Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26616 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19201-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FABIO CRAMAROSSA, MARIA GRAZIA MASTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1822/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008 per l’IRPEF con il quale gli veniva contestato un maggior reddito a seguito dell’applicazione del c.d. “redditometro”;

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che in tema di accertamento sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 l’applicazione dei parametri di riferimento costituisce solo una presunzione semplice di maggior capacità contributiva e deve pertanto essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l’effettiva e reale capacità del contribuente e il procedimento dell’Ufficio è risultato carente in punto di acquisizione e valutazione delle prove sia in relazione alla verifica della documentazione bancaria prodotta dal contribuente sia nell’individuazione di fattispecie produttive di redditi del contribuente nel contesto dell’intero nucleo familiare sia ancora nella contestazione delle ragioni e della documentazione prodotte dal contribuente;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza il contribuente chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con ordinanza interlocutoria n. 17865 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; con istanza dell’11 marzo 2020 l’Avvocatura generale dello Stato depositava domanda di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto una volta accertati i fattori di capacità reddituale grava sul contribuente l’onere di provare che la spesa è stata compiuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;

considerato che l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Torino dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato, con nota del 5 marzo 2020, che la parte contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dal citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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