Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26615 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. III, 30/09/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 30/09/2021), n.26615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22267-2018 proposto da:

AGENZIA INVESTIGATIVA S. SAS, in persona del legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SBARRA,

e con il medesimo elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI

RIENZO 68, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO,

pec: alberto.sbarra.mia1no.pecavvocati.it;

andrazanello.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente-

contro

FIERA DI MILANO SPA, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FUDA, e FABIO

TODARELLO, e con i medesimi elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, pec:

fabio.todarello.milano.pecavvocati.it giuseppefuda.pec.it

giovannicorbyons.ordineavvocatiroma.org;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia Investigativa S. S.a.S., addetta a servizi di vigilanza privata aggiuntiva in favore di singoli espositori rispetto a quelli svolti dal personale di Ente Fiera Milano, a seguito di un contenzioso sorto in merito alle modalità di svolgimento dei suddetti servizi aggiuntivi, concluse con l’Ente Fiera Milano una transazione in data 11/4/2002 con la quale si prevedeva che il personale S. avrebbe avuto accesso agli spazi di Ente Fiera anche in orario di chiusura delle manifestazioni dalla stessa gestite ma non in orario notturno di chiusura dei padiglioni, orario nel quale la vigilanza sarebbe stata espletata soltanto dall’ente. Nonostante la stipula della transazione l’Agenzia S. assunse che Ente Fiera non aveva adempiuto gli accordi omettendo di rilasciare al personale S. i pass per le manifestazioni (OMISSIS) e (OMISSIS), con ciò procurandole un danno patrimoniale consistente nel non aver potuto rispettare, in relazione alle richiamate manifestazioni, gli impegni assunti con alcuni espositori. La S. agì, allora, con ricorso ex art. 700 c.p.c. e proseguì il giudizio di merito per sentir accertare l’inadempimento contrattuale da parte di Fiera Milano S.p.A. e la condanna al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9205 del 3/8/2015, accolse parzialmente la domanda, condannando l’Ente Fiera a consentire l’accesso del personale S. nell’orario di apertura del padiglione ad esclusione dell’orario notturno di chiusura; e condannò Ente Fiera a corrispondere alla S. una somma a titolo di risarcimento del danno.

3. L’Agenzia S. propose appello, lamentando l’erronea interpretazione della scrittura transattiva e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 511 del 30/1/2018, ha rigettato l’appello, confermando l’interpretazione dell’accordo transattivo svolta dal giudice di prime cure secondo la quale il personale S. era abilitato a permanere negli spazi della Fiera fino a chiusura degli stand per i quali aveva ricevuto l’incarico di guardiania suppletiva, e dunque anche durante le operazioni di montaggio e smontaggio degli stand, delle strutture e degli impianti, fino alla chiusura serale, e con esclusione, quindi dell’orario notturno. Ciò sarebbe, ad avviso della Corte territoriale, coerente con l’interpretazione della comune volontà delle parti, anche alla luce delle prove testimoniali acquisite in giudizio.

Quanto alla domanda risarcitoria relativa a pretesi danni conseguiti alla S. in conseguenza del mancato accesso agli spazi espositivi e alla conseguente revoca di incarichi da parte di espositori privati, la Corte territoriale ha confermato la tesi del giudice di prime cure secondo la quale la revoca degli incarichi era dovuta non al comportamento di Ente Fiera, ma al fatto che la S. avesse promesso ai clienti l’adempimento di un’obbligazione alla quale non avrebbe potuto adempiere, sia perché in contrasto con l’accordo transattivo concluso con Ente fiera Milano, sia perché priva dei relativi pass, non avendoli richiesti secondo le modalità convenute.

4. Avverso la sentenza l’Agenzia investigativa S. sas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito Ente Fiera Milano SpA con controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente, pur premettendo di non voler prospettare una interpretazione alternativa della scrittura transattiva stipulata tra le parti ma di voler illustrare la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, evoca invero una nuova e più appagante ricostruzione della volontà delle parti nel senso di affermare la possibilità per gli agenti S. di essere presenti con un servizio aggiuntivo e specifico nei locali dell’Ente Fiera rispetto al servizio generico svolto dalle guardie giurate dell’ente stesso. La vigilanza della S. si porrebbe non già quale alternativa ma quale aggiuntiva rispetto a quella dell’Ente Fiera con la conseguente possibilità di accesso agli spazi espositivi per tutto il tempo possibile, giorno o notte che sia, tranne quello in cui all’interno non fosse rimasto nessuno. La logica dell’accordo sarebbe nel senso della ammissione di una costante compresenza di guardie Fiera ed operatori S. e dunque della possibilità, per gli agenti S., di accedere anche in orario notturno.

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 1367 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la società ricorrente assume che l’interpretazione seguita dal giudice di prime cure – dell’esclusione del personale S. in orario notturno non sarebbe conforme alla causa del contratto di transazione la quale consisteva nella previsione di un servizio aggiuntivo e non alternativo del personale S. rispetto a quello di Ente Fiera, causa che verrebbe irrimediabilmente compromessa dai limiti posti dalla indicata interpretazione.

1-2 I motivi sono palesemente inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto, lungi dal prospettare un errore di sussunzione, si limitano ad evocare una diversa interpretazione del contenuto della transazione, con ciò contrastando la granitica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’interpretazione dei contratti è riservata all’esclusivo apprezzamento del giudice del merito che, nel caso in esame, non appare manifestamente incongrua. Occorre pertanto ribadire il principio secondo il quale l’interpretazione del contratto non è sindacabile in cassazione se rispettosa ed assistita da congrua motivazione (Cass., n. 7597 del 3173/2006; Cass., n. 2109 del 14/2/2012; Cass., n. 15763 del 29/7/2016).

Ferma questa preliminare ragione di inammissibilità di entrambi i motivi, si rileva che le censure sono anche prive di specificità, in quanto si limitano genericamente ad evocare una diversa interpretazione, in palese contrasto sia con il tenore letterale delle pattuizioni contenute nella scrittura transattiva sia con la causa della medesima.

3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. – la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la stessa non avrebbe provveduto alla liquidazione del danno risarcibile – subito dalla S. in conseguenza della revoca degli incarichi ricevuti da clienti privati espositori ed avrebbe in particolare omesso di quantificare il lucro cessante in relazione ai singoli eventi in ordine ai quali si era verificata la revoca.

3.1 Il motivo è inammissibile sia perché non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza – che ha escluso l’inadempimento di Ente Fiera, con ciò negando la configurabilità stessa del danno risarcibile -,sia perché va ad incidere sulla valutazione del nesso di causalità tra la pretesa condotta omissiva di Ente Fiera nei confronti della possibilità di consentire l’accesso al personale S. e la revoca degli incarichi, con un apprezzamento di merito del tutto contrastante con quanto sul punto affermato dalla impugnata sentenza, che ha espressamente escluso la sussistenza del suddetto nesso di causalità.

4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Non. occorre provvedere sulle spese perché il controricorso è tardivo. I termini per la notifica del controricorso, anche maggiorati della sospensione feriale, decorrevano dalla notifica del ricorso avvenuta in data 26/7/2018, ed andavano a scadere in data 5/10/2018) mentre il controricorso è stato notificato in data 8/10/2018. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

 

 

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