Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26616 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 18/10/2019), n.26616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18428-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex

lege dell’INPDAP, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

n. 29, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLA MASSAFRA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 100/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata l’11/07/2013 R.G.N. 267/2010.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto dall’Inps, successore ex lege dell’Inpdap, avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva accolto il ricorso di B.F. e, accertato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al profilo professionale C4, responsabile del processo, aveva condannato l’istituto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 1 ottobre 2002/1 aprile 2006;

2. la Corte territoriale ha premesso che con ordine di servizio n. 12/2002 era stato assegnato all’appellata l’incarico di responsabile del processo “attività di fine servizio previdenza complementare” ed ha aggiunto che l’ente non aveva contestato lo svolgimento di mansioni corrispondenti a detto incarico, in precedenza attribuito ad un funzionario inquadrato nel profilo professionale C4;

3. il giudice d’appello ha ritenuto non fondata la tesi dell’Istituto, secondo il quale le parti collettive avrebbero previsto l’interfungibilità delle posizioni all’interno della stessa area, e, comparati fra loro i profili di facilitatore e responsabile di processo, ha evidenziato che gli stessi non hanno lo stesso contenuto professionale perchè solo le mansioni di responsabile di processo comportano l’assunzione di responsabilità e presuppongono una capacità professionale che va ben oltre la mera gestione e regolazione dei processi di produzione;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese B.F., rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il ricorso denuncia “violazione e/falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 e segg. c.c., anche con riferimento all’allegato A – Declaratoria delle Aree del CCNL 1998-2001 Enti Pubblici non Economici – nonchè all’allegato B1 – Profili professionali nel sistema di organizzazione dell’INPDAP del CCIE 1999/2001 -, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU”;

1.1. richiamate le declaratorie delle aree e dei profili professionali, nonchè le circolari n. 8/2002 e 28/2004, con le quali erano state fornite indicazioni sul nuovo assetto organizzativo dell’Istituto, il ricorrente sostiene, in sintesi, che la decisione impugnata sarebbe “frutto di una errata sovrapposizione tra la suddivisione del lavoro per “processi” di cui alla direttiva n. 8/02, nonchè alla circolare n. 28/04, e la figura contrattuale del “responsabile del processo” di cui alla posizione C4″;

1.2. assume che il responsabile di un processo di lavoro, inteso come insieme di attività finalizzate alla produzione e all’erogazione di beni e servizi aventi valore d’uso per i soggetti destinatari, può essere individuato tra i dipendenti inquadrati in area C mentre “il responsabile di processo è solo e soltanto chi riveste la posizione C4”;

1.3. aggiunge il ricorrente che la prova dello svolgimento di mansioni superiori non poteva essere tratta solo dall’ordine di servizio, perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare quale grado di responsabilità e di autonomia comportasse l’incarico affidato e poi comparare le mansioni svolte in concreto con la declaratoria dei profili professionali;

2. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità, perchè non coglie pienamente la ratio della decisione impugnata, svolgendo considerazioni non specificamente riferibili al decisum, ed inoltre, al di là della formulazione della rubrica, finisce per sollecitare questa Corte a sostituirsi al giudice di merito nell’interpretazione del contratto collettivo integrativo e nella valutazione delle risultanze processuali;

3. come evidenziato nello storico di lite la sentenza gravata è tutta incentrata sulla comparazione fra i profili di “facilitatore di processo” e di “responsabile di processo” di cui al CCI per il quadriennio 1999/2001 e, evidenziati i tratti distintivi della posizione C4 rispetto a quella C3, respinge la tesi dell’istituto della piena interfungibilità delle mansioni, in considerazione della diversità di contenuto professionale dei profili in rilievo;

4. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui ” la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria” (Cass. 9.6.2017 n. 14449);

4.1. si è precisato al riguardo che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non può la parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, limitarsi a denunciare in sede di legittimità il fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 11254/2018), occorrendo, invece, che il ricorrente, oltre a fare esplicito riferimento alle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27136/2017);

5. nel caso di specie il ricorso, pur denunciando nella rubrica la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c., oltre a non indicare con chiarezza le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione della declaratoria contrattuale, non individua in modo specifico, come sarebbe stato necessario, la regola violata e svolge considerazioni volte a censurare, non tanto (‘esegesi data alle disposizioni pattizie, quanto l’accertamento della ricorrenza in concreto degli elementi caratterizzanti il profilo superiore, che il giudice d’appello ha desunto dalla prova documentale e dalla non contestazione dell’Istituto (pag. 5 della motivazione);

6. pronunciando in fattispecie analoga questa Corte ha già evidenziato che l’individuazione del “processo” e delle sue “fasi”, rilevante perchè alla stessa si ricollega il diverso grado di complessità delle mansioni collocate in aree distinte (C e B) e, all’interno dell’area, su posizioni economiche diverse, implica un accertamento di fatto relativo all’articolazione delle strutture e dei servizi in cui il dipendente è chiamato ad operare (Cass. n. 28759/2018), sicchè dello stesso il ricorrente si può dolere nel giudizio di legittimità nei soli limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata è stata depositata l’11 luglio 2013);

6.1. occorre, quindi, che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

6.2. il motivo di ricorso, con il quale si addebita alla Corte territoriale di non avere valutato le direttive INPDAP nn. 8/2002 e 28/2004 concernenti l’organizzazione dell’ente e la “catalogazione unitaria dei processi lavoro”, anche a voler prescindere dalla formulazione della rubrica, non rispetta gli oneri sopra indicati ed esula all’evidenza dai limiti del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il fatto storico, ossia l’esistenza di un processo produttivo affidato alla responsabilità della B., risulta esaminato dal giudice d’appello;

7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perchè B.F. non si è costituita in giudizio, rimanendo intimata;

8. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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