Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26611 del 28/11/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 26611 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, /11/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
28
NOV. 201Y
Il Funi
Marce
co-S
À3
Data pubblicazione: 28/11/2013
Ct. 42412/13 (Avv. De Bellis)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 10171/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastatoit) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
la signora PETACCHI ANNUNZIATA
ricorrente
in punto
annullamento della
sentenza n. 149/5/2010
emessa inter partes il
9.7.2009/9.3.2010 dalla Commissione Tributaria Centrale di Genova.
PREMESSO
Che la Direzione Provinciale della Spezia ha comunicato (a11.1) che la
contribuente ha presentato domanda di defmizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affmché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Roma, 25 ottobre 2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale