Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26613 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26613 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma,
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN cANCELLEPIA
IL

……………

Il Funi ‘o Gitiofigimi0

Iute*

S

Data pubblicazione: 28/11/2013

Ct. 24521/09 (Avv. LA GRECA)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.nn@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
il signor OSTI ROBERTO
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 13/14/2009 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA
PREMESSO
Che con nota 7000112/2012 la Direzione Provinciale di ROVIGO ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 16/07/2013

nel ricorso n. 16000/2009

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