Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26618 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. I, 30/09/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 30/09/2021), n.26618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8382/2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Forlì, via Matteotti n.

115, presso lo studio dell’avv. Rosaria Tassinari, che lo

rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero Tribunale

Bologna;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/07/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da M.F., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di aver lasciato il proprio paese perché la (OMISSIS) non è un posto sicuro; in particolare, un gruppo di cultisti aveva aggredito un amico del richiedente perché uno di loro era stato colpito con un pallone; dopo il suo intervento, l’amico era riuscito a scappare ma lui era stato ferito con il coltello. Si decise, quindi, a lasciare la (OMISSIS) per andare a lavorare in Libia.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese in giudizio dal ricorrente non sono tali da comprovare la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale richiesta, perché egli non ha mai paventato il rischio concreto e fondato di subire, in caso di rientro nel paese d’origine, una delle forme di persecuzione o di danno grave tipizzate dalla normativa invocata. Inoltre, il tribunale ha accertato, dalla consultazione delle fonti, che non sussiste in (OMISSIS) una situazione di conflitto armato generalizzato, né sussistono situazioni di vulnerabilità – che giustificherebbero il riconoscimento della protezione umanitaria – in caso di rientro del ricorrente nel suo paese d’origine.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5, perché il tribunale di Bologna non aveva applicato nella specie, il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per mancato riconoscimento della protezione umanitaria secondo gli obblighi costituzionali ed internazionali.

Il primo motivo è infondato, in quanto il tribunale, con motivazione non illogica, pur non avendo ritenuto espressamente il richiedente non credibile, ha ritenuto con motivazione congrua che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, per l’assenza di allegazione della prova di qualsiasi timore di persecuzione.

Il secondo motivo è inammissibile, perché propone censure di merito in termini di mero dissenso, attraverso la contrapposizione del contenuto delle fonti informative esposte dal ricorrente in ricorso (Amnesty International v. pp. 7 e 10 e ss. del ricorso), a quelle sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione internazionale anche nella forma sussidiaria.

Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte

dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

 

 

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