Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26614 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 17/11/2016, dep.21/12/2016),  n. 26614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22740-2012 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Santiago Del Cile, 8, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

VERGHINI, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGRO INVEST SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il sostituto procuratore generale, SGROI Carmelo, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avvocato B. impugna, ai sensi dell’art. 111 Cost., direttamente in cassazione l’ordinanza collegiale del tribunale di Salerno che, in parziale accoglimento del suo ricorso, ha liquidato i compensi per la sua attività professionale svolta in favore della Agro Invest S.p.A. in 19 giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio davanti alla corte d’appello di Salerno.

2. A fronte della complessiva somma richiesta di Euro 213.069,00 il Tribunale liquidava l’importo di Euro 86.444,00, condannando la Agro Invest al pagamento della somma di Euro 16.444, quale residuo debito risultante una volta detratto l’acconto corrisposto di Euro 70.000. Il tribunale, ritenute le cause seriali, liquidava separatamente per ciascuna causa i compensi minimi tariffari con riguardo all’effettivo valore della controversia come risultante dal decisum.

3. Impugna tale decisione l’avvocato B. con due motivi, lamentando col primo l’errata applicazione di minimi tariffari, posto che la corretta applicazione di tale criterio con riguardo al valore di ciascuna causa avrebbe comportato una liquidazione complessiva di Euro 190.975 ed in particolare, quanto ai diritti ed agli onorari, per Euro 159.799. Col secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sulla affermata serialità delle cause, smentita dalla documentazione prodotta dalla quale emergeva “l’ontologica diversità delle questioni trattate, delle domande e delle eccezioni e delle conclusioni anche di c. t. u. nominati”.

4. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Col primo motivo il ricorrente critica la liquidazione effettuata alla stregua dei criteri applicati dal giudice (“decisum”, minimi tariffari) proponendo una liquidazione non cumulativa ma risultante dalla sommatoria dei singoli giudizi. Il secondo motivo critica le motivazioni della sentenza, peraltro oltrepassando i limiti della censura ex art. 111 Cost., sotto il profilo della serialità delle cause, che ha indotto il Tribunale a stabilire la liquidazione ai minimi tariffari ed in applicazione dell’art.5 della tariffa.

2.2 – Precede, logicamente, il secondo motivo che non pare cogliere la duplice ratio decidendi del tribunale. La serialità, dato questo oggettivo ed empirico che il tribunale ha considerato sussistere ex actis e che non può essere messo in discussione sulla base di un mero dissenso espresso dal ricorrente, costituisce ragione dell’applicazione del criterio di “unificazione” predicato dall’art. 5 della tariffa, indipendentemente dalla riunione processuale delle cause (vedi da ultimo Cass. 17147/15 rv 636131). Affermata (perchè non adeguatamente contestata) la natura seriale delle cause, viene meno una parte significativa della censura avanzata col primo motivo di ricorso. Si tratta dell’applicazione al caso in questione del principio secondo il quale “il compenso dovuto all’avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorato del 20% per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del 5% per ciascuna domanda oltre la decima, fino ad un massimo di venti), in applicazione analogica del criterio previsto dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5” (Cass. 9488/2011 rv 617713).

E su questo aspetto, che costituisce una delle ratio decidendi, non è stata avanzata alcuna censura, perchè la motivazione successiva, che ipotizza “comunque” l’applicazione della liquidazione separata, è ulteriore e diversa e attiene ai minimi tariffari (e non ai “medi” come richiesto dal professionista).

Tanto considerato, viene meno di conseguenza l’argomentazione del primo motivo. Al di là delle generali – condivisibili, ma non rilevanti enunciazioni sulla obbligazione di mezzi e non di risultato o sulla “adeguatezza”, il mezzo non coglie l’argomento di cui sopra, contrapponendovi semplicemente un criterio di ripartito che non è applicato dai giudici a quo e che non può esserlo una volta che non si è posta a censura il rilievo di omogeneità delle cause.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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