Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26611 del 28/11/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 26611 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, /11/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

28

NOV. 201Y
Il Funi
Marce

co-S
À3

Data pubblicazione: 28/11/2013

Ct. 42412/13 (Avv. De Bellis)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 10171/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastatoit) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
la signora PETACCHI ANNUNZIATA
ricorrente
in punto
annullamento della

sentenza n. 149/5/2010

emessa inter partes il

9.7.2009/9.3.2010 dalla Commissione Tributaria Centrale di Genova.
PREMESSO
Che la Direzione Provinciale della Spezia ha comunicato (a11.1) che la
contribuente ha presentato domanda di defmizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affmché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Roma, 25 ottobre 2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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