Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26610 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 18/10/2019), n.26610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24803-2016 proposto da:

AMA S.P.A. AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO NAPPI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2016 R.G.N. 5336/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con sentenza dell’1 febbraio 2016, la Corte d’appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado che, parzialmente accogliendo il ricorso introduttivo, aveva dichiarato il diritto di C.G. all’inclusione del compenso percepito a titolo di lavoro straordinario nel TFR, sulla base della nozione di retribuzione desumibile per legge;

– ritenevano al contempo i giudici del gravame che il compenso per lavoro straordinario non potesse essere ricompreso nell’ambito della base di calcolo della 13 e 14 mensilità delle ferie e dell’indennità di preavviso, dovendo farsi riferimento al concetto di retribuzione “globale”;

– per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – affidandolo a tre motivi;

– resiste, con controricorso, C.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la AMA s.p.a. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo, a sua detta, ricavabile dal testo del ricorso e dai conteggi allegati il numero di ore di straordinario svolte;

– con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2120 c.c., mentre con il terzo la violazione dell’art. 46 del CCNL Federambiente nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c.;

– i due ultimi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati;

– in via generale va osservato che l’art. 2120 c.c., – così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, e recante la disciplina del trattamento di fine rapporto – prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5;

– il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese;

– pertanto il criterio è quello della omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;

– deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 c.c., nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti;

– la piana lettura del CCNL di categoria che interessa nel caso di specie induce ad affermare con tranquillante certezza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che le parti contrattuali abbiano voluto escludere una nozione onnicomprensiva;

– l’eccezione alla regola generale posta dalla norma di legge richiamata (L. n. 297 del 1982, art. 2) deve ritenersi ricavabile “in modo chiaro ed univoco” dall’art. 46 del CCNL Federambiente che prevede, all’art. 46 una elencazione precisa e, deve ritenersi, tassativa per volontà delle parti, delle voci da computare nel TFR, voci fra le quali non compare in alcun modo il lavoro straordinario;

– il richiamo agli emolumenti rientranti nella retribuzione annua di riferimento contenuto nel medesimo articolo, da ritenersi appunto tassativo, vale ad escludere la confluenza del lavoro straordinario non essendo lo stesso ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. n. 16618 del 5/11/2003, Cass. n. 365 del 13/01/2010; Cass. n. 16591 del 21/07/2014);

– conseguentemente, la prestazione di lavoro straordinario deve ritenersi positivamente esclusa dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell’art. 2120 c.c., essendo la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il secondo ed il terzo motivo vanno ritenuti fondati ed il primo assorbito:

– trattandosi di cassazione della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dal C. inerente al computo dello straordinario nel trattamento di fine rapporto;

– le spese dei due gradi di merito vanno compensate alla luce del parziale accoglimento della domanda complessivamente avanzata nei medesimi gradi mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, art. 1 -bis.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbito il primo e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda inerente il computo dello straordinario nel T.F.R.; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il controricorrente alla rifusione delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.500, per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 10 per cento e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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