Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26615 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30914-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRIZZI, 7,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA TELLONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO CORDISCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.SSA LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti della società Delta Service di M.A. snc anni 2006/2008 e di M.R., per la quota di partecipazione per l’anno 2008, a seguito di PVC.

La CTP, disposta la riunione dei ricorsi della società e del socio al 25% M.R. per litisconsorzio necessario, li accoglieva, in quanto emessi nei confronti di società estinta, con conseguente nullità anche dell’avviso emesso nei confronti del socio.

La CTR respingeva l’impugnazione perchè l’Agenzia “non ha in alcun modo specificato di ascrivere al socio M. neppure una presunta distribuzione relativamente al periodo 2008, non avendo tale distribuzione formato oggetto dell’accertamento”.

M.R., socio al 25% della società Delta Service di M.A. snc, si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione art. 2495 c.c., comma 2, così come introdotto dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, e dell’art. 2312 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Va preliminarmente rilevata d’ufficio la violazione del principio di litisconsorzio necessario fra società di persone e soci, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14, e art. 102 c.p.c..

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non vi sia il litisconsorzio necessario di natura sostanziale – nella specie sussistente, trattandosi di socio di società di persone Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008 e succ. conf.- la mancata presenza di tutte le parti, fin dal primo grado di giudizio, determina la necessità d’integrazione del contraddittorio nei confronti della/delle parte/i pretermessa/e, pena la nullità del procedimento e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile anche d’ufficio (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018), in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n. 27616/2018; Cass. n. 10934/2015; Cass. n. 25719/2014).

Nel caso in esame, il controricorrente, M.R., è socio al 25% della società Delta Service di M.A. s.n.c., e dall’esame del fascicolo di merito, e in particolare dalle visure storiche presso la Camera di commercio industria e artigianato di Chieti, è stata accertata la presenza di altri soci, M.A., con quota del 50%; M.C. con quota del 25%, nei confronti dei quali non risulta che sia stato integrato il contraddittorio (essendo presenti fin dal primo grado di giudizio solo la società Delta Service di M.A. s.n.c., e il socio M.R.).

Constatato pertanto il difetto d’integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio, per la mancata notifica ai soci M.A. e M.C., e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTP di Chieti, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi, previa integrazione del contraddittorio nei confronti soci pretermessi.

Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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