Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2662 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, (ud. 22/03/2019, dep. 05/02/2020), n.2662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8549/2015 R.G. proposto da:

L.C.D., rappresentato e difeso dall’avv.to Massimo

Giangregorio, elettivamente domiciliato in Bari, via Piccinni, n.

191, presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

D.D., rappresentato e difeso dall’avv. Armando

D’Ippolito, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni,

n. 267, presso lo studio dell’avv. Daniela Ciardo;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bari n. 352/2015,

depositata in data 05.02.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2019

dal Consigliere Milena Falaschi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 27 gennaio 2015, ha accolto la domanda proposta dall’Avv. D.D. nei confronti di L.C.D., ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e della L. n. 794 del 1942, art. 28 liquidando il compenso in complessivi Euro 27.175,70.

Per la cassazione dell’ordinanza della Corte di appello di Bari ha proposto il L., sulla base di due motivi.

Il D. ha resistito con controricorso.

Fissata adunanza camerale ex art. 380 bis.1 al 22 marzo 2019, il 1 febbraio 2019 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso da parte del L., nel quale si dava atto che fra le parti era intervenuto un accordo transattivo stragiudiziale in data 9 novembre 2015, seguito da rinuncia sottoscritta per accettazione dal controricorrente, D.D., e dal suo difensore, avvocato Armando D’Ippolito, precisando che l’originale dell’atto era stato consegnato al co-difensore del ricorrente, avvocato Amedeo Bilotto, il quale era deceduto nelle more, senza avere provveduto all’adempimento, ragione per la quale veniva redatta nuova rinuncia – sottoscritta dal solo difensore del ricorrente – che veniva notificata alla controparte a mezzo pec in data 7 gennaio 2016, oltre ad essere stata trasmessa con fax, con allegato l’originale atto.

Va considerato che all’originario atto di rinuncia al ricorso – prodotto in copia – può essere applicata la disciplina delle prove documentali in generale, per cui è assistito da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dello stesso ai suoi sottoscrittori.

La Corte di legittimità, infatti, (v. Cass. n. 2374 del 2014; più di recente Cass. n. 3540 del 2019) ha affermato che “l’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione”.

Ne consegue che siffatto atto – sottoscritto per accettazione dalla controparte e dal suo difensore – soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza nessun provvedimento sulle spese, stante l’accettazione della controparte.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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