modeste imbarcazioni), aggiungendo altresì che l’interesse pubblico era assicurato anche dall’esigenza di assicurare la conservazione e la tutela del fragile regime idraulico della laguna, che non tollera la sottrazione degli spazi acquei lagunari ad un appropriato utilizzo al servizio dell’interesse pubblico.

I giudici del merito hanno dato atto che la valle è rimasta sempre in collegamento con la laguna aperta e quindi con il mare, nonostante i rudimentali sbarramenti originari, rappresentati dalle cogolere, siano stati sostituiti da rimedi più efficienti, emergendo comunque che la laguna era collegata con la laguna in epoca anteriore al 1936 e tramite una chiavica realizzata per regolare il flusso delle acque e la loro vivificazione.

Ancora oggi la valle non è chiusa a stagno, e l’argine che la delimita è interrotto in tre punti in corrispondenza dei quali si aprono dei varchi che assicurano il collegamento con la laguna, e tramite questa, con il mare. Tale situazione è stata quindi ritenuta idonea a rendere priva di decisività la circostanza che nella carta della laguna del 1932 la valle si presentava chiusa, atteso che si trattava di chiusura opera dell’uomo e che tramite l’operatività della chiavica, si assicurava sempre l’alimentazione con le acque lagunari.

Gli usi pubblici del mare erano poi indiscutibili, atteso che le valli erano comunque adibite alla piscicoltura, per il cui sviluppo era sempre necessario il ricambio con l’acqua della laguna, essendo poi praticabile la navigazione con piccoli natanti.

Inoltre si tratta di un accertamento che la Corte di Venezia ha compiuto avendo riguardo anche all’attuale situazione: nel pieno rispetto dell’insegnamento secondo cui la sussistenza delle caratteristiche in concreto previste dal legislatore deve essere verificata all’attualità” (Cass., Sez. U., 18 febbraio 2011, n. 3937, cit.). Deve, al riguardo, condividersi la considerazione secondo cui la natura demaniale di un bene non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati: come ha accertato il giudice del merito e come si è appena ricordato, la valle si presentava, fino ad alcuni decenni orsono, senz’altro permeabile al flusso delle maree, assolutamente in grado – come risulta dai dati sulle maree nella c.t.u. – di sommergere l’area. E le Sezioni Unite di questa Corte, nella citata sentenza n. 3937 del 2011, hanno già convalidato l’affermazione del giudice del merito, resa in una vicenda similare, secondo cui la chiusura della valle con la costruzione di argini con chiaviche non è idonea a determinare un’effettiva separazione dal resto della laguna, in quanto la demanialità naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l’espandersi delle acque lagunari non può cessare per effetto di mete attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell’inerzia o con la tolleranza degli organi pubblici. In sostanza, gli ostacoli non naturali frapposti alla libera espansione del mare non sono idonei, ex se, a trasformare il demanio in allodio.

D’altra parte, non sono decisivi in senso contrario la presenza di titoli di acquisto dei beni acquei in questione, l’esercizio, su di essi, del “possesso” da parte di privati, il fatto che tali beni siano stati riportati nei registri catastali e che per essi la P.A. abbia esatto tasse sulla proprietà. Infatti – a differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c., che attribuisce natura dichiarativa al passaggio di un bene dal demanio al patrimonio – per i beni appartenenti al demanio marittimo non è possibile che si realizzi la sdemanializzazione in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 c.n., l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo: di talchè nella specie non può neppure giovare l’invocato disuso da tempo immemorabile o l’inerzia dell’ente proprietario (Cass., Sez. 2, 11 maggio 2009, n. 10817). I titoli di proprietà e le ragioni di possesso, nonchè le iscrizioni e le descrizioni catastali, cedono rispetto al fatto della demanialità naturale marittima.

Dall’inclusione della valle nell’ambito del demanio marittimo contemplato dall’art. 822 c.c., comma 1, tra i beni del demanio necessario (unitamente al demanio idrico e militare, in ragione delle loro intrinseche qualità) consegue che il regime giuridico di detti beni è disciplinato dall’art. 823 c.c., secondo cui essi sono “inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”, il che vuol dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, ne possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili. Infine parimenti infondata si palesa la denunzia di violazione delle previsioni di cui alla L. n. 366 del 1963, in quanto frutto di una interpretazione non condivisibile delle stesse, ben potendosi ritenere che il richiamo alle zone recinte quanto all’individuazione del perimetro della laguna, è proprio confermativo della natura demaniale anche di tali zone, poichè ritenute parti integranti della laguna stessa.

Del pari il richiamo a proprietà private come necessitanti di autorizzazione per lo svolgimento di attività estrattiva deve intendersi limitato alle sole zone emerse analogamente a quanto previsto in materia di eventuale espropriazione di aree da destinare alla libera espansione delle maree, ai sensi dell’art. 9 della stessa legge.

l,c conclusioni sin qui esposte trovano poi ulteriore conforto nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che nelle sentenze n. 3665 e n. 3811 del 2011, rese proprio in riferimento alle valli da pesca della laguna di Venezia, ha affermato che dall’applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost., si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell’ambito dello Stato sociale, anche in relazione al “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato, “ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di eludio della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività”. Nè appare possibile ritenere fondata la denunzia di contraddittorietà della motivazione.

A tal riguardo l’affermazione circa l’impossibilità di sovrapposizione tra il concetto di demanialità e di lagunarità, oltre a giustificarsi in ragione della presenza all’interno della laguna di beni sicuramente non demaniali, quali le terre emerse, trova ulteriore chiarificazione nella parte in cui la sentenza specifica che occorre verificare per gli specchi d’acqua la sussistenza dei caratteri della demanialità secondo la normativa vigente, è proprio all’esito di tale verifica, condotta come visto, con una puntuale ricostruzione delle vicende storiche e della condizione attuale della valle, accertamenti in fatto non sindacabili nemmeno sotto il profilo del vizio qui in esame, che è stata confermata la tesi della demanialità, sottolineandosi con puntuale richiamo a precedenti giurisprudenziali, come la procedura di delimitazione non abbia carattere costitutivo, ma di mero accertamento, che non preclude la possibilità di una diversa conclusione in sede di accertamento giurisdizionale circa la natura demaniale o privata del bene.

Nè infine può ravvisarsi contraddittorietà della motivazione per il richiamo alla disciplina del regolamento del 1841, essendosi chiarito sopra la valenza di mero fatto che tale abrogata fonte normativa assume nella fattispecie.

6. Infine, la ricorrente eccepisce, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo della CEDU,

costituzionale dell’art. 28 c.n., nonchè degli artt. 822 ed 824 c.c., nella parte in cui non tutelano il diritto di proprietà dei titolari delle valli da pesca nel senso di non riconoscere il loro diritto fino al momento in cui non si è perfezionato l’iter espropriativo da parte dello Stato.

Reputa la Corte che debba precisarsi: l’accertamento della natura demaniale della valle non si pone in contrasto con la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, resa il 23 settembre 2014 nella controversia Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italia.

Ed, infatti, la Corte EDU non smentisce affatto la demanialità della valle da pesca, affermata dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza 18 febbraio 2011, n. 3937.

Al contrario, la CEDU espressamente afferma (par. 65) che “Nel caso di specie, dopo aver studiato, alla luce delle relazioni peritali, le caratteristiche morfologiche e funzionali della Valle Pierimpiè, i giudici interni hanno concluso che quest’ultima era un bacino d’acqua che comunicava con il mare ed era idoneo agli usi pubblici di quest’ultimo, e che faceva dunque parte del demanio pubblico) marittimo in virtù dell’art. 28 c.n. (par. 9, 10, 14, 15 e 21). 1 a dichiarazione di demanialità del bene della ricorrente aveva dunque una base legale sufficiente nel diritto italiano”; ed aggiunge (par. 45) di non poter sostituire, in assenza di una manifesta arbitrarietà, la propria valutazione a quella dei tribunali interni.

Semplicemente, la Corte di Strasburgo ne prescinde: muovendo dal presupposto (par. 37) che “la nozione di beni evocata nella prima parte dell’art. 1 del Protocollo n. 1 ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali cd è, indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno”, ritiene (par. 46) che la questione della demanialità della valle da pesca “non sia determinante ai fini dell’applicabilità dell’art. 1 del Protocollo n. 1”, per esser “possibile avere un bene nel senso di questa stessa disposizione in caso di revoca di un titolo di proprietà, a condizione che la situazione di fatto e di diritto precedente a questa revoca abbia conferito al ricorrente un’aspettativa legittima, collegata a interessi patrimoniali, sufficientemente importante per costituire un interesse sostanziale tutelato dalla Convenzione”. Quindi, dopo aver evidenziato che l’ingerenza effettuata dall’amministrazione pubblica “soddisfaceva la condizione di legalità e non era arbitraria”, la Corte ha affermato, in relazione a parecchi elementi non contestalidal Governo (indicati al par. 46), la sussistenza della titolarità in capo alla parte ricorrente di un interesse del tipo enunciato, e ha, quindi, stabilito esservi stata violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, evidenziando esser dovuto un risarcimento per la misura di ingerenza (privazione del bene – nell’accezione anzidetta – in assenza di alcun indennizzo), onde mantenere un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.

La misura risarcitoria per il conseguimento di detto giusto equilibrio la cui richiesta nella fattispecie dovrebbe ricavarsi implicitamente dal dedotto diritto di proprietà privata sui beni in contestazione da parte della ricorrente, comportante “il diritto alla gestione economica delle valli da pesca” – non può, tuttavia, esser oggetto di dibattito in questa sede.

Il Collegio rileva che il riconoscimento di detta misura presuppone, in base alla menzionata sentenza, anzitutto, lo svolgimento, in contraddittorio con le Amministrazioni controricorrenti (art. 111 Cost. e art. 6 Convenzione EDU), di indagini di fatto inerenti l’accertamento della titolarità in capo alla parte ricorrente “di un’aspettativa legittima collegata ad interessi patrimoniali” tutelata dalla Convenzione, indagini che il par. 46 e segg. della sentenza indicano: a) nell’esistenza di un titolo formale di proprietà, ricevuto da un notaio e registrato nei registri immobiliari; b) nella prassi esistente da lunga data, che consiste nel riconoscere ai privati dei titoli di proprietà sulle valli da pesca e nel tollerare da parte loro un possesso e un utilizzo continui di questi beni; c) nel pagamento delle imposte fondiarie; d) nell’attività di impresa svolta nel sito dalla ricorrente.

Queste indagini non sono state compiute nei pregressi gradi di merito; e soprattutto involgono la deduzione di una diversa causa petendi: fondata non già, come avvenuto nella presente controversia, sulla responsabilità da fatto illecito in ragione della illegittima affermazione della demanialità di un compendio di proprietà del privato, ma, piuttosto, sulla dannosità della legittima ingerenza dell’Amministrazione, per avere questa, nel quadro di una lecita richiesta di accertamento) e rivendicazione della demanialità del bene pubblico, tuttavia imposto al privato un onere sproporzionato ed eccessivo, non riconoscendo in favore dello stesso alcun indennizzo per la privazione della legittima aspettativa radicatasi nel tempo e non adottando alcuna misura per ridurre l’impatto economico dell’ingerenza.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto della ricorrente di chiedere nelle competenti sedi il riconoscimento di una prestazione economica per il conseguimento di detto giusto equilibrio, e di documentarne tutti i presupposti richiesti dalla Corte europea al fine di averne riconosciuta la spettanza: e ciò sia con un giudizio autonomo, avente appunto una diversa causa petendi, sia in quello, eventuale, conseguente alle statuizioni adottate in questo, con cui le Amministrazioni chiedano la concreta liquidazione dei danni sofferti per avere avuto sottratta la disponibilità delle valli da pesca in oggetto.

A tale stregua, il dubbio di costituzionalità dell’art. 28 c.n., risulta privo di rilevanza nel presente giudizio.

Questo giudizio è infatti essenzialmente incentrato sulla questione della demanialità del compendio vallivo, demanialità che, come si è detto, non è stata affatto smentita dalla Corte di Strasburgo e che non pregiudica la questione di cui si è invece occupata la sentenza della CEDU, relativa alla spettanza di un indennizzo per la misura di ingerenza adottata dall’Amministrazione: costituendone anzi l’indispensabile presupposto, individuato dalla stessa Corte europea proprio nella circostanza che “la dichiarazione di demanialità del bene della ricorrente aveva dunque una base legale sufficiente nel diritto italiano” (par. 65 cit.) e conseguentemente nel rilievo che “l’ingerenza in questione soddisfaceva la condizione di legalità e non era arbitraria” (par. 74) (in questi stessi termini, Cass., Sez. 1, 19 maggio 2016, n. 10337, cit.).

Va infatti al riguardo ribadito che il giusto equilibrio richiesto dalla pronuncia della Corte EDU si colloca per così dire a valle della demanialità accertata e dichiarata secondo la disciplina interna (art. 28 c.n., in relazione all’art. 822 c.c.), la quale in sè soddisfa la condizione di legalità e di non arbitrarietà dell’ingerenza.

Resta da aggiungere che, essendo la statuizione sulla natura demaniale della valle da pesca coerente con i principi posti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra menzionata, giurisprudenza in sè non superata, per gli aspetti che vengono in rilievo nel presente giudizio, dalla pronuncia della CEDU nel caso Valle Pierimpiè, la richiesta di rimessione a detto consesso – inoltrata al Primo Presidente della Corte e reiterata, da ultimo, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c. e nell’udienza di discussione – deve essere disattesa.

Parimenti non può essere accolta la richiesta avanzata dal pubblico ministero di investire le Sezioni Unite perchè forniscano un chiarimento sul requisito dell’accertamento all’attualità” delle caratteristiche che gli specchi acquei devono presentare per poter essere ricompresi nel demanio pubblico marittimo: si tratta infatti di un profilo in ordine al quale non è ravvisabile contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

H, parimenti – stante la pendenza del ricorso in cassazione da quasi sette anni – non può essere accolta l’istanza di differimento per facilitare una chiusura conciliativa della vertenza, chiusura che allo stato neppure è data per imminente.

7. Quanto al sesto motivo di ricorso, ed anche a voler superare evidenti profili di difetto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente riportato in ricorso il contenuto della domanda originaria, nè il contenuto delle richieste della difesa erariale, che a dire dei ricorrenti, equivarrebbero ad una rinuncia parziale alla domanda, la doglianza è del tutto priva di fondamento.

La richiesta di limitare la condanna alla restituzione ai soli spazi acquei costituisce al più una riduzione dell’oggetto della domanda che rientra tra le facoltà del difensore, e che esula chiaramente dall’ipotesi di rinunzia di cui all’art. 306 c.p.c..

Inoltre, poichè la domanda, sebbene in relazione alle sole zone acquee è stata accolta, al più poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite, come appunto operato dalla Corte d’Appello, non trovando giustificazione alcuna la diversa richiesta della ricorrenti di condanna dell’amministrazione comunque vittoriosa, alla condanna al pagamento di parte delle spese di lite.

8. Il ricorso deve quindi essere rigettato ma sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio per la complessità delle questioni giuridiche trattate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA