Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26616 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. II, 22/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 22/10/2018), n.26616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29674-2015 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIACOMO GONZI

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE

DEL LAVORO DI SIENA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1004/2015 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 15/5/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/6/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Siena, con ordinanza notificata il 21/7/2011, ha ingiunto a A.S. il pagamento della somma di Euro 18.752,00, a titolo di sanzione amministrativa, per aver violato le disposizioni in materia di normativa sul lavoro, relativamente al rapporto di lavoro intercorso con L.A. dal 15/9/2007 al 9/1/2008.

A.S., con ricorso depositato in data 27/9/2011, ha proposto opposizione innanzi al tribunale di Montepulciano, chiedendo che l’ordinanza fosse dichiarata illegittima o, in subordine, che fossero accertate le minor somme dovute.

A sostegno dell’impugnazione, l’opponente ha dedotto che il verbale di accertamento delle violazioni traeva origine unicamente dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore, senza ulteriori risconti, e che il L., dopo il 19/6/2007, non aveva più lavorato nei cantieri della sua ditta, contestando, pertanto, sia la sussistenza del rapporto di lavoro, che i risultati cui gli accertatori erano pervenuti in ordine alle giornate lavorative asseritamente svolte.

Il tribunale, con sentenza del 17/9/2013, ha ritenuto, per un verso, che sussistessero elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per altro verso, che, alla luce delle emergenze istruttorie, non fosse risultata provata, in maniera altrettanto certa, la quantificazione dei giorni lavorativi, ed ha, quindi, parzialmente accolto l’opposizione e rideterminato la sanzione nella minor somma di Euro 1.650,00, riducendo l’importo complessivamente dovuto ad Euro 13.710,00.

A.S., con atto notificato il 4/2/2014, ha proposto appello per tre motivi: 1) l’erronea applicazione del principio della ripartizione dell’onere della prova e l’erronea valutazione dell’assolvimento dell’onere incombente sull’amministrazione; 2) l’erronea qualificazione del rapporto come lavoro subordinato; 3) la mancanza dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell’illecito amministrativo per non imputabilità all’appellante della carenza della qualità di lavoratore autonomo in capo al L..

La Direzione Territoriale del Lavoro di Siena ha chiesto il rigetto dell’appello.

La corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15/5/2015, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che:

– L.A., il giorno 21/1/2008, ha denunciato alla Guardia di Finanza di aver lavorato come muratore alle dipendenza di A.S. dalla metà di settembre del 2007 fino al 9/1/2008, prestando l’attività in vari cantieri, specificamente individuati, e precisando di aver lavorato tutti i giorni fino al venerdì e talvolta anche di sabato e di aver percepito in nero la paga giornaliera di Euro 105,00 alla fine di ogni mese, in contanti o in assegni, senza busta paga e senza una lettera di assunzione;

– la Guardia di Finanza, sulla base di tale denuncia, ha svolto un’indagine nel corso della quale l’ A. aveva riconosciuto di aver avuto con il L. rapporti di collaborazione, terminati nel giugno del 2007, di averlo portato con sè per quattro o cinque volte per fare preventivi e che il L. qualche volta si recava nei cantieri in cui lavorava, come il 23/12/2007, quando l’ A. lo aveva fatto lavorare;

– era emerso il pagamento a mezzo assegno della somma di Euro 2.000,00, da parte dell’ A. in favore del L., giustificata dal primo quale corrispettivo per l’acquisto di alcuni mobili, senza fornire prova di tale assunto;

ha ritenuto che, alla luce di tali emergenze, la sussistenza dell’illecito contestato, nei limiti ritenuti dal primo giudice, sia risultata fondata su una pluralità di elementi, vale a dire: 1) le dichiarazioni rese dal lavoratore alla pubblica autorità, che sono pienamente utilizzabili quali elementi di prova soprattutto quando, come nella specie, siano state spontaneamente rese con precisi elementi di dettaglio in ordine alla natura del rapporto ed al suo contenuto; 2) le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dallo stesso appellante, il quale, integrando le dichiarazioni del lavoratore, ha specificamente ammesso lo svolgimento di attività lavorativa presso il suo cantiere quanto meno il 23/12/2007, senza che le circostanze a tal fine addotte, e cioè la dichiarata iscrizione del L. come artigiano, abbiano avuto alcun riscontro probatorio, tanto più, ha aggiunto la corte, che le eventuali dichiarazioni del L. non valgono a qualificare diversamente il rapporto “in mancanza dei corrispondenti presupposti di fatto integrativi di una tale diversa qualificazione”, nè valgono a scriminare il comportamento dell’appellante sotto il profilo dell’elemento soggettivo della colpa, essendo suo obbligo di verificare la regolarità della posizione del predetto prima di ammetterlo a lavorare presso il suo cantiere; 3) il pagamento dell’assegno di Euro 2.000,00, che integra sul piano presuntivo le risultanze sopra richiamate, posto che la diversa causale di tale pagamento che l’appellante ha indicato, e cioè il corrispettivo per la vendita di alcuni mobili, è rimasta sfornita di ogni supporto probatorio.

In forza di tali elementi, la corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la configurabilità degli illeciti contestati limitatamente alla costituzione del rapporto di lavoro per il giorno 23/12/2007, fosse immune da censure, rigettando, quindi, l’appello proposto nei suoi confronti.

A.S., con ricorso notificato il 14/12/2015 all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Siena ha depositato un atto di costituzione in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Intanto, il ricorso è tempestivo. Il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni attinenti la costituzione e disciplina del rapporto di lavoro, infatti, sebbene regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 3 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, assumendo rilievo a tali fini non il rito da cui la causa è disciplinata ma la sua natura, costituita, nella specie, in via diretta dall’accertamento dall’esistenza, o meno, dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria (Cass. n. 8673 del 2018). Ne consegue, quanto al caso in esame, che, a fronte di una sentenza depositata in data 15/5/2015 (e non notificata), il ricorso per cassazione, in quanto notificato il 14/12/2015 – vale a dire entro il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo attualmente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data successive al 4/7/2009) più trentuno giorni di sospensione dal 1 agosto 2015 al 31 agosto 2015 (L. n. 742 del 1969, art. 1 nel testo applicabile ratione temporis ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014) – è senz’altro tempestivo. Nè al riguardo può rilevare il fatto che la notifica del ricorso è stata sì eseguita in data 14/12/2015, ma all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non, come invece previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 all’Avvocatura generale dello Stato, ed è, quindi, nulla (Cass. SU n. 608 del 2015; Cass. n. 22079 del 2014). La costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, infatti, sebbene a sua volta operata non attraverso la notifica di un tempestivo controricorso, ma con il mero deposito di un atto di costituzione dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha determinato, per conseguimento dello scopo, la sanatoria di tale nullità, con effetto ex tunc (Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013).

2. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2222 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10 bis, come sostituito dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 6, e come punito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19, comma 3; del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come punito dall’art. 19, comma 2 stessa legge; della L. n. 246 del 1949, art. 21, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 3, come punito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19; della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, come modificato dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7; del T.U. n. 1124 del 1965, art. 20 come punito dal D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1178, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, senza minimamente indagare sulla relativa natura, ha ritenuto che la costituzione di rapporto di lavoro tra l’ A. ed il L. per il giorno 23/12/2007, valesse di per sè a far scattare le sanzioni contestate, laddove, in realtà, le prove indicate a supporto della decisione non dimostrano affatto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, vale a dire lo svolgimento di una prestazione di lavoro in modo stabile e continuativo sotto il potere gerarchico e direttivo, a tal fine non rilevando la circostanza che il L. abbia lavorato per l’ A. per un solo giorno e per poche ore nè l’assegno corrisposto al L., trattandosi eventualmente di un pagamento una tantum privo del carattere della periodicità che connota il lavoro subordinato, tanto più, ha aggiunto il ricorrente, che dall’istruttoria sia emerso che il rapporto di lavoro concluso con il L. per il 23/12/2007 fosse, piuttosto, un contratto di prestazioni d’opera professionale ex art. 2222 c.c..

3. Il motivo è infondato. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, invero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 19011 del 2017). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, infatti, è pervenuta al risultato di affermare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Ambrogi ed il L., sia pur limitatamente al giorno 23/12/2007, sul rilievo, da un lato, che era stato lo stesso A. a dichiarare alla Guardia di Finanza che il L. aveva svolto attività lavorativa presso il suo cantiere il giorno 23/12/2007, e, dall’altro lato, che erano rimaste prive di supporto probatorio le circostanze che lo stesso aveva addotto per la qualificazione del rapporto come lavoro autonomo, e cioè la dichiarata iscrizione del L. come artigiano ed il versamento in suo favore di una somma di denaro, a mezzo di un assegno bancario, quale corrispettivo per l’acquisto di alcuni mobili. La correttezza logica di tale accertamento e la mancanza di errori giuridici nella relativa conclusione sottraggono la sentenza impugnata al vizio denunciato.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, sull’erronea convinzione che ai fini delle sanzioni inflitte fosse sufficiente la sussistenza di un rapporto di lavoro, qualunque ne fosse la natura, ha ritenuto che la Direzione del Lavoro avesse assolto l’onere, sulla stessa incombente, di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle violazione contestategli e, quindi, la fondatezza della pretesa punitiva, a partire dalla sussistenza di un rapporto di lavoro avente gli specifici caratteri della subordinazione, e cioè che il L. avesse lavorato con carattere di continuità, sotto la sua direzione, percependo un compenso stabile. La corte d’appello, invece, ha aggiunto il ricorrente, ritenendo che non aveva avuto riscontro la circostanza riferita dall’appellante, secondo la quale il L. aveva lavorato quale artigiano, ha invertito, contravvenendo alla regola di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c., l’onere della prova perchè, una volta provata l’effettiva prestazione di un’attività lavorativa per il giorno in contestazione, ha gravato l’ A. dell’onere di fornire una diversa qualificazione del rapporto di lavoro laddove, in realtà, il dato che avrebbe dovuto trovare riscontro non era quello del possesso della qualifica di artigiano in capo al lavoratore bensì quello della subordinazione dello stesso al datore di lavoro.

5. Il motivo è infondato. Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, e cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. n. 13395 del 2018). Nel caso di specie, premesso che l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato spettava all’amministrazione pubblica, il giudice del merito non ha operato un’indebita inversione di tale onere, trasferendolo sulla controparte, ma ha più semplicemente ritenuto che lo stesso fosse stato debitamente assolto all’esito delle prove raccolte.

6. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10 bis, come sostituito dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 6, e come punito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19, comma 3; del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come punito dall’art. 19, comma 2 stessa legge; della L. n. 246 del 1949, art. 21, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6,comma 3, come punito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19; della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, come modificato dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7; del T.U. n. 1124 del 1965, art. 20 come punito dal D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1178, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’ A., avendo l’obbligo di verificare la regolarità della posizione del L. prima di ammetterlo a lavorare presso il suo cantiere, abbia agito con colpa, laddove, in realtà, la normativa di riferimento impone non al committente ma solo al prestatore d’opera robbligoi il compimento di specifici adempimenti volti a garantire la regolarità della propria posizione. D’altra parte, l’ A., avendo correttamente fatto affidamento sulla qualifica di artigiano in capo al L., ha agito rappresentandosi una realtà effettuale diversa da quella effettiva, con la conseguente esclusione della responsabilità a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3. D’altra parte, in materia di sanzioni amministrative, il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecito all’accertamento della “suitas” della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. 4114 del 2016; Cass. n. 2406 del 2016; Cass. n. 27432 del 2013).

7. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, mostra di non aver colto la ratio sottostante alla decisione assunta la quale non ha affatto ritenuto che il ricorrente avesse commesso il fatto illecito con la colpa consistita nella mancata verifica della regolarità della posizione del L. prima di ammetterlo a lavorare presso il suo cantiere: la corte d’appello, piuttosto, ha ritenuto che la mancata verifica della regolarità della posizione del L. non escludesse la sua colpa nella commissione dell’illecito contestatogli e le conseguenti responsabilità.

8. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, basando la sua decisione sulle stesse prove utilizzate dal tribunale, ha omesso di esaminare, nel proprio ragionamento inferenziale, tanto l’informazione probatoria fornita dalla sentenza emessa dal tribunale di Siena nel giudizio civile n. 960 del 2010, relativo all’omesso versamento dei contributi relativi alla posizione del lavoratore L., quanto le risultanze probatorie fornite in tale procedimento civile dalle testimonianze assunte all’udienza del 14/10/2013 e dalle dichiarazioni rese dallo stesso A., pur trattandosi di prove – prodotte in appello, quali prove sopravvenute, a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 3, assolutamente decisive per il giudizio. Eppure, ha proseguito il ricorrente, la sentenza del tribunale di Siena ha ritenuto che “l’ipotesi accusatoria scaturita dalla denuncia del lavoratore interessato, L.A., del 21/2/2008 e dal successivo controllo della Guardia di Finanza… è restata solo un sospetto… sospetto dissipato, o comunque rimasto solo tale, ad esito dell’istruttoria orale svolta in giudizio… che in persona di testimoni dalla varia qualificazione personale e attendibilità ha comunque escluso con certezza la presenza lavorativa presso il cantiere dove operava la Euroartigiana di S.A., dopo il 6/2007, dell’interessato L.A…. “, rilevando, infine, “quanto alla presenza lavorativa ammessa dallo stesso imprenditore per la sola giornata del 23/12/2007…” che la stessa si inserisce in modo del tutto isolato “in quell’iniziale contatto per l’avvio di una collaborazione tra artigiani descritta da A.S., poi non realizzatasi per fatto del L.”. Nello stesso modo, ha aggiunto il ricorrente, le dichiarazioni rese nello stesso procedimento, come le testimonianze di M.E., C. e Ca., sarebbero state idonee a chiarire definitivamente il quadro probatorio nel senso di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il L. e l’ A. e, quindi, le violazioni contestate.

9. Il motivo è infondato. L’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore ratione temporis, consente il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Ora, com’è noto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), la norma in questione consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017). Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel caso in esame, invece, il ricorrente non ha indicato se e come abbia rappresentato, innanzi al giudice di merito, i fatti, come in precedenza esposti, che, ai fini dallo stesso desiderati, la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare. Del resto, l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, di per sè, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, vale a dire, nella specie, l’assunzione del L. come lavoratore subordinato, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Sotto questo profilo, quindi, deve escludersi che la sentenza possa essere cassata semplicemente perchè il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. n. 2222 del 2003; Cass. n. 356 del 2017, in motiv.).

10. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

11. Nulla per le spese di lite, non avendo l’intimato notificato controricorso.

12. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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