Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26619 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18313-2018 proposto da:

T.L., T.N., C.M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio

dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7435/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/12/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 12416/16, sez. 39, accoglieva il ricorso proposto da C.M.M., T.L. e T.N. avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) per rendita catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 7435/14/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di quattro motivi.

L’Amministrazione non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, per non avere la Commissione regionale riconosciuto la tardività dell’appello in quanto lo stesso era stato tempestivamente depositato presso l’ufficio postale in data 23.12.16 in busta chiusa ma ricevuto fuori termine solo in data 28.12.16.

Con il secondo motivo deducono la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per avere la Commissione regionale ritenuto che l’avviso di accertamento era correttamente motivato avendo dato conto dell’osservanza delle condizioni previste dalla norma in questione per procedere al riclassamento in ragione della necessità di ridurre la sperequazione esistente a livello impositivo tra i valori di mercato e quelli catastali degli immobili in una data microzona in ragione delle trasformazioni e dei miglioramenti intervenuti in quest’ultima.

Con il terzo motivo lamentano l’omesso esame della perizia tecnica da essi prodotta da cui risultavano caratteristiche degli immobili di loro proprietà non compatibili con il classamento attribuito.

Con il quarto motivo deducono l’incongruità della equiparazione con gli immobili presi a modello di comparazione in quanto questi ultimi presentavano caratteristiche del tutto diverse.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La circostanza che la notifica a mezzo posta sia avvenuta non tramite plico ma a mezzo busta è del tutto irrilevante ai fini della regolarità e della valutazione della tempestività della stessa.

La costante e recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell’atto d’appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell’appellante dare la prova dell’infondatezza della contestazione formulata (Cass. n. 13666/09; Cass. 15309/14; Cass. 19864/16).

In tal senso, se la data di spedizione risulta regolarmente documentata, non può dubitarsi della tempestività del ricorso.

Il secondo motivo è manifestamente fondato.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Costituzionale – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 23051/2019).

Si aggiunge da ultimo che l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione dei fabbricati presi in comparazione, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. (Cass. 25037/17).

Alla luce dei sopra indicati principi va dunque cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto che fosse sufficiente che l’avviso di accertamento trovasse riferimento ai fini della propria sufficienza nella normativa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza l’indicazione delle particolari caratteristiche dell’immobile poichè la semplice allocazione dell’immobile in una delle microzone in questione conferisce a quest’ultimo un oggettivo aumento della capacità reddituale.

Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra con conseguente cassazione della sentenza impugnata e sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese dell’intero giudizio stante i contrastanti orientamenti giurisprudenziali emersi in passato.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA