Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26620 del 18/10/2019
Cassazione civile sez. I, 18/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 18/10/2019), n.26620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27657/2018 proposto da:
D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Vigna Pia,
60 presso l’Avv. POPPETTI IVAN rappresentato e difeso dall’avvocato
Andrea Maestri giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 5 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato ex legge;
– intimato –
avverso la sentenza n. 781/2018 della Corte di appello di Venezia
pubblicata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. SCALIA Laura nella
camera di consiglio del 12/07/2019.
Fatto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
– D.S., cittadino del Senegal, ricorre in cassazione con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Bologna, nel confermare la decisione del locale Tribunale, ha rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria dal primo proposte nella ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge;
– Il ricorrente ha dichiarato alla competente commissione territoriale di aver lasofito il Paese di origine per le gravi ripercussioni subite all’esito della sua attività di sensibilizzazione contro le mutilazioni genitali femminili;
– Con il primo motivo il ricorrente insiste esclusivamente per il riconoscimento della protezione umanitaria e fa valere la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, agli artt. 2 e 3 Cost. e art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 lett. h) – bis ed art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 17; al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, e art. 19;
– La Corte di appello, secondo il proposto ricorso, avrebbe motivato sul diniego della protezione umanitaria in applicazione di un unico parametro giuridico, errato, costituito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. h), recante l’attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa al riconoscimento ed alla revoca dello status di rifugiato che contiene definizioni ed alla lett. h-bis), in particolare, la definizione di “persone vulnerabili” là dove le norme sulla protezione umanitaria non farebbero alcun riferimento a soggetti ritenuti vulnerabili;
– Tanto esposto, appare opportuno rinviare a nuovo ruolo il giudizio in esame in attesa della definizione della questione interpretativa, relativa alla disciplina intertemporale di cui al D.L. n. 113 del 2018, art. 1, convertito nella L. n. 132 del 2018, per le previsioni di cui ai commi 8 e 9, ed alla definizione della “protezione umanitaria” per i profili del “pericolo persecutorio” e del “danno”, sollevata con le ordd. nn. 11749, 11750 e 11751 del 2019 ed assegnata alle Sezioni Unite dal Primo Presidente.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019