Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26617 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26617 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 28/11/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi. , jou
Roma,”«.
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 2 8 OR 2011

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et 2063612(11 i Avv Vzlesuano

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA

nel ricorso n. 12449/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del Direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it )
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
le Sigg.re MASSIMI MARILENA, MASSIMI ROBERTA, MASSIMI CINZIA
ricorrenti
in punto
annullamento della sentenza n. 43/35/11 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Regionale del Lazio.
PREMESSO
Che Con nota n. 145541/2012 la Direzione Provinciale di Roma .1 ha comunicato
che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 4/10/2012

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ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

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