Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2662 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TEMPEST Soc. Coop. a r.l. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAN MARCELLO PISTOIESE 73, presso lo studio dell’avvocato FIECCHI

PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MACCIOTTA GIUSEPPE, PALA

ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.D. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 301/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

25.6.08, depositata il 06/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 6.10.2008, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa citta’, accoglieva la domanda proposta da M.D. contro la Tempest soc. coop. a r.l. di adeguamento e integrazione della retribuzione in relazione alle prestazioni di lavoro operaio rese a favore di detta societa’ (svolgente attivita’ di pulizia presso terzi) nel periodo dal 9.4.1994 al 28.8.2000.

La Corte, premesso che tali prestazioni lavorative avevano avuto luogo nell’ambito non di un rapporto di lavoro subordinato ma del rapporto sociale, essendo stata la M. socia della cooperativa, della quale in un periodo aveva ricoperto anche la carica di presidente del collegio sindacale, riteneva che, nel quadro della progressiva assimilazione normativa del lavoro prestato dai soci lavoratori al lavoro subordinato e delle finalita’ delle cooperative di lavoro, dovesse ritenersi applicabile la garanzia della adeguatezza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost. Riconosceva quindi le integrazioni retributive per il lavoro ordinario, quello straordinario prestato nella giornata di sabato (con la maggiorazione legale del 10%), ferie non godute, festivita’ e t.f.r. sulla base dei parametri di cui al CCNL per le imprese delle pulizie, per l’importo complessivo lordo di Euro 17.724,48 oltre accessori per il ritardo.

La societa’ cooperativa Tempest ricorre per cassazione con due motivi.

Il ricorso e’ qualificabile come inammissibile perche’ lo stesso e’ carente dei requisiti dettati dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, secondo il criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto art. 366 bis), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessita’ di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Deve precisarsi che nel caso in esame ambedue i motivi, benche’ nelle rispettive rubriche facciano riferimento, oltre che alla violazione di norme di diritto (l’art. 2697 c.c. nel caso del primo motivo e l’art. 36 Cost. nel caso del secondo motivo), 4 vizi di motivazione, in effetti si basano essenzialmente sul primo tipo di censure, proponendo una particolare interpretazione dei limiti e delle modalita’ di applicazione dell’art. 36 Cost. in riferimento al lavoro prestato dai soci lavoratori.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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