Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26613 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22859-2019 proposto da:

B.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato DANILO COLAVINCENZO

presso il cui studio a Pescara, via Anton Ludovico Antinori 6,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

del 9/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 1677 del 2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA,

depositato il 19/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di L’Aquila, con il decreto in epigrafe, comunicato in pari data, ha respinto l’impugnazione che B.N., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

B.N., con ricorso notificato in data 19/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 8 e art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, comma 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ha ritenuto la vicenda del richiedente come di natura meramente privata e familiare e non ha, quindi, provveduto, nonostante la produzione da parte del richiedente di documentazione estratta da fonti ufficiali sul Senegal, come il rapporto di Amnesty International 2017-2018 e la scheda sullo stesso Paese pubblicata dal portale del Ministero degli esteri “Viaggiare Sicuri”, al necessario approfondimento istruttorio sull’effettiva capacità delle istituzione statuali, delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario di fornire protezione rispetto alle persecuzioni che, anche a mezzo di trattamenti inumani e discriminatori, ha subito, ad opera di soggetti non statuali, per motivi etnici e religiosi e all’aggressione violenta di cui è stato vittima con conseguente lesione permanente.

1.2. Con il secondo motivo, intitolato “omesso e/o contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, omettendo di valutare i documenti prodotti dal richiedente sulla generale condizione socio-politica del Senegal come l’estratto dal sito “Viaggiare Sicuri” ed il rapporto di Amnesty International, quale sufficiente principio di prova idoneo ad esaurire l’onere probatorio in capo al richiedente secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, non ha provveduto alla correlazione fra tali allegazioni istruttorie e la vicenda personale di quest’ultimo, per valutare se la sua condizione soggettiva determini un idoneo livello di vulnerabilità tale per cui lo stato di insicurezza e di sospensione dei diritti fondamentali nel suo Paese d’origine costituisca per lo stesso una minaccia grave e individuale ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, non avendo considerato, anche ai fini della protezione umanitaria, secondo gradualità, le correlazioni esistenti fra condizioni individuali di rischio e condizioni oggettive di violenza generalizzata nel Paese di provenienza che emergono dalle fonti ufficiali.

2.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

2.2. Il tribunale, infatti, dopo aver (incontestatamente) evidenziato che il richiedente aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria (e non anche, dunque, il riconoscimento dello status di rifugiato), ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), rilevando, per un verso, che alla luce dei fatti così come narrati dal richiedente (che il decreto impugnato altrettanto incontestatamente ha riportato a p. 2 e a p. 12), non risultava in alcun modo che lo stesso fosse stato il destinatario, nel suo Paese d’origine, di provvedimenti comportanti la pena di morte o la sottoposizione a tortura, e, per altro verso, che, non sussisteva in Senegal, come emerge dal rapporto 2017 della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto, l’unica regione del Senegal interessata da tensioni interne (e, precisamente, da un “conflitto separatista locale”) essendo quella di Casamance, vale a dire una regione diversa da quella da cui proviene il ricorrente.

Si tratta, com’è evidente, tanto sotto il primo, quanto sotto il secondo profilo, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti storici decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

In effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale sussiste (in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve avere, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

Nello stesso modo, per poter integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello status di rifugiato politico, è necessario (e sufficiente) che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (Cass. n. 16275 del 2018).

2.3. D’altra parte, le liti tra privati, come quella che il richiedente ha raccontato (“forte contrasto con la famiglia, contraria al suo matrimonio con una ragazza di diversa etnia”), non possono essere addotte quale causa di danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di vicende estranee al sistema della protezione internazionale in quanto non rientrano nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i cd. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili del danno grave nel solo caso in cui lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma pur sempre con riferimento ad atti imputabili non ai medesimi soggetti non statuali ma allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019).

2.4. Il giudice di merito, infine, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte.

Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

3. Con il terzo motivo, intitolato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare la precaria condizione di salute in cui versa il richiedente, quale emerge dalla certificazione medica prodotta nel ricorso di primo grado in termini di “ipomobilità articolare a carico dell’articolazione tibio tarsica dx ed ipotonia muscolare dei muscoli della gamba”, e la condizione di vulnerabilità in cui lo stesso verrebbe conseguentemente a trovarsi se facesse rientro nel suo Paese d’origine.

4.1. Il motivo è infondato. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.2. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, da un lato, l’insussistenza di una situazione di particolare vulnerabilità e fragilità del richiedente e, dall’altro lato, l’insussistenza, al di là della partecipazione a corsi d’italiano organizzati dal sistema dell’accoglienza, di elementi indicativi di una sua particolare integrazione in Italia, non essendo risultato che lo stesso sia impegnato in corsi di qualificazione o in attività lavorative.

4.3. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, come detto, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato.

Non può, in effetti, a tal fine rilevare il fatto costituito dalla precaria condizione di salute in cui versa il richiedente, quale emerge dalla certificazione medica prodotta nel ricorso di primo grado in termini di “ipomobilità articolare a carico dell’articolazione tibio tarsica dx ed ipotonia muscolare dei muscoli della gamba”, che, a suo dire, il tribunale avrebbe trascurato di considerare: se non altro perchè, ad onta di quanto affermato al riguardo dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), il ricorrente non ha adempiuto all’onere, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di indicare specificamente in quale atto processuale il richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, aveva dedotto in giudizio il fatto storico, come sopra descritto, che il tribunale, benchè decisivo ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe del tutto omesso di esaminare.

4.4. D’altra parte, come di recente evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018). Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto incensurato, ha, tuttavia, escluso.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

7. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso da parte del ministero.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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