Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26614 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24022-2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, orso del

Popolo, n. 8 presso lo studio dell’avv.to MATTEO GIACOMAZZI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 23 aprile 2019, respingeva il ricorso proposto da S.B., cittadino del Kosovo, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. La narrazione circa i motivi che lo avevano costretto all’espatrio era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto. Il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Kosovo per il timore di essere ucciso dai vicini, avendo avuto problemi con questi ultimi per un terreno ricevuto in eredità. Negli anni tra il 1998 e il 2000 era stato picchiato più volte e nel 2014 era stato picchiato anche il figlio minore, all’epoca di soli sei anni, nè lui nè i suoi familiari si erano mai rivolto alla polizia.

In ogni caso i fatti non integravano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nè con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dato che il pericolo paventato non era attuale e che comunque la vicenda narrata, al di là della sua inattendibilità, non riportava alcuna forma di persecuzione, nè a quella di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), anche perchè il ricorrente non poteva lamentare un difetto di protezione da parte del paese di origine, non essendosi rivolto alla polizia o all’autorità giurisdizionale per tutelare i propri diritti.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali il Kosovo non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità anche temporanea tale da legittimare la richiesta della protezione umanitaria, nè sotto il profilo soggettivo, nè sotto quello oggettivo.

2. S.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

3. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 11, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2009, per avere la Corte d’Appello omesso di raffrontare la situazione personale del ricorrente alla luce della reale situazione esistente in Bangladesh (rectius Kosovo).

La censura ha ad oggetto la valutazione circa la reale situazione sussistente in Kosovo e l’aver escluso l’esposizione a grave pericolo per il ricorrente in caso di rientro in patria.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2009 per non avere la corte d’appello correttamente inquadrato la situazione del ricorrente in termini di protezione sussidiaria; difetto di motivazione: omessa giustificazione in ordine al riconoscimento delle condizioni per lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

A parere del ricorrente le vicende descritte comporterebbero un serio rischio per la sua incolumità fisica in caso di rientro in Kosovo. Egli dunque avrebbe diritto alla protezione sussidiaria quantomeno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Entrambe le censure sono del tutto generiche e prive di riferimenti specifici.

Con riferimento alla situazione sociopolitica del Kosovo, manca l’indicazione di una fonte qualificata di conoscenza alternativa a quella citata nel provvedimento impugnato. Per quanto riguarda la protezione sussidiaria non si tiene conto del fatto che il racconto del ricorrente non è stato ritenuto attendibile.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non avendo svolto effettiva attività difensiva il Ministero intimato.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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