Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26617 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 18/10/2019), n.26617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11627-2014 proposto da:

C.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LAURA TARTARINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 29/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il

24/02/2014 R.G.N. 588/2013.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Tribunale di Genova, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da C.M. nei confronti del Miur, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nel periodo di servizio prestato all’estero quale docente a tempo indeterminato, con sentenza resa ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, interpretava l’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, nella parte in cui stabilisce che: “A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”, nel senso che tale disposizione è applicabile per l’intero quadriennio 20022005 ed anche per il quadriennio successivo, non essendo stata modificata nè dal c.c.n.l. sottoscritto il 7 dicembre 2005, nè dal c.c.n.l. sottoscritto il 29 novembre 2007 nè infine dal c.c.n.l. del 23 gennaio 2009;

il Tribunale non condivideva la tesi di cui a Cass. 10 luglio 2013, n. 17134 secondo la quale, al contrario, la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione;

richiamava la previsione di cui alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), istitutiva dell’indennità integrativa speciale (come modificata dalla L. n. 185 del 1960) secondo cui l’indennità integrativa speciale “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe” e sosteneva che, nella perdurante vigenza di tale disposizione, l’incumulabilità di tale indennità prevista dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 continuasse ad essere operante nonostante il mancato espresso richiamo da parte dei c.c.n.l. successivi;

riteneva, riprendendo la motivazione della decisione del Consiglio di Stato, sez. 4^, 7 luglio 2208, n. 3367, che l’indennità integrativa speciale fosse finalizzata all’adeguamento della retribuzione al costo della vita e che tale obiettivo fosse perseguito dall’assegno di sede, percepito dagli insegnanti all’estero;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.M. sulla base di un motivo;

3. il Miur ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’interpretazione dell’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 (quadriennio normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003) e relativa nota a verbale, la violazione e falsa applicazione della L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, e della L. n. 13 del 1951, del D.Lgs. n. 179 del 2009 (n. 1628 dell’allegato 1), della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 37, del D.P.R. n. 215 del 1967, del D.Lgs., n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, dell’art. 39 c.c.n.l. comparto università 2002-2002, dell’art. 20, comma 3, del c.c.n.l. comparto Ministeri 2002-2005, dei c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003, del 7 dicembre 2005, del 29 novembre 2007, del 23 gennaio 2009;

assume l’erroneità dell’interpretazione del Tribunale sostenendo che l’efficacia del contratto de quo debba essere valutata in rapporto alla legge ed in particolare al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2;

sostiene che il contratto collettivo deroga e supera le disposizioni di legge in materia di pubblico impiego e tuttavia, com’è nella natura del potere legislativo, il legislatore successivamente può vincere la deroga intervenendo “espressamente in senso contrario”;

nella specie, però, non vi è legge successiva ai c.c.n.l. scuola del 2003, 2005 e 2007 che osti alla pretesa del ricorrente C.;

2. il ricorso è fondato;

2.1. sulla relazione che si instaura tra le fonti che regolano il rapporto di lavoro del lavoratore pubblico è sufficiente osservare che nel sistema normativo ratione temporis vigente (prima dell’intervento legislativo di cui alla L. n. 15 del 2009 ed alla successiva L. Attuativa n. 150 del 2009) il contratto collettivo può derogare alla legge (valida solo per il pubblico impiego), salvo che la legge stessa non affermi la propria inderogabilità;

2.2. il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 2, seconda parte, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 (nel testo ratione temporis applicabile, prima delle modifiche di cui alla L. n. 15 del 2009, art. 1) dettato dal legislatore per disciplinare i rapporti tra le fonti normative in materia di pubblico impiego prevede, testualmente: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”;

2.3. la suddetta disposizione, dunque, legittima le parti sociali, cui è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, a derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (v. Cass. 17 maggio 2016, n. 10064) e così a regolamentare il trattamento retributivo anche in modo diverso rispetto alla precedente disciplina;

2.4. si consideri, inoltre, che l’indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall’ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) – ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall’anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364);

2.5. in conformità all’indicata evoluzione dell’istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all’art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l’indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 – 2005, economico 2002 – 2003), all’art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l’indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 – art. 77 -, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009);

2.6. l’importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l’istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all’esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell’indennità integrativa speciale come all’epoca configurabile;

2.7. se, dunque, originariamente l’indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull’assegno base per il trattamento economico del personale all’estero, nel senso che serviva all’adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all’estero perchè, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità;

2.8. successivamente, con il venir meno dell’originaria connotazione calmieratrice dell’indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058);

2.9. ed allora non vi è ragione per non confermare l’interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134;

2.10. il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all’art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: “1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell’anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero. 4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare. 6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni – Enti locali viene erogata l’indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile”. Nota a verbale per l’art. 76: “Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all’estero cui non spetta l’indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti”;

2.11. il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all’art. 78, anch’esso intitolato “Aumenti della retribuzione base”, stabilisce che: “Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del c.c.n.l. 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria”;

2.12. l’art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre “Aumenti della retribuzione base” sancisce che: “1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B. 3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare”;

2.13. il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis – dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l’assegno di sede, al comma 1, dispone che: “Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero. Tale assegno è costituito – omissis -“;

2.4. quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all’art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall’art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;

2.15. le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell’indennità integrativa speciale;

2.16. una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all’estero;

si consideri, anzi, che l’art. 81 del c.c.n.l. del 2007 “Effetti dei nuovi stipendi” non riporta la disposizione contenuta nell’omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, (“Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10”) e dispone testualmente che: “Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare”;

2.17. conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all’estero, dell’indennità integrativa speciale;

2.18. conforta questa interpretazione l’ulteriore rilievo che l’art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: “Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”, non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile;

2.19. ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata – del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni dell’assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l’assegno stesso;

2.20. gli evidenziati elementi, dunque, non possono che ritenersi significativi dell’esistenza della volontà delle parti sociali – alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti – di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva;

3. in conclusione, accogliendosi il ricorso e cassando la sentenza impugnata, va affermato il seguente principio di diritto: “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”;

4. la causa va rimessa per il prosieguo al Tribunale di Genova, in persona di diverso giudice il quale il quale si atterrà al principio di diritto enunciato nel punto 3 di questa ordinanza e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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