Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2662 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11933-2015 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CROCE ROSSA ITALIANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 396/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di L.D. nei confronti della Croce Rossa Italiana (CRI), alle cui dipendenze aveva lavorato con plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, per l’accertamento del diritto alla c.d. stabilizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e 520 ed alla conseguente assunzione a tempo indeterminato.

La Corte territoriale, pur riconoscendo il diritto dell’odierno ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione sebbene impiegato in regime di convenzione, ha tuttavia ritenuto condizione ostativa all’assunzione a tempo indeterminato la presenza di limiti qualitativi e quantitativi nella procedura di stabilizzazione (la capienza del fondo; il rispetto dei limiti di spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente; la programmazione triennale del fabbisogno per il triennio 2008-2010) e la mancanza di autorizzazione ministeriale alla quale non poteva, peraltro, sopperirsi attraverso un provvedimento giurisdizionale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il lavoratore sulla base di due motivi. La Croce Rossa Italiana è rimasta intimata.

Il ricorrente deduce violazione c/o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519 e ss., nonchè di ogni altra norma e principio connesso in materia di stabilizzazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e, in particolare, deduce che, avendo l’Amministrazione provveduto comunque alla stabilizzazione di 16 dipendenti, ritenuti arbitrariamente destinatari della stabilizzazione, sono stati ritenuti sussistenti i limiti previsti dalla norma sulla stabilizzazione, mentre esso ricorrente sarebbe stato escluso solo perchè dipendenti in regime di convenzione (primo motivo); omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per la contraddizione della motivazione che, da un lato ritiene fondata la doglianza del dipendente riguardo alla distinzione effettuata a monte dalla Croce Rossa Italiana fra personale in concessione e quello istituzionale, e, dall’altro, ritiene che tale illegittimità della distinzione non valga a riconoscere il diritto alla stabilizzazione riconosciuto invece al personale istituzionale (secondo motivo).

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso.

Il Collegio condivide tale valutazione.

I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perchè connessi, sono qualificabili come fondati, in continuità con gli arresti delle Sezioni unite (sentenze nn. 6076/2013; 6077/2013; 8078 del 2015) e delle numerose decisioni sulla medesima questione della sezione lavoro della Corte (ex plurimis, Cass.n. 26319/2014, nn. 16756, 23388 del 2015, ord. nn. 5040e 5041 del 2016).

La presente controversia deve quindi essere decisa sulla base del seguente principio di diritto già affermato da questa Corte nella richiamata giurisprudenza di legittimità: “Nel regime precedente la riforma dell’ente Croce rossa italiana di cui al D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e la conseguente nuova disciplina del personale, i dipendenti dell’ente con contratto di lavoro a tempo determinato avevano diritto ad accedere, a domanda, alla procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519, (legge finanziaria per il 2007) e quindi avevano diritto ad essere assunti a tempo indeterminato ricorrendo le condizioni contemplate da tale disposizione – che prevedeva che la domanda diretta ad ottenere la stabilizzazione poteva essere proposta dal personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che aveva conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che era stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, purchè fosse stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge in mancanza delle quali la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse da quelle concorsuali era condizionato al previo espletamento di prove selettive), e che altresì prescriveva che tali assunzioni fossero autorizzate secondo le modalità di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449, favore del personale con contratto di lavoro temporaneo che avesse prestato servizio presso l’ente stesso rispetto al personale, parimenti con contratto di lavoro temporaneo, ma che avesse prestato servizio presso altri enti e segnatamente in posizione di distacco presso le Aziende Sanitarie Locali, essendo tale differenziazione, presente nel bando dell’ente del 15 novembre 2007 (avviso in Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 95 del 30 novembre 2007), contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di non discriminazione nel rapporto di lavoro (ex D.Lgs. n. 216 del 2003)” (così, da ultimo, Cass. 23388/2015).

Ebbene, a fronte di tale diritto soggettivo del dipendente (finalizzato all’assunzione), illegittimamente leso in ragione della discriminazione subita, la Croce Rossa non può opporre il più ristretto ambito autorizzatorio proprio della sua stessa richiesta, dovendosi piuttosto ritenere che essa avrebbe dovuto fornire la prova degli elementi di giudizio in forza dei quali la posizione dell’odierno ricorrente, qualora correttamente inserita nella richiesta, sarebbe stata comunque esclusa dal novero dei soggetti destinatari dell’autorizzazione (Cass. Sez. Un., 10 dicembre 2014, n. 26044).

Su tale aspetto della controversia, la Corte d’appello ha omesso di compiere un qualsivoglia accertamento e si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice affinchè riesamini la vicenda alla luce delle considerazioni e dei principi sopra svolti.

Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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