Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26610 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. II, 23/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22515-2019 proposto da:

S.B.K., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRA

DI TOMMASO, presso il cui studio a L’Aquila, via Enrico De Nicola

1/A, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al

ricorso del 19/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 1822/2019 del TRIBUNALE DI L’AQUILA, depositato

il 26/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di L’Aquila, con il decreto in epigrafe, comunicato in pari data, ha respinto l’impugnazione che S.B.K., nato in Guinea il 15/4/1999, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

S.B.K., con ricorso notificato in data 19/7/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra, la violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla dichiarata mancanza dei relativi presupposti, ha respinto tanto la domanda di protezione internazionale, quanto la domanda di protezione umanitaria che lo stesso aveva proposto.

1.2. Così facendo, in effetti, ha osservato il ricorrente, il tribunale, a seguito di un’erronea interpretazione dei fatti, delle dichiarazioni rese dal richiedente e dei documenti allegati, dei quali ha omesso ogni valutazione, non ha considerato che la storia personale del richiedente è logicamente coerente e credibile e si situa in un contesto socio-economico ben delineato, e che ciò attribuisce piena coerenza e credibilità alle dichiarazioni rese dallo stesso il quale, del resto, ha fornito, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione presentata.

1.3. Sussiste, quindi, ha proseguito il ricorrente, il pericolo, in caso di rientro nel suo Paese d’origine, del danno grave tanto nel senso indicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) quanto nel senso previsto dallo stesso D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c). La violenza indiscriminata è, ormai accertata in tutto il territorio della (OMISSIS) mentre Amnesty International ha segnalato torture e maltrattamenti generalizzati da parte della polizia e denunciato le condizioni disumane in cui versano le sue carceri.

1.4. Sussistono, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, anche alla luce delle gravi sofferenze che il richiedente ha patito prima di arrivare in Italia, attraversando vari Paesi e rimanendo coinvolto nei gravi fatti della guerra civile in Libia, i seri motivi per la concessione del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che il tribunale, senza alcuna reale motivazione, ha negato nonostante che il richiedente, nel corso dell’audizione personale, avesse ben descritto la sua precaria e vulnerabile situazione personale e sociale. Il richiedente, del resto, ha prodotto documentazione attestante la frequenza, con profitto, di un corso di lingua italiana nonchè il suo tesseramento come calciatore dilettante ed è, pertanto, meritevole del beneficio richiesto.

2.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui è stato articolato.

2.2. Il tribunale, infatti, alla luce dei fatti narrati dal richiedente (che il decreto impugnato ha incontestatamente riportato a p. 12 e 13), ha rilevato, per un verso, che lo stesso non risulta essere stato condannato a morte o passibile di esecuzione di pena capitale, nè che rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, e, per altro verso, che in (OMISSIS), come emerge dalle notizie più recenti acquisite su tale Paese, non esiste una situazione di conflitto armato interno.

Si tratta, com’è evidente, tanto sotto il primo, quanto sotto il secondo profilo, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

2.3. Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte (v. il decreto impugnato, p. 13). Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto sostanzialmente inadempiuto – di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

2.4. La protezione umanitaria, infine, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non presenta una situazione di effettiva vulnerabilità personale che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed, in ogni caso, non esistono prove concrete di una reale ed effettiva integrazione del richiedente in Italia.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, ancorchè dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una differente pronuncia a lui favorevole.

2.5. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, nel caso di specie, il tribunale ha escluso, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 8367 del 2020). Il tribunale, infatti, con accertamento in fatto non censurato per l’omesso esame di fatti decisivi specificamente dedotti, ha ritenuto che il ricorrente aveva svolto le tipiche attività organizzate nei centri di accoglienza, realizzandosi, così, una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia.

3. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

4. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso da parte del ministero.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA