Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26613 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 21/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.21/12/2016), n. 26613
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12387-2011 proposto da:
B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DISMA VITTORIO CERRUTI;
– ricorrente –
contro
BI.RO., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA ALBITES COEN;
BO.GI. (OMISSIS) in proprio e quale erede di
I.A., deceduta, e BO.MA. (OMISSIS) quale erede di
I.A., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato LUCA MILANI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 302/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 16/03/2010;
preliminarmente l’Avvocato Luigi Fedeli Barbantini ha insistito
sull’istanza di rinvio depositata, il Collegio rilevato che era
stato già assegnato un differimento all’Udienza di dicembre 2015,
rilevato che il ricorso per cassazione è iscritto al Ruolo Generale
nel 2011 e che il giudizio di merito è stato instaurato nel 1998,
su conforme parere del P.G., rigetta l’istanza di differimento
all’udienza presentata da parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, con delega orale
dell’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI difensore del ricorrente, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che si oppone previamente al rinvio del
ricorso ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Nel giudizio vertente tra Bo.Gi. e il vicino B.A. (con intervento volontario di Bi.Ro., dante causa del convenuto B.) ed esteso anche ad J.A. (coniuge dell’attore – convenuto in riconvenzionale), il Tribunale di Genova, con sentenza 6.6.2003 e per quanto ancora interessa in questa sede, rigettò la domanda riconvenzionale di arretramento di un bombolone di gas a distanza illegale dal confine tra i rispettivi fondi. Il Tribunale motivò tale conclusione con la mancanza di prova (gravante sul convenuto) in ordine alla posizione del bombolone. Compensò quindi le spese di lite per due terzi, condannando i coniugi Bo. e J. (risultati soccombenti su alcune domande) a rifondere al B. il residuo terzo. Nessuna pronuncia sulle spese emise nei rapporti con l’interventore volontario Bi.Ro..
2 Il B. impugnò la decisione davanti alla Corte d’Appello di Genova censurando, tra l’altro (col terzo motivo), il rigetto della riconvenzionale di arretramento della bombola di gas perchè, a suo dire, la violazione delle distanze risultava dimostrata dalle stesse ammissioni degli attori contenute nell’atto di citazione (ove si era dedotto appunto l’esistenza del bombolone proprio sul confine) e dalle fotografie prodotte. Contestò anche la pronuncia sulle spese. Si opposero al gravame sia il Bi. che i coniugi Bo. e questi ultimi spiegarono altresì appello incidentale sulle spese.
La Corte d’Appello con sentenza 10-16.3.2010 ha rigettato l’impugnazione principale e condannato l’appellante al rimborso delle spese in favore degli appellati Bo.- I. (Euro 1.070,00 per diritti e Euro 3.000,00 per onorari oltre accessori) e dell’altro appellato (l’interventore Bi.: Euro 63,92 per spese, Euro 952,00 per diritti e Euro 1.107,00 per onorari oltre accessori).
Sempre per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale ha osservato che la tesi difensiva di Bi. (assenza di responsabilità quale imprenditore incaricato di ristrutturare l’immobile del convenuto) era stata accolta e che in primo grado B. non aveva formulato richieste di spese processuali contro Bi., ma anzi aveva abbandonato le pretese esercitalenei suoi confronti, non avendole reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, il che giustificava – sempre secondo la Corte d’Appello – la mancata pronunzia da parte del primo giudice sulle spese.3 Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il B. sulla base di due motivi a cui resistono con controricorso Bo.Gi. (in proprio e quale erede della defunta moglie J.A.) e Bo.Ma. (nella qualità di erede della madre) nonchè, con separato controricorso, il Bi..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) nonchè omessa motivazione, rimproverando alla Corte d’Appello di avere completamente tralasciato di pronunciarsi sulla censura relativa al mancato accoglimento della domanda di arretramento del bombolone in GPL dal confine.
2 Con il secondo motivo, sviluppato in una duplice articolazione, il ricorrente deduce: a) la violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 59 e 60 conv. in L. n. 36 del 1934 e del D.M. n. 127 del 2004; b) difetto di motivazione. Contraddittoria motivazione circa fatti controversi per il giudizio: censurando innanzitutto la liquidazione delle spese di appello in favore dei Bo.- J., il ricorrente rileva che il difensore degli appellati aveva redatto solo la comparsa di costituzione senza partecipare ad alcuna udienza o svolgere attività difensiva successiva, sicchè è da ipotizzare una confusione delle rispettive note spese; ritiene inoltre sproporzionata la liquidazione dei diritti di procuratore disposta dalla Corte d’Appello in misura addirittura maggiore di quanto indicato nella nota spese dell’appellante il cui difensore ha svolto una attività di gran lunga superiore. Elenca le rispettive attività difensive espletate e ritiene dovuti alla difesa dei Bo.- J., a tutto voler concedere, Euro 166,00 per diritti e Euro 955,00 per onorari.
Lamenta ancora l’errore nel liquidare le spese del giudizio di appello anche in favore del Bi. e a carico dell’appellante osservando che se la Corte d’Appello riteneva necessaria una richiesta di parte per provvedere alla liquidazione delle spese, allora avrebbe dovuto negare il ristoro delle spese del giudizio di appello anche ai Bo. che non avevano avanzato una espressa richiesta in sede di gravame, come risulta dalle conclusioni da essi rassegnate; se invece la Corte riteneva possibile provvedere di ufficio sulle spese, allora – prosegue il ricorrente allora avrebbe dovuto riconoscere anche all’appellante il diritto al rimborso delle spese da parte del Bi..
3 Il primo motivo è fondato limitatamente al vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perchè la stessa Corte d’Appello riporta, tra le conclusioni dell’appellante, quella sub c) riguardante la bombola GPL che aveva formato oggetto del terzo motivo di appello, anch’esso trascritto in sentenza (v. pagg. 2 e 7), ma poi, inspiegabilmente, omette di esaminare la censura, incorrendo, così, inevitabilmente nel denunziato vizio (v. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015 Rv. 634428; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25714 del 04/12/2014 Rv. 633682).
Si rende pertanto necessaria la cassazione della sentenza affinchè si proceda all’esame della censura obliterata dalla Corte territoriale con logico assorbimento del motivo sulle spese.
Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d’Appello di Genova, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie per quanto di ragione il primo motivo e dichiera assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016