Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26619 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 18/10/2019), n.26619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19104-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, SEBASTIANO CARUSO;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 340/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/07/2013 R.G.N. 427/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, accertava che le mansioni svolte da B.A., dipendente dell’INPS da ultimo inquadrata nella categoria Area A, posizione A3, a decorrere dal 2003 fossero riconducibili alla superiore categoria professionale C, livello 1 e, per l’effetto, condannava l’Istituto al pagamento delle differenze retributive per le superiori mansioni svolte e pertanto al pagamento della somma di Euro 13.307,34;

la Corte territoriale, analizzate le declaratorie contrattuali della categoria, o meglio, dell’Area A, dell’Area B e dell’Area C, nonchè quella del livello Cl del Contratto integrativo aziendale, riteneva che la B., che si era occupata sin dal luglio 2002, prima ad Empoli e poi a Livorno, delle ricostituzioni contributive, delle ricostruzioni documentali, della liquidazione di pensioni di anzianità e di vecchiaia, avesse svolto dal luglio 2003 con piena padronanza ed autonomia operativa un’attività che copriva tutte le fasi del processo liquidatorio e che implicava capacità di gestione delle possibili varianze, e cioè compiti riconducibili all’area C, livello stipendiale iniziale C1;

disattendendo, poi, la relazione di ctu svolta in primo grado, quantificava le spettanze dovute facendo propri i conteggi effettuati dall’INPS tenendo conto del diverso livello attribuibile alla B. (C1, anzichè C3, come affermato dal Tribunale);

2. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo:

3. B.A. è rimasta intimata;

4. non sono state depositate memorie;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con l’unico motivo l’INPS denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione art. 24 c.c.n.l. 1998-2001 nel

nuovo sistema classificatorio, del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e poi del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 e dell’art. 9 c.c.n.l. 2006-2009;

1.1. il ricorrente, dopo aver ripercorso l’evoluzione della normativa che, nell’ambito della contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in materia si è occupata della remunerazione dello svolgimento in fatto delle mansioni superiori, sostiene che il legislatore, ferma l’esclusione del conseguimento del diritto all’inquadramento nella qualifica superiore, con l’espressione “a mansioni proprie di una qualifica superiore” di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 5 ed al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5 (che ha abrogato il precedente testo normativo), abbia inteso prevedere che le differenze retributive debbano essere corrisposte solo per lo svolgimento di mansioni della qualifica “immediatamente superiore” a quella di inquadramento;

1.2. rileva, altresì, che il legislatore, nel prevedere (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6) che i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4, non avendo richiamato anche il comma 5, avrebbe inteso precludere alle parti sociali la possibilità di prevedere il riconoscimento di un trattamento economico in termini diversi da quelli limitati alla qualifica immediatamente superiore;

in conseguenza le previsioni di cui al c.c.n.l. (art. 24) non potrebbero che essere interpretate tenendo conto del suddetto limite;

1.3. richiama la decisione n. 952 del 3 marzo 2014 del Consiglio di Stato che ha affermato che il riconoscimento del diritto dei dipendenti delle unità sanitarie locali alle differenze retributive, in seguito allo svolgimento di mansioni superiori, sussiste solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita, e non anche in caso di svolgimento per saltum di mansioni superiori, atteso che il diritto del pubblico dipendente ad una equa retribuzione va contemperato con altri principi costituzionali ed in specie con quello del buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall’art. 97 Cost.;

1.4. rileva, inoltre, che la Corte territoriale non avrebbe verificato la sussistenza di tutti i requisiti dall’art. 24 del c.c.n.l. 1998/2001 per poter affermare che la B. avesse svolto le mansioni di ben tre qualifiche superiori nè quelli di cui all’art. 9 del c.c.n.l. 2006/2009 (per la parte di domanda riferita al periodo successivo all’1/10/2007) che, completando la disciplina delle mansioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 52, per la parte demandata alla contrattazione, ha previsto che si considerano “mansioni immediatamente superiori” quelle proprie dell’area immediatamente superiore (non più all’interno dell’area come era previsto nel precedente c.c.n.l.):

2. il motivo non è fondato;

2.1. con giurisprudenza consolidata (v. Cass. n. 12193 del 2011, Cass. n. 18808 del 2013, Cass. n. 24266 del 2016, Cass. n. 2102 del 2019), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo il

ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5,, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore – e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost.;

2.2. pertanto, deve essere disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita una interpretazione della disciplina delle mansioni superiori di fatto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni “immediatamente superiori”, facendo riferimento alla relativa nozione introdotta dall’art. 24 del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 1999, in quanto ciò contrasterebbe con l’art. 36 Cost.;

2.3. nè ha pregio il richiamo da parte dell’Istituto ricorrente alla disciplina, che si assume diversa, dettata dal c.c.n.l. 2006/2009, art. 9 (e che rileverebbe solo per il periodo successivo all’1/10/2007);

2.4. il suddetto c.c.n.l. (il cui esame diretto, da parte del giudice di legittimità, è consentito per l’esercizio della funzione “paranomofilattica” che il legislatore ha attribuito in proposito alla Suprema Corte; v. Cass., Sez. Un., 23 settembre 2010, n. 20075), ha modificato la disciplina delle aree, stabilendo (art. 6) che esse individuano al loro interno “livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative” (comma 2) e che ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 “ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area” (comma 6), con previsione, all’interno delle aree, soltanto di diversi livelli economici (art. 11, lett. a, nonchè artt. 12 e 13) e stabilendosi infine (art. 9, comma 2) che “nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” quelle proprie dell’area immediatamente superiore”;

2.5. detta norma pattizia ha legittimamente previsto, in linea con la disciplina delle mansioni intra area, tutte de plano esigibili, che solo le attività extra area costituiscano svolgimento di mansioni superiori, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52, commi 4 e 5: con previsione che collima con la sopravvenuta disciplina dell’art. 52, comma 1 (D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, nn. 1, 1-bis e 1-ter) che non richiama più lo “sviluppo professionale” ma solo le “procedure selettive di cui all’art. 35, lett. a”, confermando che la qualifica diviene superiore solo in caso di passaggio di area;

2.6. nella fattispecie in esame, si discute di mansioni extra area il che esclude ogni questione sulla esigibilità delle stesse;

2.7. inoltre il riferimento alle “mansioni immediatamente superiori” operato dall’art. 9, comma 2, con riguardo al nuovo sistema di classificazione e la precisazione che si considerano tali quelle proprie dell’area immediatamente superiore, per le stesse ragioni già evidenziate al punto sub 2.1. che precede, certamente non preclude, in caso di svolgimento di fatto di mansioni proprie di un’area – anche non immediatamente – superiore, il diritto alla retribuzione, che resta anzi da tale previsione a maggior ragione giustificato;

3. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

4. nulla va disposto per le spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva;

5. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove previsto dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA