Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2662 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 04/02/2021), n.2662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22038-2018 proposto da:

F.G., in proprio e quale erede di F.R.,

Z.S., in proprio e quale erede di F.A., F.S., in

proprio e quale erede di F.A. e F.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO

BONISTALLI, ANNA MALLOZZI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, V.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 59/2018 della CORTEE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata l’11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ricorrono F.G., F.S. e Z.S., quali eredi di F.A., deceduto in un incidente stradale, a bordo di un motorino, a seguito di uno scontro con una vettura condotta da V.C..

Gli eredi del de cuius hanno citato in giudizio la Unipol Sai, quale garante del V., per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto un concorso di colpa del F. nella misura di un terzo, ed ha regolato conseguentemente il risarcimento: ciò ha fatto sulla base di una CTU e delle altre prove addotte in giudizio, da cui era ricavabile una condotta del F. che, se diversa, avrebbe consentito di evitare il danno o di avere conseguenze meno gravi.

Gli eredi di quest’ultimo hanno proposto appello, sia sul concorso di colpa che sull’ammontare del danno risarcito in primo grado, ed hanno ottenuto accoglimento parziale solo su quest’ultimo punto.

Ora ricorrono per Cassazione con tre motivi. Non v’è costituzione della Unipol Sai.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata accerta in fatto una responsabilità del de cuius e gli attribuisce, confermando la decisione di primo grado, un terzo di concorso di colpa, con conseguente riduzione del risarcimento.

2.- I ricorrenti propongono tre motivi.

2.1.- Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 2054 e 1227 c.c.

Il motivo mira a contestare la ricostruzione in fatto dell’incidente nonchè la valutazione, pure essa in fatto, della esistenza di una colpa concorrente del de cuius.

I ricorrenti ritengono che il giudice ha errato nel ritenere che il F. non ha fatto di tutto per evitare il danno, per via di una condotta di guida non prudente, ed in particolare per l’eccessiva velocità.

Secondo i ricorrenti la corte poi avrebbe imputato a titolo di colpa la stessa manovra di emergenza compiuta dal F., che invece era diretta conseguenza della infrazione commessa dall’antagonista e dunque non poteva essere dovuta a colpa del de cuius.

Il motivo è inammissibile.

Come è evidente, si tratta di censure che mirano a contestare l’accertamento in fatto, sia della dinamica dell’incidente che delle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti.

Sotto l’apparente rubrica della violazione di legge in realtà si contesta l’accertamento in fatto compiuto dalla corte di merito, e del resto non viene attribuita alla decisione impugnata alcuna erronea interpretazione delle norme coinvolte (artt. 254 e 1227 c.c.).

2.2. Il secondo motivo censura violazione dell’art. 2043 c.c.

Secondo i ricorrenti la corte avrebbe errato nella stima e liquidazione del danno morale del fratello del de cuius non tenendo conto della sofferenza dovuta al fatto di avere assistito all’incidente, circostanza che avrebbe dovuto comportare una stima vicina al massimo, anzichè ai valori medi, come di fatto è accaduto.

La corte di merito ha escluso una maggiorazione del risarcimento sulla base della CTU che escludeva (p. 7) una ripercussione duratura dovuta a tale circostanza.

Anche questo motivo è inammissibile, poichè censura un accertamento in fatto, piuttosto che la violazione della norma citata (art. 2043 c.c.).

Il presupposto della liquidazione nel valore medio, anzichè in quello massimo, è un presupposto di fatto ricavato dalla CTU, e che qui non può essere messo ulteriormente in discussione.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 92 e 903 c.p.c..

La corte di merito ha escluso il rimborso delle spese di CTP in quanto richieste, ma non documentate.

I ricorrenti ritengono errata questa decisione in quanto la documentazione di spesa sarebbe stata allegata, sia pure dopo le memorie istruttorie.

Anche questo motivo censura un fatto, ed è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione

La ratio della decisione impugnata è in un accertamento di fatto: la mancanza di documentazione di prova della spesa sostenuta per il consulente di parte; l’affermazione contraria, secondo cui invece la documentazione è stata prodotta, è allegazione di un fatto a smentita di un altro fatto e dunque richiede un accertamento che qui non può essere svolto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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